Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26918 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.23/12/2016),  n. 26918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13251-2015 proposto da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7125/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

15/10/2014, depositata il 19/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 7125/2014 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle differenze tra l’indennità di amministrazione percepita dal ricorrente M.V., quale ex dipendente del Ministero dei Lavori Pubblici e quella, di importo più elevata, percepita dai dipendenti dell’ex Ministero dei Trasporti – Motorizzazione civile, confluiti, come il M., alle dipendenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla base di un unico articolato motivo con il quale ha dedotto violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 45, 47 e 48, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49 e dell’art. 33 contratto collettivo nazionale Comparto Ministeri 1997/2001, D.P.R. n. 202 del 1998. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è manifestamente fondato alla luce dell’orientamento di questa Corte espresso, tra le altre, dalle decisioni n. 4962 del 2012, n. 4971 del 2012, n. 9385 del 2013, n. 17212 del 2013, n. 22375 del 2013, ord. n. 16800 del 2014, n. 6842 del 2014, n.18506 del 2015, n. 5772 del 2016). In tali pronunzie è stato infatti affermato che il principio espresso dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, restando quindi vietato, non ogni trattamento differenziato per singole categorie di lavoratori, ma solo quello contrastante con specifiche previsioni normative. Nè – è stato parimenti affermato – in senso contrario valgono le indicazioni della sentenza n. 103 del 1989 della Corte costituzionale, restando estranee dal sindacato del giudice le scelte compiute in sede di contrattazione collettiva, le quali, essendosi perfezionate in contraddittorio, escludono che al soggetto in posizione subalterna sia mancata la possibilità di far valere ragioni contro scelte arbitrarie del soggetto in posizione preminente (cfr., ex plurimis, Cass., SU, n. 10454 del 2008; Cass., nn. 22437 del 2011; 11149/2011; 12336 del 2009; 5726 del 2009; 16504/ del 008; cfr. pure Cass. n. 4971 del 2012; v. pure Cass. nn. 10105 del 2013, 479 e 472 del 2014, 26140 del 2013).

A tanto consegue, in continuità con la richiamata giurisprudenza di questa Corte, l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con rigetto della originaria domanda.

Il consolidarsi solo in epoca successiva al deposito del ricorso di primo grado dell’orientamento di legittimità alla base della presente pronunzia giustifica la integrale compensazione delle spese di lite dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la originaria domanda. Compensa le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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