Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26916 del 22/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/10/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 22/10/2019), n.26916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 16958/2013 proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Banca Popolare Pugliese soc.cooperativa per azioni a r.l.

rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Lucisano, con domicilio

eletto in Roma presso il suo studio in Roma via Crescenzio n. 91;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia n. 47/1/13 depositata il 29/04/2013.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Pandolfi Catello nella

camera di consiglio del 30/04/2019.

Fatto

RILEVATO

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione Regionale Tributaria della Puglia n. 47/01/13, depositata il 29/04/201, che aveva respinto l’appello dell’Ufficio alla decisione della CTP di Bari, di accoglimento del ricorso della Banca Popolare Pugliese. L’istituto di credito aveva impugnato il diniego da parte dell’Amministrazione dell’istanza di rimborso IRAP versati per gli anni d’imposta 2006 e 2007.

Ha resistito con controricorso la Banca Popolare Pugliese s.c.a.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

Nel corso del giudizio, con nota del, 21.11.2018, l’Avvocatura erariale informava che l’Agenzia delle Entrate, in base alle determinazioni assunte dalla Direzione Centrale Affari Legali, rinunciava al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., alla luce dell’orientamento giurisprudenziale assunto da questa Corte in senso contrario a quello propugnato dall’Amministrazione. Con la stessa nota si chiedeva la compensazione delle spese.

Pertanto, va dichiarato estinto il giudizio con integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 22 ottobre 2019

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