Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26918 del 29/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26918 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 6576-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, in persona del
procuratore, nella duplice qualità di procuratrice di ENEL
DISTRIBUZIONE SPA e in proprio quale beneficiaria del ramo di
azienda già di ENEL DISTRIBUZIONE SPA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso
lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
GALATI NICOLA;

Data pubblicazione: 29/11/2013

- intimato avverso la sentenza n. 324/2011 del TRIBUNALE di CATANZARO
del 29/10/2010, depositata 1’01/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

della ricorrente che insiste nella rinuncia;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che ha
concluso per l’estinzione del ricorso.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Va premesso in fatto che:
1.1. con sentenza n. 1992 depositata il 27.7.11 in causa n. 6835/10 r.g.
il tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettò l’appello proposto da
Enel Distribuzione S.p.A. avverso la sentenza del giudice di pace di
Santa Maria Capua Vetere, che l’aveva condannata a risarcire ad Anna
Santoro il danno da inadempimento del contratto di somministrazione
di energia elettrica, ravvisato nell’inottemperanza al provvedimento
dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica e il Gas (d’ora in avanti
AEEG o A.E.E.G.) — deliberazione n. 200 del 1999 ed in particolare il
suo art. 6, comma 4 — che aveva previsto l’obbligo per il fornitore di
predisporre una modalità gratuita di pagamento dell’energia, in tal
senso ritenuto integrato il contratto di somministrazione;
1.2. avverso tale sentenza Enel Servizio Elettrico s.p.a., nella duplice e
distinta qualità di procuratore speciale di Enel Distribuzione S.p.A. e di
beneficiaria di ramo di azienda di Enel Distribuzione spa, ha proposto
ricorso per cassazione affidato a sei motivi; controparte, dal canto suo,
non ha espletato attività difensiva.
2. Parte ricorrente si duole:

Ric. 2012 n. 06576 sez. M3 – ud. 06-11-2013
-2-

udito l’Avvocato Manzi Federica (delega di Luigi Manzi) difensore

- col primo motivo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge
14 novembre 1995, n. 481, negando un potere dell’AEEG di integrare
i contratti di utenza al di fuori delle delibere in tema di produzione ed
erogazione di servizi;

col secondo motivo, di vizio motivazionale su come il

12, lett. h), della legge suddetta, unica norma a consentire l’integrazione
dei contratti di utenza, ma in materia diversa;
– col terzo motivo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma
12, lett. h), della legge n. 481 del 1995, in relazione all’art. 1196 cod.
civ., sussistendo in capo all’AEEG solo il potere di incidere sulle tariffe
dei contratti;
– col quarto motivo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 1339
cod. civ. e vizio motivazionale sulla reputata sostituzione automatica di
clausole, esclusa invece perché l’inottemperanza dell’ENEL era
sanzionata ex art. 20, lett. c), 1. cit.;
– col quinto motivo, di vizio motivazionale sull’idoneità della
deliberazione AEEG a porre un precetto integrativo sufficientemente
determinato;
– col sesto motivo, di difetto di interesse ad agire, violazione dei
principi in tema di causalità adeguata (richiamandosi gli artt. 40 e 41
cod. pen. e 1223 cod. civ.) e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., pure
adducendo un abuso del diritto di controparte.
3. Prima dell’udienza parte ricorrente ha depositato in cancelleria un
atto di rinuncia al ricorso.
Ne consegue che, a norma dell’art. 390 cod. proc. civ., il processo deve
essere dichiarato estinto senz’altro, in considerazione del fatto che
parte intimata non ha qui svolto alcuna attività.

P. Q. M.
Ric. 2012 n. 06576 sez. M3 – ud. 06-11-2013
-3-

provvedimento dell’AEEG abbia potuto ricondursi all’art. 2, comma

La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile

della Corte suprema di cassazione, addì 6 novembre 2013.

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