Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26911 del 22/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/10/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 22/10/2019), n.26911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24730/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Inox Mare Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Renate Holzeisen e

Michela Reggio d’Aci, elettivamente domiciliata presso lo studio

della prima in 1-39100 Bolzano, viale Stazione n. 7, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 1054/01/16, depositata il 9 agosto 2016, notificata il 31

agosto 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2019

dal Consigliere Tinarelli Giuseppe Fuochi.

Lette le conclusioni depositate dal Sostituto Procuratore generale De

Augustinis Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto di quello incidentale.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Inox Mare Srl impugnava ventotto avvisi di rettifica e diciotto atti di contestazione di sanzioni emessi dall’Agenzia delle dogane di La Spezia in relazione all’importazione, tra aprile 2010 ed agosto 2011, di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile, dichiarati di origine filippina, ma, in effetti, di origine taiwanese, e, dunque, soggetti a dazio antidumping anzichè a quello preferenziale, avendo le società Tapu e Cano, importatrici da Taiwan, ottenuto l’emissione dei certificati Form A falsificando il codice del sistema armonizzato sulla copia delle dichiarazioni di immissione delle merci straniere.

La contribuente, in particolare, contestava la legittimità della ripresa e chiedeva l’applicazione dell’esimente ex art. 220 CDC.

L’impugnazione era accolta dalla Commissione tributaria provinciale di La Spezia; la sentenza era confermata dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle dogane ricorre per cassazione con due motivi.

Resiste la contribuente con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale con un motivo e, in subordine, formulando istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE sull’interpretazione della normativa antidumping, dell’art. 220, comma 2, lett. b, CDC, nonchè in ordine alla validità della decisione della Commissione Europea, del Fina Report dell’OLAF OF/2013/0086/B1 THOR(2015) 40189 e della conseguente Raccomandazione finale.

La contribuente deposita altresì memoria ex art. 380.bis.1 c.p.c., con cui ribadisce, in particolare, la richiesta di trattazione in pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Va preliminarmente esaminata l’istanza di rimessione alla pubblica udienza depositata dalla contribuente in data 2 marzo 2019, e poi ulteriormente ribadita con la memoria, che viene formulata su un triplice ordine di profili.

1.1. Quanto al dedotto profilo formale per essere stata omessa “la contestuale notifica della proposta di trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c.” la questione è inammissibile atteso che, nella specie, il ricorso è trattato presso la sezione ordinaria con le forme dell’udienza camerale e non presso la sesta sezione della Corte, incorrendo la parte, dunque, in un evidente equivoco sulle norme applicabili e sulla loro relativa portata ed interpretazione, mentre appare del tutto improprio il richiamo al protocollo d’intesa.

1.2. Va poi escluso che la fissazione del giudizio ad un’udienza camerale comporti la violazione dell’art. 6 CEDU, nonchè dell’art. 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali UE e degli artt. 24 e 111 Cost..

Occorre ricordare, sul punto, che la stessa Corte EDU dopo aver premesso che “la pubblicità dei dibattimenti giudiziari costituisce un principio fondamentale consacrato dall’art. 6, par. 1” ha peraltro rilevato che “un’udienza pubblica può non essere necessaria, tenuto conto delle circostanze eccezionali del caso, in particolare quando non sono sollevate questioni di fatto o di diritto che non possono essere risolte sulla sola base del fascicolo disponibile o delle osservazioni delle parti. Ciò avviene specialmente quando si tratta di questioni altamente tecniche” (v. Lorenzetti c. Italia, sentenza 10 aprile 2012).

Orbene, la ratio dell’intervento regolatore attuato con il di. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016, che ha introdotto il nuovo rito camerale di legittimità “non partecipato”, è proprio quella di discernere la tipologia e la peculiarità delle questioni, la cui “particolare rilevanza” o complessità rende opportuna la trattazione in pubblica udienza, e, dunque, per converso, la discussione in pubblica udienza non possa ritenersi indispensabile in sede di legittimità nelle ipotesi di non particolare complessità.

