Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26916 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2011, (ud. 07/11/2011, dep. 14/12/2011), n.26916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.M., domiciliato per legge in Roma, alla piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, unitamente

all’avv. MARRA Alfonso Luigi, dal quale è rappresentato e difeso in

virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

p.t.. domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è

rappresentato e difeso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli depositato il 28

maggio 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

novembre 2011 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurai ore

Generale Dott. VELARDI Maurizio, il quale ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto del 28 maggio 2010, la Corte di Appello di Napoli ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da F.M. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione de termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, promosso dall’istante nei confronti della Regione Campania per l’annullamento di una delibera con cui era stato disposto il recupero di somme precedentemente erogate a titolo di trattamento economico.

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato con ricorso depositato il 3 agosto 1999, era ancora pendente, la Corte ne ha determinato la ragionevole durata in tre anni, avuto riguardo all’ordinaria complessità della controversia, non coinvolgente questioni di rilievo tale da imporre uno sforzo straordinario di efficienza all’apparato giudiziario; rilevato inoltre che ne giudizio presupposto il F. non aveva chiesto la sospensione dell’esecutorietà del provvedimento impugnato, mentre l’Amministrazione non aveva provveduto a darvi esecuzione, e tenuto altresì conto della minima entità delle somme in contestazione e della natura collettiva del ricorso, la Corte ha liquidato equitativamente il danno non patrimoniale in complessivi Euro 3.833,00, pari ad Euro 500.00 per ogni anno di ritardo.

2. – Avverso il predetto decreto l’istante propone ricorso per cassazione, articolato in sette motivi. Il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con i sette motivi d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e dell’art. 1 e art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nella liquidazione del danno non patrimoniale, la Corte d’Appello si è discostata dagli standard europei, senza fornire un’adeguata motivazione, avendo conferito rilievo alla natura collettiva del ricorso, non incidente sul patema d’animo connesso al protrarsi della vicenda processuale, nonchè all’esito sfavorevole del giudizio, dal quale ha arbitrariamente desunto che egli era pienamente consapevole dell’infondatezza della propria pretesa, ed avendo ridotto l’indennizzo in misura superiore a quella consentita dalla valutazione della modestia della posta in gioco e dell’inerzia della parte.

2. – Le censure, che vanno esaminate congiuntamente in quanto attinenti alla comune tematica della liquidazione dell’indennizzo, sono fondate.

Questa Corte ha affermato ripetutamente che il giudice nazionale, se da un lato non può ignorare, nella liquidazione del ristoro dovuto per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri applicati dalla Corte EDU, dall’altro può apportarvi le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli. E’ stato tuttavia precisato che, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta, alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo. che la quantificazione di tale pregiudizio dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente il periodo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (cfr. Cass., Sez. 1^, 30 luglio 2010, n. 1 7922; 14 ottobre 2009, n. 21840).

Tali criteri non appaiono puntualmente applicati nel decreto impugnato, con il quale la Corte d’Appello ha riconosciuto al ricorrente, in relazione all’accertato ritardo di sette anni ed otto mesi nella definizione del giudizio presupposto, un indennizzo complessivo di Euro 3.833,00, pari ad Euro 500,00 circa per anno, in tal modo operando una consistente riduzione rispetto ai parametri elaborati dalla Corte EDU, che non trova adeguata giustificazione nell’affermata modestia del patema d’animo subito dai ricorrente. La portata di tale sofferenza è stata infatti ridimensionata dalla Corte territoriale alla luce dello scarso interesse dell’istante alla decisione della controversia, desunto (non già dall’esito sfavorevole del giudizio presupposto, come sostiene il ricorrente, bensì) dalla minima entità delle somme in contestazione e dalla mancata insistenza nell’istanza di sospensione dell’esecutorietà del provvedimento impugnato, posta in relazione con la mancata esecuzione dello stesso da parte dell’Amministrazione, nonchè dalla natura collettiva del ricorso. Poste a confronto con la rilevanza del ritardo, tali circostanze non appaiono tuttavia sufficienti a rendere ragione dell’avvenuto riconoscimento di un indennizzo notevolmente inferiore rispetto agl’importi unitari ritenuti congrui dalla Corte di Strasburgo.

2.1. – E’ vero, infatti, che nella liquidazione del danno non patrimoniale causato dalla lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole occorre tener conto anche della natura e dell’entità pretesa patrimoniale fatta valere nel giudizio presupposto (c.d. “posta in gioco”), la cui comparazione con la situazione socioeconomica dell’istante consente di valutare l’interesse di quest’ultimo alla decisione, ai fini dell’accertamento dell’impatto del ritardo sulla sua psiche (cfr. Cass., Sez. 1^, 24 luglio 2009, n. 17404; 2 novembre 2007, n. 23048); così come può incidere sulla valutazione del predetto interesse la considerazione della condotta della parte, la cui astensione dall’impiego degli strumenti di tutela che l’ordinamento processuale pone a sua disposizione può risultare idonea a legittimare un apprezzamento negativo in ordine alla rilevanza soggettiva della pretesa, ove appaia sintomatica di una sostanziale noncuranza per l’esito del giudizio. La considerazione di tali circostanze, pur consentendo al giudice di merito di discostarsi in senso peggiorativo dai parametri elaborati dalla Corte EDU, non giustifica tuttavia il riconoscimento di un importo irragionevolmente inferiore a quello risultante dall’applicazione dei predetti criteri, dal momento che la liquidazione di un indennizzo poco più che simbolico o comunque manifestamente inadeguato contrasterebbe con l’esigenza, posta a fondamento della L. n. 89 del 2001, di assicurare un serio ristoro al pregiudizio subito dalla parte per effetto della violazione dell’art. 6 della CEDU (cfr. Cass., Sez. 1, 6 giugno 201 L n. 12173).

Tanto meno la predetta riduzione può trovare giustificazione nella circostanza che il ricorso al giudice amministrativo sia stato avanzato da una pluralità di attori, in quanto la proposizione della domanda in forma collettiva e indifferenziata può comportare un ridimensionamento dei danno patrimoniale, in ragione della più limitata incidenza delle spese processuali, ma non vale certamente a trasferire sul gruppo, come entità amorfa, e quindi a neutralizzare situazioni di angoscia o patema d’animo riferibili specificamente a ciascun singolo consorte in lite (cfr. Cass., Sez. 1, 29 marzo 2011, n. 7148; 20 novembre 2008, n. 27610).

2. – 11 decreto impugnato va pertanto cassato, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2, con il riconoscimento in favore del ricorrente di un indennizzo che, avuto riguardo all’accertato ritardo nella definizione del giudizio presupposto ed ai parametri elaborati dalla Corte EDU, può essere quantificato complessivamente in Euro 6.900,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data di proposizione della domanda.

3. – Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di F.M. della somma di Euro 6.900,00, oltre interessi legali dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, che si liquidano per il giudizio di merito in complessivi Euro 1.200,00, ivi compresi Euro 500,00 per onorario, Euro 600,00 per diritti di avvocato ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, e per il giudizio di legittimità in complessivi Euro 950,00, ivi compresi Euro 900,00 per onorario ed Euro 50,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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