Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26911 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 26/11/2020), n.26911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31001-2019 R.G. proposto da:

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

ASCOLI PICENO, n. cron. 9859/2019, depositata il 9/09/2019;

udita a relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO, che chiede che

la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento del

ricorso indicato in premessa, dichiari l’incompetenza del Tribunale

di Ascoli Piceno e disponga la riassunzione del giudizio dinanzi al

Tribunale competente, nei termini indicati nella parte motiva delle

dette conclusioni.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha proposto ricorso per regolamento di competenza, basato su un unico articolato motivo, avverso l’ordinanza in data 9 settembre 2019 del Tribunale di Ascoli Piceno, che, nel giudizio pendente tra il ricorrente Ministero, convenuto, e G.M., attore, ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dall’Amministrazione in relazione alla disciplina sul foro cd. erariale;

il giudizio a quo è stato avviato da G.M., che ha proposto, dinanzi al Tribunale già indicato e nei confronti del predetto Ministero domanda di risarcimento dei danni extracontrattuali, ex art. 2051 o, in subordine, ex art. 2043 c.c., patiti a seguito di un incidente avvenuto presso il Museo Archeologico Nazionale di Spoleto;

il Ministero convenuto ha eccepito, in comparsa di risposta e, quindi, tempestivamente, l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell’art. 25 c.p.c. e del R.D. n. 1611 del 1933, art. 6 in base al nesso di collegamento della sede dell’Ufficio distrettuale dell’Avvocatura dello Stato secondo il duplice criterio del forum delitti (Perugia, in riferimento a Spoleto luogo di verificazione dell’evento di danno), e del forum destinatae solutionis (Ancona, in riferimento a Fermo, luogo di domicilio del creditore);

il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato l’eccezione, rilevando l’inidoneità della eccezione così proposta, in quanto il Ministero convenuto ha formulato difese anche nel merito (in particolare deducendo un concorso di colpa del danneggiato) che non sarebbero state però espresse in termini di subordinazione della loro trattazione rispetto all’eccezione di incompetenza;

in particolare, il Tribunale adito, richiamando precedenti di legittimità, ha affermato che sussiste inconciliabilità logica tra una richiesta di decisione sul merito da parte del giudice e la proposizione di una eccezione di incompetenza del medesimo giudice, sicchè una eccezione così impostata dovrebbe dirsi come non proposta, e ha precisato che tale inconciliabilità verrebbe meno solo in caso di subordinazione della domanda di merito al rigetto della eccezione di incompetenza, il che non sarebbe avvenuto nel caso di specie;

l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso, ammissibile sul piano della tempestività e del suo oggetto (che inerisce alle regole e alle modalità di proposizione e trattazione delle questioni di competenza, investe cioè l’ambito delle regole dinamiche), come pure evidenziato dal P.G., è fondato sotto due connessi profili;

ed invero, da un lato, la conclusione adottata dal Tribunale risulta incongruente con gli stessi dati processuali del caso concreto, che si evincono dagli atti, avendo il Ministero formulato, nella comparsa di costituzione e di risposta, l’eccezione di incompetenza come prima questione nell’ordine delle proprie difese, esplicitamente formulando detta eccezione “in rito e in via pregiudiziale”; alla luce della stessa impostazione ordinale ed espressiva appena richiamata, risulta evidente che l’eccezione di rito sulla competenza per il foro erariale è stata sollevata in prima battuta e che la questione di merito posposta è, ex se, condizionata al mancato accoglimento della eccezione processuale sollevata;

d’altronde, la qualificazione come “pregiudiziale”, correlata alla tipologia dell’eccezione in rito in parola, non può che essere sinonimo della qualificazione come “subordinata” della successiva difesa nel merito, posto che definire un tema pregiudiziale rispetto a un altro equivale esattamente ad indicare come subordinato il secondo al primo;

