Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26913 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.23/12/2016),  n. 26913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2058-2015 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO

SECCHI 3, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CORIGLIANO

CAMPOLITI, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO MARIANO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, C.f. (OMISSIS), in persona del Direttore della Direzione

Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato ANDRIA ROSSI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LETIZIA CRIPPA giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A, D.M.M., D.M.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 591/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa e depositata il 28/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. C.L. ha impugnato per cassazione la sentenza 28.5.2014 n. 591, con la quale la Corte d’appello de L’Aquila ha rigettato il suo appello avverso una sentenza del Tribunale di Teramo, i cui estremi non sono indicati nel ricorso.

2. Il ricorso è manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per totale mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Il ricorrente infatti, alle pp. 2-3 del proprio ricorso (dedicate, per l’appunto, allo svolgimento del processo), non indica quali domande abbia formulato in primo grado, quali difese abbia svolto la società convenuta, su quali ragioni la Corte d’appello abbia svolto la società convenuta, su quali ragioni la corte d’appello abbia fondato la propria decisione.

Presenti, ma del tutto generiche, sono invece le indicazioni concernenti la ratio decidendi adottata dal primo giudice ed i motivi d’appello formulati contro la decisione di primo grado.

In sostanza il ricorso non contiene affatto l’ordinata e sintetica esposizione della fattispecie concreta e delle ragioni del contendere, ed affida all’intuizione del lettore la ricostruzione dell’accaduto.

3. Ove il Collegio non condividesse tale valutazione, e ritenesse che il difetto dell’esposizione dei fatti di causa possa essere sanato dalle indicazioni contenute nella illustrazione dei motivi di ricorso, si rileva quanto segue.

4. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la sottostima del grado di invalidità permanente da lui patito in conseguenza d’un fatto illecito, da parte del giudice di merito.

Il motivo è manifestamente infondato:

-) sia perchè investe un tipico accertamento di merito.

-) sia perchè non è censurabile in sede di legittimità la scelta del giudice di merito di rinnovare o meno una consulenza d’ufficio;

-) sia perchè la circostanza che l’assicuratore sociale, per i suoi fini istituzionali, abbia riconosciuto alla vittima un diverso grado di invalidità permanente è del tutto irrilevante: infatti l’invalidità permanente ai fini della responsabilità civile va stimata in base ai baremes elaborati dalla comunità scientifica, mentre ai fini dell’attribuzione delle indennità dovute dall’INAIL è determinata in base alla tabella approvata con D.M. 13 luglio 2000, niente affatto coincidente con i primi.

-) sia, infine, perchè il ricorrente non espone a quale bareme abbia fatto riferimento per determinare il grado di invalidità permanente che assume residuato all’infortunio, ed in assenza di tale indicazione è impossibile stabilire se la percentuale accertata dalla Corte d’appello (12%) sia corretta o meno.

5. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale prima, e la Corte d’appello poi, avrebbero sottratto dal suo credito risarcitorio il valore capitale della rendita erogatagli dall’INAIL.

Il motivo è manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., in quanto sostiene tesi (giuridiche contrastanti con principi più che consolidati, ovvero:

(a) la vittima di lesioni personali non può cumulare il risarcimento del danno biologico dovutogli dal responsabile, con l’indennizzo dovutogli dall’INAIL a titolo di ristoro del danno biologico: infatti per la parte di danno indennizzata dall’INAIL il relativo credito si trasferisce per effetto di surrogazione dal danneggiato all’assicuratore sociale, sicchè il primo non ha più titolo per pretendere il risarcimento;

(b) quando l’INAIL eroga l’indennità in forma di rendita, dal credito risarcitorio vanno sottratti sia i ratei giù percepiti dall’infortunato, sia il valore capitale dei ratei ancora da pagare.

6. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente rigettato il suo motivo di gravame, avverso il capo di sentenza col quale il Tribunale aveva compensato le spese del primo grado.

Il motivo è manifestamente inammissibile, giacchè secondo la disciplina applicabile ratione temporis la compensazione delle spese costituiva una scelta discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in questa sede.

7. Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, il suo rigetto, con condanna alle spese”.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide il primo motivo di inammissibilità rilevato dalla relazione preliminare, e ritiene di conseguenza inammissibile il ricorso. Ritiene, invece, non decisive al riguardo le osservazioni svolte dal ricorrente nella propria memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

3.1. Nell’introduzione del proprio ricorso, infatti, il ricorrente:

-) non ha indicato quale fosse il fatto costitutivo della sua pretesa;

-) non ha indicato quale fosse il titolo di responsabilità invocato nei confronti della società convenuta;

-) ha esposto che la società convenuta ha chiamato in causa “in manleva”, senza precisare perchè mai l’assicuratore sociale dovesse manlevare la società convenuta dalle pretese attoree;

-) ha espressamente dichiarato di voler esporre la domanda formulata nei gradi di merito rinviando agli atti del giudizio di primo grado, le cui conclusioni “si abbiano per integralmente riportate e trascritte”.

Il ricorso, dunque, manca del tutto dell’esposizione sommaria dei fatti di causa.

3.2. La suddetta carenza espositiva non può dirsi sanata dagli argomenti spesi nella illustrazione dei singoli motivi del ricorso, nè dal rinvio agli atti di causa.

Non è sanata dalla illustrazione dei motivi del ricorso, giacchè dalla lettura di questi ultimi, se è possibile ricavare che il ricorrente si duole in sostanza di una sottostima del danno, non è possibile però desumere in termini chiari come si sia svolto il dibattito processuale nelle fasi di merito: ovvero cosa sia stato chiesto in primo grado, cosa sia stato statuito dal Tribunale, e cosa sia stato prospettato come motivo d’appello.

Nè l’inammissibilità è sanata dal rinvio agli atti di causa. A prescindere, infatti, dal rilievo che quel rinvio è molto generico (il ricorrente si è limitato a dichiarare che quegli atti debbono “intendersi trascritti” nel ricorso), la possibilità di rinviare agli atti del giudizio di merito, mediante la loro indicazione anche sintetica, può bastare a soddisfare l’assolvimento dell’onere di indicnione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, ma non dell’onere di esposizione dei fatti di causa, di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3. E’ pacifico e risalente, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte, l’affermazione del principio secondo cui è inammissibile il ricorso nel quale, in luogo della esposizione sommaria dei fatti, sia contenuto il rinvio agli atti di causa e alla sentenza impugnata, anche se allegati (Cass. civ. (ord.), sez. 2, 27-12-2004, n. 24000).

5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1e sono liquidate nel dispositivo.

5.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna C.L. alla rifusione in favore di INAIL delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.L. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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