Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26917 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.23/12/2016),  n. 26917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza R.G. 2058-2016 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUIGI CECCHINI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e

difeso dagli Avvocati RACHELE OLIVARI e DARIA DI MARCO, giusta

procura in calce al controricorso;

– resistente –

e contro

INTESA SAN PAOLO S.P.A., S.L.;

– intimati –

sulle conclusioni scritte del P.G. che si esprime chiedendo che il

provvedimento impugnato debba essere confermato;

avverso la sentenza n. 4384/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, emessa e

depositata il 10/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che, con sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 10.12.2015, il Tribunale di Firenze, definendo il giudizio di opposizione instaurato da Intesa San Paolo (già Cassa di Risparmio di Venezia) s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su ricorso di S.A. per la consegna al medesimo, quale successore testamentario di P.F. deceduta il (OMISSIS) in (OMISSIS), dei titoli e/o strumenti finanziari custoditi in due dossier titoli intestati alla defunta presso la sede di (OMISSIS) dell’Istituto e per il pagamento in favore del ricorrente, sempre nella anzidetta qualità, delle somme (pari a Euro 882.887,18) depositate sul conto corrente intestato alla defunta presso la medesima sede di Venezia, in accoglimento della eccezione sollevata dalla opponente – fatta propria da M.E. e S.L., chiamati in giudizio su istanza della opponente per sentire accertare chi fosse l’effettivo titolare del diritto sui beni oggetto del ricorso monitorio ed estrometterla dal giudizio -, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Venezia, e revocato quindi il decreto ingiuntivo opposto, condannando il S. al pagamento delle spese processuali in favore delle altre parti; che il tribunale, facendo riferimento al disposto dell’art. 20 c.p.c. (ed escludendo invece l’applicazione del foro del luogo di residenza del consumatore, nella specie (OMISSIS), in quanto l’obbligazione non nasce da un pregresso rapporto bancario tra le parti ma trova la sua unica fonte negli asseriti diritti successori del richiedente), ha rilevato che, per stessa ammissione del S. in ricorso monitorio, l’obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita in Venezia, avendo egli chiesto alla Banca di accreditargli le consistenze attive, già di titolarità della de cuius, sui propri conti accesi presso la sede di (OMISSIS) dell’Istituto;

che avverso tale provvedimento S.A. ha proposto regolamento di competenza, deducendo che la sua richiesta di pagamento somme, formulata nel ricorso monitorio senza alcuna ulteriore specificazione circa le modalità, deve essere eseguita ex art. 1182 c.c. al suo domicilio in (OMISSIS), sì che in tale luogo deve ritenersi radicata la competenza – alla quale non ha rinunciato – a decidere sulla predetta domanda, ed anche sull’altra domanda di consegna dei titoli in virtù del cumulo ex art. 104 c.p.c. o ritenendo quest’ultima accessoria alla prima ex art. 31 c.p.c.; e che in subordine sussiste comunque la competenza del Tribunale di Firenze quale foro del consumatore codice consumo di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 33, lett. u) e art. 63 essendo in discussione il rifiuto della banca di eseguire un ordine del suo correntista/depositario;

che al ricorso resiste con memoria difensiva M.E., beneficiario (al pari di S.L.) di altro precedente testamento che aveva diffidato la banca dall’eseguire l’ordine impartitole dal S., rilevando in via principale come nella specie i criteri previsti dall’art. 20 c.p.c. siano inapplicabili, in quanto trattasi di azione di rivendicazione della proprietà di beni mobili da parte del beneficiario di un legato di specie, in relazione alla quale la competenza si radica in base al criterio del foro generale della persona giuridica convenuta, che nella specie aveva sede legale in Venezia al momento della domanda;

che il procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto confermarsi la competenza per territorio del Tribunale di Venezia;

che il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.;

