Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26915 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 26/11/2020), n.26915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4930-2019 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 47, presso

lo studio dell’avvocato MARIO PISELLI, rappresentato e difeso dagli

avvocati SELVINO BECCARI, ROBERTA VEGETTI;

– ricorrente –

contro

O.V.;

– intimato –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il

14/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

R.S. conveniva in giudizio O.V. chiedendo la sua condanna al risarcimento dei danni indicati come cagionati dalla denuncia sporta dal convenuto lamentando l’invio di una lettera anonima calunniosa, e segnalando, nella stessa, di avere rapporti conflittuali con il deducente e la di lui madre P.L.;

il Tribunale rigettava la domanda escludendo la valenza calunniosa della denuncia;

la Corte di appello dichiarava il gravame inammissibile per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, osservando che la denuncia di reato avrebbe potuto determinare responsabilità solo nel caso di suo contenuto calunnioso, altrimenti risultando interrotto ogni apporto causale dall’attività pubblicistica dell’organo requirente, laddove, nel caso, non era ipotizzabile alcuna consapevolezza, in capo al denunciante, dell’innocenza del denunciato al momento della denuncia stessa;

avverso questa decisione ricorre per cassazione R.S. articolando un motivo.

Diritto

RILEVATO

che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., e dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte di appello, assumendo una “ratio decidendi” autonoma e ulteriore rispetto al Tribunale che non aveva motivato il rigetto se non indicando il difetto di articolazione dei necessari mezzi di prova, avrebbe errato mancando una valutazione complessiva delle emergenze istruttorie e, in particolare, dell’opposizione dell’ O. alla richiesta di archiviazione, dalla quale, unitamente alle altre risultanze documentali, risultava la natura calunniosa della denuncia in questione;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

il ricorso è inammissibile;

infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione, con il quale si contesti un “error in judicando”, contro l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. e art. 380 ter c.p.c., motivata con la formulazione del giudizio prognostico di manifesta infondatezza nel merito dell’appello, per il solo fatto che essa, pur condividendo le ragioni della decisione appellata, contenga anche proprie argomentazioni, diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado, perchè tale possibilità è consentita dall’art. 348 ter c.p.c., comma 4, che permette, in questo caso, l’impugnazione della sentenza di primo grado per vizio di motivazione, facoltà esclusa qualora le ragioni delle decisioni di primo e secondo grado siano identiche quanto al giudizio di fatto (Cass., 22/05/2019, n. 13835);

in ogni caso nel ricorso si indica che:

la sentenza di prime cure ha negato la valenza calunniosa della denuncia (pag. 4, secondo capoverso, dell’impugnazione qui scrutinata), non risultando articolati mezzi di prova volti a dimostrare la consapevolezza, in capo al denunciante, dell’innocenza del denunciato (pag. 7, secondo capoverso), e che l’ordinanza della Corte di appello ritenuto mancante la (offerta di) prova della suddetta consapevolezza al momento della denuncia (pag. 4, terzo capoverso);

si tratta della medesima “ratio decidendi”, diversamente specificata, con l’aggiunta, in seconde cure, del richiamo alla nomofilachia per cui, al di fuori dell’ipotesi di calunnia, la denuncia non può eziologicamente comportare un danno stante l’assorbente attività pubblicistica dell’organo requirente (cfr. Cass., 30/11/2018, n. 30988);

è al contempo opportuno osservare che la censura sarebbe stata comunque inammissibile, quale formulata, perchè palesemente diretta a una rilettura istruttoria;

nella stessa si evocano malamente i parametri di cui all’art. 116, c.p.c., e all’art. 360 c.p.c., n. 5;

in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento dell’art. 116 c.p.c., così come dell’art. 115 c.p.c., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev’essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 12/10/2017, n. 23940), ferma l’inammissibilità di cui all’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5;

in contigua e complementare prospettiva, la violazione dell’art. 116 c.p.c. – quale norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale – è idonea a integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime (Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33);

nulla di tutto ciò è dedotto nel ricorso in scrutinio;

alla fattispecie è inoltre applicabile la nuova previsione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che dev’essere interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè in cassazione è denunciabile – con ipotesi che si converte in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dando luogo a nullità della sentenza – solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; e tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”; nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, ossia in manifeste e irresolubili contraddizioni, nonchè nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”; esclusa qualunque rilevanza di semplici insufficienze o contraddittorietà, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., 12/10/2017, n. 23940);

nulla di questo emerge nel ricorso in esame, che, come anticipato, richiede solo una rivalutazione dell’incarto processuale, preclusa in questa sede;

non deve disporsi sulle spese stante la mancata difesa della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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