dall’altro lato, va evidenziato che i riferimenti giurisprudenziali di legittimità indicati dal Tribunale (Cass. 30/01/1995, n. 1077 e Cass. 2/01/2002, n. 16), risultano, alla luce del tenore delle difese di rito e di merito del Ministero, non pertinenti rispetto alla vicenda concreta;

il primo precedente citato dal Tribunale (Cass. n. 1077/1995) si riferisce ad una eccezione di incompetenza per valore sollevata in comparsa conclusionale dalla convenuta in via gradata e subordinata alla ritenuta infondatezza della domanda riconvenzionale dalla stessa spiegata; in quel caso questa Corte ha rilevato la manifesta inconciliabilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronuncia sul merito in via principale (che implica necessariamente il riconoscimento della esistenza in concreto della potestas iudicandi del giudice adito) e la proposizione di una eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminare solo nella ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l’ha sollevata, precisando che nei casi in cui la eccezione di incompetenza sia stata formulata nei detti termini, essa deve considerarsi ed aversi come non proposta (v. Cass. 6 giungo 1989, n. 2748) e, quindi, non sussiste nessun obbligo del giudice di primo grado di pronunciare su una eccezione della parte, che va considerata come non proposta; questa Corte ha pure precisato che la soluzione non sarebbe stata diversa anche a voler considerare come proposta, nel giudizio di primo grado, dalla convenuta la eccezione de qua, in quanto, ove nel giudizio di primo grado la eccezione di incompetenza per valore del giudice adito sia stata ritualmente proposta ed ì1 giudice abbia omesso di pronunciare su di essa, la parte che ha sollevato l’eccezione in primo grado, per evitare che sulla questione si formi una preclusione, deve riproporre la questione, con uno specifico mezzo di impugnazione principale o incidentale ovvero ai sensi dell’art. 346 c.p.c., il che non era avvenuto in quella specie;

il secondo precedente richiamato dal giudice a quo (Cass. n. 16/2002) riguarda il diverso caso della proposizione di una eccezione di incompetenza formulata in appello dalla parte totalmente vittoriosa nel merito in primo grado, con una impugnazione incidentale condizionata all’esito sfavorevole della decisione sul merito;

alla luce di quanto sopra evidenziato, l’eccezione di incompetenza territoriale, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, risulta essere stata, oltre che tempestivamente (anche alla luce del più recente e condivisibile indirizzo espresso da Cass., ord., 3/08/2018, n. 20493, che considera implicitamente abrogato del R.D. n. 1611 del 1933, l’art. 9 dovendosi aver riguardo alla disciplina generale di cui all’art. 38 c.p.c.), anche validamente proposta, ed è altresì fondata in base alla disciplina del cd. foro erariale;

l’eccezione all’esame, è infatti, anche completa, investendo entrambi i criteri di collegamento e cioè il luogo del fatto che fa insorgere l’obbligazione risarcitoria e il luogo di soluzione dell’obbligazione, che si individua in base alle norme di contabilità pubblica, con riguardo, quindi, al luogo in cui ha sede l’Ufficio di Tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento (v. Cass., ord., 16/02/2012, n. 2265; Cass., ord., 17/09/2015, n. 18287);

nel caso all’esame, è pacifico che il sinistro si è verificato a Spoleto – con conseguente individuazione del giudice competente in quello di Perugia, luogo che è sede dell’Ufficio dell’Avvocatura nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le regole comuni in rapporto alla posizione dell’Amministrazione quale parte convenuta; parimenti pacifica è l’individuazione del domicilio, sia reale sia elettivo, dell’attore-creditore in Fermo (v. atto di citazione, pag. 1), con individuazione, secondo lo stesso meccanismo di collegamento, del Tribunale di Ancona, come alternativamente competente;

il ricorso va, quindi, accolto e va, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Perugia o, in alternativa, del Tribunale di Ancona;

le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Perugia o, in alternativa, del Tribunale di Ancona; condanna l’intimato al pagamento, in favore del Ministero ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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