Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26918 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 26/11/2020), n.26918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8099-2019 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA,PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO PLETTO;

– ricorrente –

contro

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS

34/B, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CECCONI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CHIARA ALTERISIO,

SERGIO PAPARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1871/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.C. conveniva in giudizio F.A. chiedendo il risarcimento dei danni subiti per atti indicati come diffamatori posti in essere dal convenuto nei confronti del deducente;

il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte di appello dichiarava inammissibile il gravame per difetto di specificità;

avverso questa decisione ricorre per cassazione F.A. articolando un unico motivo;

resiste con controricorso A.C..

Diritto

RILEVATO

che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’atto di appello avrebbe preso posizione sul preteso superamento del limite della continenza, atteso, in particolare, che le frasi ritenute diffamatorie sarebbero state pronunciate dal deducente nella veste di sindacalista e lavoratore, in ambienti circoscritti e in contesti che avrebbero dovuto indurre a diverse conclusioni, così come sarebbe stata formulata idonea censura sulla quantificazione del danno in relazione alle condizioni di salute dell’autore del ritenuto illecito;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6;

va premesso che l’evocazione della norma sul difetto di motivazione è estranea al contenuto della censura che investe la pretesa specificità dei motivi del gravame di merito, ovvero la violazione dell’art. 342 c.p.c.;

sul sostanziale punto così individuato, questa Corte ha chiarito che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, per cui il ricorrente non è dispensato dall’onere di dettagliare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale precisazione dev’essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6, sicchè, ove il ricorrente censuri la statuizione d’inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne ragionatamente la pretesa specificità quale affermata (cfr. Cass., 29/09/2017, n. 22880);

nel caso, il ricorso afferma che nell’atto di appello sarebbero state dedotte alcune circostanze, inerenti al limite della continenza e alla liquidazione del pregiudizio, ma non è dato sapere in quale specifico modo e con quali precisi contenuti, sicchè la censura si risolve, al riguardo, in un rinvio all’atto di appello per rivalutarne diffusamente il contenuto, nella prospettiva discorsiva del ricorrente;

il tutto avviene senza neppure riportare compiutamente lo specifico contenuto della sentenza di primo grado con la quale le critiche in appello dovevano misurarsi, in particolare quanto al superamento della continenza;

ne deriva l’inammissibilità;

non deve disporsi sulle spese stante la mancata difesa della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in Euro 4.100,00 oltre a Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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