Del resto – come rilevato a più riprese dalla Corte sia con riguardo al nuovo giudizio camerale di Sesta, sia per l’udienza camerale innanzi alla sezione semplice – nella novella “la garanzia del contraddittorio, costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa costituzionalmente tutelato, è assicurata dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni… quale esito di un bilanciamento, non irragionevolmente effettuato dal legislatore nell’ambito del potere di conformazione degli istituti processuali, tra le esigenze del diritto di difesa e quelle, del pari costituzionalmente rilevanti, di speditezza e concentrazione della decisione” (v. Cass. n. 395 del 10/01/2017; Cass. n. 5371 del 02/03/2017; Cass. n. 7701 del 24/03/2017; v. anche Cass. n. 24088 del 13/10/2017 in ordine alle esigenze cui risponde il nuovo rito; v. Cass. n. 5665 del 09/03/2018 sui limiti del rito camerale; v. Sez. U, n. 14437 del 05/06/2018 sulle condizioni per la rimessione alla pubblica udienza).

Ne deriva, parimenti, l’insussistenza di ogni lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.

1.3. Quanto alle ragioni sostanziali dedotte intese a rinviare la trattazione della causa alla pubblica udienza, infine, va rilevato che vengono in rilievo questioni (in ispecie, l’applicazione dell’art. 220, comma 2, lett. b), CDC) che non sono inedite, sicchè non ricorrono le condizioni previste dall’art. 375 c.p.c., u.c..

2. Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 288 TFUE in relazione alla decisione REM 2/2014 della Commissione Europea.

Lamenta l’Agenzia delle dogane che la decisione della CTR, nel ritenere applicabile l’art. 220, comma 2, lett. b, CDC alla vicenda in giudizio, contrasti con quella della Commissione Europea, relativa all’istanza proposta da una società inglese coinvolta nel medesimo accertamento e, dunque, ad una fattispecie del tutto omogenea.

2.1. Il motivo è infondato.

Occorre rilevare, in primo luogo, che la richiamata decisione della CE si riferisce ad un soggetto diverso (Apex Stainless), rispetto al quale la Inox Mare Srl è terzo, sicchè va esclusa ogni diretta applicabilità della richiamata statuizione.

E’ dirimente, peraltro, che il ricorso avverso tale decisione, proposto dalla stessa Inox Mare Srl, è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale dell’Unione Europea (ordinanza del 21 giugno 2017, in T-347/16) proprio sullo specifico assunto che “la ricorrente non è direttamente interessata dalla decisione impugnata ai sensi dell’art. 263, comma 4, TFUE” (per quanto riguarda gli atti presupposti e strettamente connessi dell’OLAF il Tribunale ha parimenti ritenuto irricevibile il ricorso perchè “non possono essere considerati atti impugnabili”: v. ordinanza, sempre del 21 giugno 2017, in T-289/16).

3. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 220 CDC e 2697 c.c.

3.1. Il motivo è fondato.

3.2. Secondo l’art. 220, comma 2, lett. b, CDC, le autorità competenti non procedono alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione solo qualora ricorrano tre condizioni cumulative, ossia che: i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti stesse; l’errore commesso da queste ultime sia stato di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede; quest’ultimo abbia rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana.

3.3. La Corte di Giustizia, invero, è costante nell’affermare la necessaria ricorrenza di tutte e tre le condizioni, affermazione che integra un orientamento da lungo tempo assolutamente consolidato (v. Corte di Giustizia, sentenza 12 luglio 1989, in C-161/88, Binder, punti 15 e 16; sentenza 14 maggio 1996, C-153/94 e C-204/94, Faroe Seafood e a., punto 83; sentenza 18 ottobre 2007, in C173/06, Agrover Srl, punto 30; sentenza 17 dicembre 2014, in C3/13, Baltic Agro AS, punto 35; sentenza 26 ottobre 2017, in C407/16, “Aqua Pro” SIA), e stabilmente seguita dalla Corte di cassazione (v. da ultimo Cass. n. 6131 del 01/03/2019; Cass. n. 7775 del 20/03/2019).

