Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26917 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 26/11/2020), n.26917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8068-2019 proposto da:

ROS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA BALDUINA 44, presso

lo studio dell’avvocato VALERIA PECORONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO DE ANGELIS;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PORTUENSE 104, presso il Signor T.F., rappresentata e difesa

dall’avvocato IPPOLITA D’ADAMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 09/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Ros s.r.l., chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., in ragione della fornitura di merce;

l’ingiunta si opponeva deducendo l’addebito di prezzi superiori a quelli concordati, la fornitura di quantità di merci inferiori, e la mancata specifica della decorrenza degli interessi con conseguente indeterminatezza della relativa pretesa;

il Tribunale, nel contraddittorio con la Curatela della società creditrice “medio tempore” fallita, rigettava l’opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, all’indizio derivante dalle fatture si aggiungeva la mancata contestazione del rapporto contrattuale e del relativo oggetto, mentre la deduzione di sovrafatturazione era generica e non era stata provata una modifica delle quantità e dei prezzi da ritenere presuntivamente concordati come riportato nella documentazione fiscale, che riportava il termine di pagamento e, quindi, di decorrenza degli interessi secondo la previsione del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 4;

avverso questa decisione ricorre per cassazione la società Ros, s.r.l., articolando due motivi;

resiste con controricorso la Curatela della (OMISSIS) s.p.a..

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116, c.p.c., e dell’ art. 2697 c.c., poichè la Corte di appello, avrebbe errato mancando di considerare che prezzi e quantità della merce fornita erano stati contestati e parte creditrice non aveva evaso il proprio onere di provare compiutamente il credito preteso;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., poichè la Corte di appello, avrebbe errato mancando di considerare che il termine di pagamento indicato nelle fatture non poteva costituire prova del tempo di adempimento concordato, e quindi della data di decorrenza degli interessi;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili;

in primo luogo, non vengono riportate nel ricorso le contestazioni di quantità di merce e prezzi ivi affermate come effettuate nelle fasi di merito;

in questa cornice non è dato apprezzare la portata sulla genericità delle stesse, profilo che risulta dirimente posto che la Corte territoriale ha concluso per la sussistenza della prova del credito sulla base della mancata contestazione specifica delle risultanze delle fatture (pag. 5, rigo primo capoverso, della sentenza impugnata), a intendere che non si era precisato quale sarebbe stata la minore quantità di merce, la cui ricezione non risultava negata, e quale il minor prezzo, la cui debenza in “parte qua” non era negata;

in questa cornice nelle censure sono evocate norme al di fuori del perimetro della loro possibile rilevanza in questa sede;

infatti, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli invocati artt. 115 e 116 c.p.c., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev’essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo, qui non dedotto, del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 12/10/2017, n. 23940), fermo il limite dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5;

ciò posto, la violazione dell’art. 116 c.p.c., è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; mentre la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33);

la violazione dell’art. 2697 c.c., poi, si configura solamente se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 35);

come sopra evidenziato, non vengono allegate violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., nè dell’art. 2697, c.c., rientranti nei perimetri sopra ricostruiti, posto che, come osservato, la Corte territoriale non si è basata solo sulle fatture ma sulla portata della contestazione delle stesse, fermo il profilo d’inammissibilità derivante dalla mancata specifica in ricorso del preciso contenuto delle stesse;

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in complessivi Euro 2.300,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA