Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26913 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 15/10/2020, dep. 26/11/2020), n.26913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25507-2019 proposto da:

T.S., P.M., R.R.,

S.F., V.G., M.M.C., V.A.,

P.R., T.M., MO.MA., N.G.,

L.B., V.P., D.G.M.A., F.G.,

M.L., P.G., G.R.E.,

G.F., I.R., PA.GR.SI., elettivamente

domiciliati in ROMA, alla via DOMENICO CHELINI, n. 5, presso lo

studio dell’avvocato MARCO TORTORELLA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, MINISTERO della SALUTE,

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ e RICERCA, PRESIDENZA del

CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona dei rispettivi Ministri in

carica, domiciliati per legge in ROMA, alla via dei PORTOGHESI n.

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO, che li rappresenta e

difende per legge;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 789/2019 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale Roma ha rigettato domanda risarcitoria proposta dai medici in epigrafe per inadempimento direttive comunitarie sugli specializzandi in medicina per gli anni successivi al 1982 e fino al 1990, individuando il momento di decorrenza della prescrizione al 27 ottobre 1999, non risultando altri atti precedenti interruttivi anteriori alla notificazione della citazione, intervenuta nel 2013;

La Corte di Appello Roma ha confermato la decisione del primo giudice.

Il ricorso di legittimità è affidato a unico motivo.

Resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che propongono, altresì, ricorso incidentale condizionato con riferimento alla posizione dei medici P.G.S. e S.F..

La proposta di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata alle parti.

Non sono state depositate memorie.

Il ricorso è infondato, per plurime, concorrenti ragioni.

Il motivo di ricorso così testualmente censura la sentenza della Corte di Appello di Roma per:

“Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonchè del Trattato CEE, artt. 5 e 189, dell’art. 10 Cost., del Trattato sull’Unione Europea, art. 19, comma 1, seconda parte,; della carta dei diritti fondamentali dell’Unione, art. 47, cd. carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir. CEE 82/76, 75 / 363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131197) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi, e degli artt. 2934,2935 e 2938 c.c., del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191, nonchè della L. n. 370 del 1999 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”).

Non sono addotte dall’unico, promiscuo, e aspecifico – con riferimento alle singole posizioni – motivo di ricorso adeguate ragioni, in fatto o diritto, idonee a censurare adeguatamente la sentenza della Corte territoriale.

Il motivo tende ad affermare che al momento della proposizione della citazione in primo grado, risalente all’anno 2013, a fronte di cicli di specializzazione terminati dai ricorrenti tra il 1986 e il 1995, non era ancora chiaro quale fosse il momento di decorrenza della prescrizione.

Esso è infondato in quanto non censura adeguatamente la statuizione, di entrambi i giudici di merito, che, conformemente al costante orientamento di questa Corte, individua la decorrenza della prescrizione all’anno 1999 (Cass. n. 16452 del 19/06/2019 Rv. 654419 – 01 e n. 06606 del 20/03/2014 Rv. 630184 – 01 e n. 16104 del 26/06/2013 Rv. 626903 – 01 ed ancora n. 01917 del 09/02/2012 Rv. 621204 – 01): “Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il D.Lgs. n. 257 del 1991 – delle Dir. n. 75/3621 CEE, e Dir. n. 821761 CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1983 e la conclusione dell’anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della L. n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.”

Il mezzo è, altresì, infondato tenuto conto del fatto che non sono stati dedotti, a quanto consta in nessun stato e grado del giudizio, atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica dell’atto di citazione, risalente, come detto, al 2013, a fronte di cicli di specializzazione conclusi, al più tardi, nel 1995 ossia diciotto anni prima dell’unico atto interruttivo che è stato effettuato, e a diversa conclusione non può giungersi ove si limiti l’indagine al decennio successivo al 27/10/1999, posto che comunque non constano atti interruttivi anteriori al 27/10/2009.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sul ricorso incidentale, riguardante la posizione di due soli ricorrenti, in quanto le Amministrazioni controricorrenti lo hanno proposto quale subordinato all’accoglimento del ricorso principale.

Le spese di lite, di questa fase di legittimità, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.

Sui ricorrenti grava, altresì, l’onere del rimborso delle spese prenotate a debito dall’Avvocatura Generale dello Stato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 6.100,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, oltre spese prenotate a debito per l’Avvocatura dello Stato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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