Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26916 del 23/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.23/12/2016),  n. 26916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4920/2015 proposto da:

F.R., FA.RO., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FURIO CAMILLO 99, presso lo studio dell’avvocato WALTER

GUERRERA, rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI SEGHI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

BAC S.N.C. DI C. B. &. C., B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 145/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

emessa il 05/12/2013 e depositata il 24/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Roberto Otti (delega Avvocato Marco Vincenti), per

la controricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. Fa.Ro. e F.R. convennero dinanzi al Tribunale di Arezzo B.A., la società BAC s.n.c. e la società Assicurazioni Generali s.p.a., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza della morte del proprio padre, F.G., causata da un sinistro stradale ascrivibile secondo gli attori a responsabilità di B.A., conducente d’un veicolo a motore di proprietà della BAC s.n.c. ed assicurato dalla Generali s.p.a..

2. Con sentenza n. 598 del 2006 il Tribunale rigettò la domanda.

La Corte d’appello di Firenze, adita dai soccombenti, con sentenza 24.1.2014 n. 145 accolse parzialmente il gravame, attribuendo alla vittima una corresponsabilità del 50% nella causazione del sinistro.

Tale sentenza è stata impugnata per cassazione da Fa.Ro. e R., con ricorso fondato su due motivi.

2.1. Deve preliminarmente segnalarsi al Collegio ed alle parti che non si rinvengono, allo stato, in atti, gli avvisi di ricevimento della notifica del ricorso alla società BAC s.n.c..

3. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l’error in indicando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Deducono che la Corte d’appello ha accordato agli attori gli interessi sul loro credito risarcitorio nella misura legale ed a far data dalla data di pubblicazione della sentenza, laddove il danno da mora si sarebbe dovuto liquidare con i diversi criteri stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1712 del 1995, e quindi:

(a) ad un saggio che esprimesse la remuneratività media del denaro nel periodo tra il sinistro e la liquidazione;

(b) con decorrenza dalla data del sinistro;

(c) su una base di calcolo rappresentata dal credito devalutato alla data del sinistro, e quindi rivalutato anno per anno.

3.1. Il motivo è manifestamente fondato. La Corte d’appello ha infatti totalmente trascurato il consolidato principio secondo cui il ritardato pagamento d’una obbligazione di valore, quale è quella di risarcire il danno aquiliano, obbliga il debitore al pagamento in favore del creditore d’una somma equitativamente determinata, pari al lucro cessante derivato dalla perduta possibilità di investire il denaro dovuto e ricavarne un lucro finanziario.

Tale danno va liquidato applicando un saggio di interessi, scelto equitativamente dal giudice, sul credito risarcitorio espresso in moneta dell’epoca del sinistro, e rivalutato anno per anno (ex multis: Sez. U. Sentenza n. 1712 del 17/02/1995, Rv. 490480, in seguito sempre conforme).

4. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano in buona sostanza che il giudice di merito avrebbe sottostimato il danno non patrimoniale da essi rispettivamente patito. Deducono che il credito loro liquidato è inferiore (di circa 1.000 Euro) al minimo previsto dalle cc.dd. “tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano, ed indicate da questa Corte come la regola equitativa da adottare per la liquidazione del danno in esame, in mancanza di norme di legge espresse.

Il motivo è manifestamente infondato in tutti i profili in cui si articola:

(a) nella parte in cui lamenta la violazione di legge, perchè stabilire quale sia l’ammontare d’un danno non patrimoniale è una valutazione in facto non una valutazione in iure;

(b) nella parte in cui lamenta la violazione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c., perchè le tabelle uniforme predisposte dai giudici di merito restano pur sempre un parametro di riferimento, non un vincolo insuperabile, e nel nostro caso la Corte d’appello ha chiaramente indicato le circostanze del caso concreto che giustificavano la stima del danno (essere, cioè, la vittima ottantenne, i superstiti ultracinquantenni e non conviventi);

(c) nella parte in cui lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’ad. 132 c.p.c., ipotesi che può dirsi sussistente solo quando la motivazione manchi del tutto o sia incomprensibile: ipotesi certo non sussistente nel nostro caso.

5. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe erroneamente negato il loro diritto al pagamento del credito acquisito dalla vittima per lesione del suo diritto alla vita, credito da essi acquisito jure haereditario.

Il motivo è manifestamente infondato alla luce di quanto stabilito da Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015, Rv. 635985.

6. Si propone pertanto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, ed il rigetto degli altri, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito”.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Tali rilievi non sembrano superati dalla contrarie osservazioni svolte dai ricorrenti nella propria memoria.

3.1. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, infatti, i ricorrenti tornano a lamentare la violazione di una regola di equità nella liquidazione del danno e nella sua motivazione, dimenticando però che al presente giudizio si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il quale – così come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte – ha abolito la possibilità di denunciare in sede di legittimità il vizio di insufficiente motivazione, salvo il caso – qui non ricorrente – di motivazione totalmente mancante o totalmente incomprensibile (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

4. La rilevata erroneità della sentenza impugnata, nella liquidazione del danno da mora, non ne impone la cassazione con rinvio: la causa infatti, non essendo necessari altri accertamento in fatto, potrà essere decisa nel merito.

5. A ciascuno degli odierni ricorrenti la Corte d’appello di Firenze liquidò un credito risarcitorio di Euro 80.000, “oltre interessi dalla data della decisione al saldo”.

Trattandosi di obbligazione di valore, al creditore si dovevano attribuire i cc.dd. interessi compensativi, pari al perduto rendimento che il denaro ad essi dovuto avrebbe fruttato, se fosse stato loro tempestivamente pagato.

Tale danno nel caso di specie va liquidato in via equitativa:

(a) con il criterio del saggio di interessi;

(b) applicando un saggio pari al rendimento medio dei titoli di Stato di durata annuale tra la data del sinistro ((OMISSIS)) e la data della presente decisione (3.11.2016), pari a 3,53%;

(c) tale saggio va applicato per il primo anno di mora (dal (OMISSIS) al 4.10.2001) sulla somma di Euro 60.975,61, pari ad un credito di Euro 80.000 attuali devalutato alla data del (OMISSIS); e per gli anni successivi sul suddetto importo di Euro 60.975,61, rivalutato di anno in anno.

Il risultato è di Euro 41.085,70 per ciascuno dei ricorrenti.

5.1. Il complessivo credito dei ricorrenti, pari ad Euro 121.085,70 ciascuno, per effetto della presente sentenza si converte da credito di valore in credito di valuta.

Su esso, pertanto, decorreranno gli interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data della presente decisione (3.11.2016).

6. Le spese del primo e del secondo grado di giudizio possono essere compensate nella misura del 50%, in considerazione dello iato tra petitum e decisum.

Il rimanente 50% va posto a carico dei convenuti, e può liquidarsi nella stessa misura stabilita dalla Corte d’appello di Firenze, indicata in dispositivo.

7. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei resistenti in solido, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di Cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il secondo ed il terzo motivo di ricorso;

(-) accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna B.A., la BAC s.n.c. e la Generali Italia s.p.a., in solido, al pagamento in favore di Fa.Ro. della somma di Euro 121.085,70, oltre interessi come in motivazione;

(-) accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna B.A., la BAC s.n.c. e la Generali Italia s.p.a., in solido, al pagamento in favore di F.R. della somma di Euro 121.085,70, oltre interessi come in motivazione;;

(-) condanna B.A., la BAC s.n.c. e la Generali Italia s.p.a., in solido, alla rifusione in favore di Fa.Ro. e R., in solido, del 50% delle spese del primo grado di giudizio, percentuale che si liquida nella somma di Euro 3.250 per onorari, 1.250 per diritti ed Euro 250 per spese, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie;

(-) condanna B.A., la BAC s.n.c. e la Generali Italia s.p.a., in solido, alla rifusione in favore di Fa.Ro. e R., in solido, del 50% delle spese del grado di appello, percentuale che si liquida nella somma di Euro 4.000 per onorari e Euro 275 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie;

(-) condanna B.A., la BAC s.n.c. e la Generali Italia s.p.a., in solido, alla rifusione in favore di Fa.Ro. e R., in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre il rimborso del contributo unificato, I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA