Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26912 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.23/12/2016),  n. 26912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 485-2015 proposto da:

CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A., (ora Amissima Assicurazioni S.p.A.) CF.

(OMISSIS), in persona del suo procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che la rappresenta e

difende in virtù di mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., AURORA ASSICURAZIONI S.P.A., A.G.,

ABRUZZESE TRASPORTI SAA S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2122/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

emessa il 19/04/2014 e depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Chiara Srubek Tomassy (delega Avvocato Francesco

Alessandro Magni), per la ricorrente, che si riporta agli atti

scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. Il (OMISSIS) si verificò un sinistro stradale che coinvolse due autocarri:

-) il primo condotto in leasing dalla società Abruzzese Trasporti condotto da R.G. ed assicurato dalla società Carige s.p.a.;

-)il secondo di proprietà di M.A., condotto da A.G. ed assicurato dalla Aurora s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in UGf Assicurazioni;

2. Nel 2000 A.G. convenne dinanzi al Tribunale di Nola, tra gli altri, M.A. e la società Carige, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del suddetto sinistro.

M.A. si costituì e formulò anch’egli domanda di condanna della Carige al risarcimento dei danni al suo autocarro.

Con sentenza 2.4.2007 n. 853 il Tribunale accolse integralmente le domande di A.G. e di M.A..

3. La Corte d’appello di Napoli, adita dalla Carige, con sentenza 14.5.2014 n. 2122 riformò tale decisione, ed attribuì a A.G. un concorso di colpa del 50%.

Di conseguenza ridusse in uguale misura la condanna della Carige al risarcimento del danno in favore di A.G..

4. La Carige ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza d’appello.

5. Va preliminarmente segnalato al Collegio che non si rinvengono in atti gli avvisi di ricevimento della notificazione del ricorso, efettuata a mezzo del servizio postale.

6. Col primo motivo di ricorso la Carige lamenta il vizio di omessa pronuncia. Deduce che la Corte d’appello, pur avendo accolto il suo gravame, ha dimezzato il risarcimento dovuto a A.G.” ma non quello dovuto all’altro danneggiato M.A..

6.1. Il motivo è fondato.

Risulta dalla stessa sentenza impugnata che la Carige aveva domandato in sede di gravame la riforma “delle liqauidazioni” (al plurale) e la condanna di M.A. alla restituzione delle somme riscosse in più”.

Su tale domanda la Corte d’appello non si è pronunciata. Nè essa può ritenersi implicitamente rigettata, dal momento che M.A., in quanto proprietario dell’autocarro condotto da A.G., era responsabile ex art. 2054 c.c., comma 3, dei danni da quest’ultimo concausati, e quindi anche il suo credito risarcitorio si sarebbe dovuto ridurre ex art. 1227 c.c..

6.2. Si propone pertanto la cassa ione sul punto della sentenza impugnata, con decisione della causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti.

7. Col secondo motivo di ricorso la Carige lamenta che la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 91 c.p.c., condannandola a pagare alle controparti la metà delle spese del giudizio d’appello, nonostante essa in secondo grado sia risultata totalmente vittoriosa.

7.1. Anche questo motivo – ove non si ritenesse assorbito dall’accoglimento del secondo, e dalla decisione nel merito – appare fondato.

Nel secondo grado di giudizio venne accolto l’appello principale della Carige, la quale invocava il concorso di colpa della vittima; e vennero rigettati gli appelli incidentali proposti dalla Aurora e da M.A. nei confronti della Carige. Mancava, dunque, il presupposto legale – cioè la soccombenza – per condannare la Carige a rifondere a A.G. e M.A. (appellati soccombenti) le spese del secondo grado”.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Deve preliminarmente rilevarsi come la ricorrente abbia dichiarato, nella propria memoria ex art. 380 bis c.p.c., di avere mutato ragione sociale in Amissima Assicurazioni s.p.a.. Come tale sarà d’ora innanzi indicata.

4. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione, per quanto attiene il primo motivo di ricorso.

Il ricorso deve dunque essere accolto, e la sentenza impugnata cassata. Tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere nel merito la presente controversia.

La decisione nel merito della controversia comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, in quanto provvederà questa Corte direttamente alla liquidazione ex novo delle spese del giudizio di appello.

4. La responsabilità del sinistro di cui è causa è stata definitivamente attribuita a A.G. nella misura del 50%, ed a R.G. nella parte restante.

In solido con A.G. risponde M.A., ex art. 2054 c.c., comma 3, in quanto proprietario del veicolo Fiat Iveco targato (OMISSIS), condotto dal primo.

L’assicuratore del corresponsabile R.G., ovvero la Amissima s.p.a., è dunque tenuto a risarcire ad M.A. il solo 50% dei danni da questo patiti in conseguenza della necessità di riparare il proprio veicolo.

Il Tribunale di Nola stimò il danno patito da M.A. nella somma di Euro 34.105,77, oltre interessi al saggio del 3,5% da applicarsi sul capitale di Euro 32.003,58, dal (OMISSIS) alla sentenza. Tale liquidazione deve essere dimidiata per effetto della sentenza d’appello: e dunque l’obbligo risarcitorio della Amissima va determinato nella somma di Euro 17.052,89.

A tale capitale andranno aggiunti gli interessi al saggio legale del 3,5%.

4.1. Poichè nessuna delle parti ha impugnato i criteri coi quali il Tribunale ha determinato la misura del danno da mora, alla somma suddetta andranno aggiunti:

(a) gli interessi al saggio del 3,5%, calcolati sul capitale di Euro 16.001,79 dal (OMISSIS) al 2.4.2007;

(b) gli interessi al saggio legale sul coacervo di capitale ed interessi, dalla data del 3.4.2007 al pagamento.

M.A. andrà condannato alla restituzione di tutte le somme eventualmente percepite in eccedenza a quelle sopra indicate.

5. La cassazione con decisione nel merito della sentenza impugnata impone a questa Corte di provvedere sulle spese dell’intero giudizio (Sez. L, Sentenza n. 6938 del 07/05/2003, Rv. 562722).

5.1. Le spese del giudizio di primo grado, nei rapporti tra la Amissima e M.A., in considerazione dell’esito complessivo della lite (la Amissima è risultata comunque debitrice di M.A.) possono essere compensate per metà, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nel testo applicabile al presente giudizio (e dunque anteriore alle modifiche entrate in vigore il 28.2.2006). La rimanente metà va liquidata, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, nella somma di Euro 113 per spese, 1.091 per diritti ed Euro 1.875 per onorari, oltre spese generali, IVA e contributo previdenziale.

5.2. Le spese del grado di appello tra la Amissima e M.A. possono essere interamente compensate, in considerazione dell’esito complessivo della lite.

6. Le spese del giudizio di legittimità vanno a poste a carico del controricorrente M.A., il solo reale controinteressato rispetto all’oggetto del ricorso, e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito:

(a) ridetermina il debito della Amissima Assicurazioni s.p.a. nei confronti di M.A. nella misura indicata al p. 4.1 della presente ordinanza;

(b) compensa per metà le spese del primo grado di giudizio nei rapporti tra M.A. e la Amissima Assicurazioni s.p.a.; liquida la rimanente metà nella somma di Euro 113 per spese, 1.091 per diritti ed Euro 1.875 per onorari, oltre spese generali, IVA e contributo previdenziale;

(c) compensa integralmente tra M.A. e la Amissima Assicurazioni s.p.a. le spese del giudizio di appello;

(-) condanna M.A. alla rifusione in favore di Amissima Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.900, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna M.A. a restituire alla Amissima Assicurazioni s.p.a. le somme eventualmente da questa percepite in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado, eccedenti gli importi indicati al p. 4.1 della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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