Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26918 del 22/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/10/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 22/10/2019), n.26918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 17718/2016 proposto da:

P.C. rappresentato e difeso dall’avv.to Tullio Elefante

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma via Cardinal del

Luca n. 10;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale

dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi 12.

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 104/32/2016 depositata il 08/01/2016.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Pandolfi Catello nella

camera di consiglio del 30/04/2019.

Fatto

RILEVATO

Il contribuente P.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 104/32/16 depositata in data 8/01/2016, che aveva respinto il suo appello confermando interamente la decisione della CTP di Caserta.

Non ha resisti con controricorso l’Agenzia delle Entrate che si è costituita al solo scopo di partecipare eventualmente all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Nel corso del giudizio, il contribuente in data 14.5.2018, comunicava che la CTR della Campania, con sentenza n. 17718/2016, non impugnata, aveva revocato la decisione n. 104/32/2016, oggetto del presente giudizio. Conseguentemente, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. Il ricorso va, per le circostanze suindicate, dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese per non aver svolto l’istante attività defensionale.

Non sussistono i presupposti per l’applicazione del “doppio contributo” ai sensi della pronuncia di questa Corte n. 31732/2018.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 22 ottobre 2019

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