Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26914 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 26/11/2020), n.26914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4517-2019 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA 8,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO GRASSI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE BERGAMASCHI;

– ricorrente –

contro

LASER VIDEO SRL A SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA 67,

presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, rappresentata e difesa

dagli avvocati AMEDEO GRASSOTTI, ELISA NOCENTI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il

05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.F. conveniva in giudizio la Laser Video s.r.l., e R.G., chiedendo la restituzione di alcune somme incassate, versando assegni, in relazione a un contratto per la fornitura di alcune macchine automatiche per la distribuzione di beni anche alimentari, indicato come non perfezionato;

il Tribunale, per quanto risulta dal ricorso, declinava la propria competenza;

la Corte di appello, adita dall’originario attore, con ordinanza resa in udienza, a firma del solo Presidente, dichiarava l’estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio con R.G.;

avverso questa ordinanza ricorre per cassazione Fabio C. articolando un motivo;

Rilevato che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 331, c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non era stata avanzata alcuna domanda nei confronti del R.;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Diritto

RILEVATO

che:

il provvedimento impugnato deve cassarsi rilevandone d’ufficio la radicale e non sanabile nullità;

l’ordinanza del Collegio di appello con cui sia stato definito il giudizio dichiarandone l’estinzione, ha il contenuto decisorio di una sentenza, con la conseguenza che la medesima, qualora sia sottoscritta dal solo Presidente che non risulti anche relatore o estensore, è viziata da insanabile nullità, in quanto non formata con l’osservanza delle forme di cui all’art. 132 c.p.c., comma 3; pertanto, nei confronti di questo provvedimento sono esperibili i mezzi d’impugnazione correlati alla natura di sentenza, e il vizio radicale in parola è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass., 08/02/2008, n. 3128);

nel caso, l’ordinanza è stata sottoscritta dal Presidente non relatore.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze perchè si pronunci anche sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

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