considerato che, dall’esame diretto degli atti del giudizio di merito (che la Corte può e deve compiere ove necessario in sede di regolamento di competenza), emerge che nel ricorso monitorio il S., evidenziata la sua qualità di successore di P.F. in virtù della disposizione di legato – espressamente qualificata quale legato di specie, sì da legittimare il legatario, con l’acquisto immediato della proprietà, a richiedere la consegna del bene al detentore – contenuta nel testamento prodotto, e richiamati i contratti in essere tra la predetta e la banca convenuta, ha dedotto l’inadempimento di quest’ultima alla precedente richiesta (e successiva diffida) di esso ricorrente di corresponsione delle somme di denaro e di consegna dei titoli detenuti dalla convenuta in virtù dei predetti contratti, mediante trasferimento di tali consistenze attive sul conto corrente e sul dossier titoli contestualmente aperti da esso ricorrente presso la sede di Venezia della convenuta stessa;

ritenuto conseguentemente:

a) che, contrariamente a quanto prospettato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni, la competenza relativa alla causa in tal modo introdotta non può ritenersi regolata dall’art. 22 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè nella specie non si controverte in via principale nè di crediti verso la defunta nè di legati dovuti dall’erede: la propria qualità di legatario risulta infatti dedotta dal S. in sede di atto introduttivo (con l’espressa allegazione che trattasi di legato di specie, con conseguente acquisto immediato della qualità di proprietario) quale mero titolo legittimante alla richiesta di adempimento rivolta alla convenuta, sì che il relativo accertamento, non costituente l’oggetto principale del giudizio in tal modo instaurato, ben potrà essere svolto in via incidentale dal giudice competente (cfr. Cass. S.U. n. 27182/06);

b) che tali considerazioni inducono anche ad escludere che nella specie si tratti di causa di rivendicazione di beni mobili, trattandosi invece di azione personale di restituzione, che (cfr. Cass. S.U. n. 7305/13) “come già dice il nome, è destinata a ottenere l’adempimento dell’obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa, in forza di un negozio, al convenuto dall’attore” ovvero, nella specie, dalla dante causa dell’attore;

ritenuto pertanto che rettamente il giudice di merito ha, nel provvedimento impugnato, fatto riferimento ai criteri alternativamente previsti dall’art. 20 c.p.c., e in particolare a quello del luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio;

che del pari rettamente il giudice stesso ha, a tal fine, preso in considerazione la richiesta, effettuata dal S. alla banca e della quale il medesimo ha lamentato nell’atto introduttivo l’inottemperanza richiamandone espressamente il contenuto, di accreditamento del denaro depositato sul conto corrente intestato alla P. e di trasferimento dei titoli custoditi nel dossier titoli a nome della medesima rispettivamente sul conto corrente e sul dossier titoli che esso ricorrente ha, contestualmente alla richiesta, aperto presso la sede di (OMISSIS) della banca stessa, in tal modo rinunziando al suo diritto di ricevere il pagamento nel proprio domicilio di (OMISSIS) ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 3 (cfr. ex multis: Cass. n. 10858/15; n. 22941/07; n. 12983/04);

che neppure sussistono le condizioni per l’applicazione nella specie delle norme del codice del consumo di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, (artt. 33 e 63) atteso che l’obbligazione della quale l’attore chiede l’adempimento non deriva nè dal rapporto contrattuale costituito dal S. (consumatore) con la banca (professionista) accendendo i due conti dei quali si è detto, nè dal rapporto contrattuale intercorso tra la banca e la P., nella cui titolarità invero il S. non assume neppure di essere succeduto, assumendo piuttosto di essere, quale beneficiario del legato testamentario, succeduto nella proprietà dei beni depositati, e come tale avente diritto a riceverne la consegna dal terzo che li ha in custodia: si tratta dunque di obbligazione derivante (da contatto sociale, ovvero) dalle norme di legge (art. 1173 c.c.) che regolano gli obblighi della banca depositaria nei riguardi di terzi che vantino diritti sulle cose depositate;

ritenuto pertanto che va rigettato il ricorso, merita non conferma la declaratoria della competenza del Tribunale di Venezia, al quale la causa va rimessa, anche per la statuizione sulle spese di questo regolamento.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Venezia, al quale rimette la causa, anche per la statuizione sulle spese di questo regolamento.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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