Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26911 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.23/12/2016),  n. 26911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5174/2015 proposto da:

C.A., F.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PANZARANI,

rappresentati e difesi dall’avvocato FEDERICO PERGAMI, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ITALFONDIARIO S.P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 107, presso lo studio dell’avvocato ANNALISA

PUCILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFREDO ARIA, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2586/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

emessa l’11/06/2014 e depositata il 03/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Massimo Panzarani (delega Avvocato Federico

Pergami), per i ricorrenti, che si riporta al ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. La società Itafondiario s.p.a. nel 2009 ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di (Lecco un decreto ingiuntivo nei confronti di) F.F. e C.A., fideiussori della società G.A. s.p.a..

Gli intimati hanno proposto opposizione al decreto, rigettata dal Tribunale con sentenza 17.3.2010 n. 158.

La Corte d’appello di Milano, adita dai soccombenti, ha rigettato il gravame con sentenza 3.7.2014 n. 2586.

La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da F.F. e C.A., con ricorso fondato su un motivo.

2. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la Corte d’appello non avrebbe esaminato un fatto decisivo, incorrendo nell’errore previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il “fatto” che il giudice di merito avrebbe omesso di esaminare, secondo la prospettazione del ricorrenti, sarebbe il seguente: che essendo il debitore principale fallito, se il fideiussore adempisse la sua obbligazione il creditore (potrebbe) poi insinuarsi al passivo fallimentare, ottenendo due volte l’adempimento della medesima obbligazione, senza che il fideiussore possa opporvisi o controllare che ciò non accade.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il creditore ha facoltà di escutere il patrimonio del fideiussore come e quando crede, vi sia stato o meno il fallimento del debitore. La circostanza che un creditore, soddisfatto dal garante, possa poi escutere anche il debitore principale è scongiurata dalle norme sulla ripetizione dell’indebito, e comunque sussiste con riferimento a qualunque tipo di garanzia e per tutti i tipi di obbligazione.

4. Si propone pertanto il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c., attesa la rara pochezza della tesi giuridica sostenuta dai ricorrenti”.

2. Nessuna delle parti ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Il ricorso va dunque rigettato.

4. Il Collegio condivide, altresì, la proposta del relatore di condanna dei ricorrenti d’ufficio per responsabilità aggravata, ex art. 385 c.p.c., comma 4.

4.1. Al presente giudizio, infatti, è applicabile ratione temporis l’art. 385 c.p.c., comma 4, a norma del quale “quando pronuncia sulle spese (…) la Corte, anche d’ufficio, condanna (…) la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave”.

Tale norma è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 13 e, per espressa previsione dell’art. 27, comma 2, del medesimo Decreto, si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, avvenuta il 2 marzo 2006.

Vero è che l’art. 385 c.p.c., comma 4, è stato in seguito abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 20.

Tuttavia, per espressa previsione della stessa L. n. 69 del 2009, art. 58 “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile (…) si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, vale a dire dopo 4 luglio 2009.

Nel presente giudizio è pertanto applicabile ratione temporis l’art. 385 c.p.c., comma 4 (come già ritenuto da Sez. 3, Sentenza n. 22812 del 07/10/2013, Rv. 629023, in motivazione), in quanto:

(a) il ricorso per cassazione ha ad oggetto una sentenza pronunciata dopo il 2 marzo 2006;

(b) il giudizio in primo grado è iniziato il 30.3.2009, e dunque prima del 4 luglio 2009.

4.2. Ciò posto circa la disciplina applicabile, questa Corte ritiene che agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione.

Nel caso di specie, i ricorrenti sono fideiussori, condannati dal giudice di merito ad adempiere la propria obbligazione nei confronti del creditore garantito. A fronte di questa condanna, i ricorrenti hanno allegato in buona sostanza che essa sarebbe erronea, perchè il fideiussore non potrebbe essere escusso dal creditore principale se questi non abbia prima aggredito il debitore principale, fallito.

Si tratta di un principio in contrasto frontale con le chiare e risalenti regole risultanti dall’art. 1944 c.c., comma 2.

I ricorrenti vanno dunque condannati di ufficio ai sensi dell’art. 385 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, al pagamento in favore della parte intimata, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno.

Tale somma va determinata assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie può essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c., nell’importo di Euro 7.800, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

5. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

6. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna F.F. e C.A., in solido, al pagamento in favore di Italfondiario s.p.a. della somma di Euro 7.800, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;

(-) condanna F.F. e C.A., in solido, alla rifusione in favore di Italfondiario s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 7.800, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di F.F. e C.A., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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