3.4. In talune decisioni, invero, la Corte del Lussemburgo ha con chiarezza e puntualità ulteriormente specificato i presupposti e le situazioni fattuali rilevanti ai fini dell’applicazione dell’istituto.

3.5. Nella sentenza 10 dicembre 2015, in C-427/14, Valsts ienèmumu dienests, infatti, la Corte, ai punti 44 e 45, fornisce utili indicazioni in merito all’errore attivo precisando “il legittimo affidamento del debitore merita la tutela conferita da tale disposizione (220, paragrafo 2, lett. b) solo se sono state le autorità competenti “medesime” a porre in essere i presupposti sui quali riposava detto affidamento. Così, solo gli errori imputabili a un comportamento attivo delle autorità competenti danno diritto a che i dazi doganali non vengano recuperati a posteriori… tale situazione non sembra, tuttavia, essere in discussione nel procedimento principale, dato che, in particolare,… il procedimento di revisione è stato reiterato a seguito di un’informazione relativa al certificato d’origine, nel caso di specie risultante da una relazione dell’OLAF che non era nota alle autorità doganali alla data dell’adozione della decisione relativa al primo controllo a posteriori”.

In altri termini, di per sè non costituisce errore attivo la circostanza che, anteriormente agli elementi pervenuti con la relazione dell’OLAF (comprovanti la falsità della dichiarazione d’origine), l’autorità doganale nulla avesse obbiettato sulla merce.

3.6. Particolarmente significative sono poi le precisazioni affermate dalla Corte nella sentenza 16 maggio 2017, in C-47/16, Valsts ienèmumu dienests.

La Corte, in primo luogo, nell’esaminare la questione “se un importatore possa avvalersi del legittimo affidamento, ai sensi dell’art. 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale, eccependo la propria buona fede, non soltanto quando l’esportatore abbia fornito informazioni inesatte alle autorità doganali dello Stato di esportazione,… ma anche quando dette autorità abbiano esse stesse commesso un errore rilasciando il certificato di origine “modulo A” di cui trattasi”, dopo aver ribadito che “solo gli errori imputabili a un comportamento attivo delle autorità competenti fanno sorgere il diritto a che i dazi doganali non vengano recuperati a posteriori” ha precisato che “dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’art. 220, paragrafo 2, lettera b), comma 3, del codice doganale non può essere interpretato nel senso che il rilascio, da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione, di un certificato di origine “modulo A” inesatto costituisce un errore commesso dalle autorità “medesime”, qualora tali certificati siano stati redatti sulla base di una presentazione inesatta dei fatti da parte dell’esportatore, a meno che, in particolare, non sia evidente che dette autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale”.

Proseguendo nel ragionamento, poi, la Corte ha affermato che “qualora risulti che l’irregolarità di un certificato di origine “modulo A” derivi da un comportamento illecito dell’esportatore e che le autorità competenti dello Stato di esportazione non avrebbero potuto, nè dovuto, rilevare che le merci non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale, è l’importatore che sopporta le conseguenze della produzione, in occasione di un successivo controllo, di un documento commerciale che si rivela falso, cosicchè tale importatore non può, in un’ipotesi del genere, opporsi al recupero a posteriori dei dazi doganali”.

In sintesi, pertanto, l’importatore, in una simile situazione non può invocare la propria buona fede “a meno che non sia evidente che le autorità doganali dello Stato di esportazione sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci di cui trattasi non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale”.

3.7. La medesima decisione, poi, con riguardo al parametro della diligenza richiesta all’importatore (ossia, “la diligenza di cui un importatore è tenuto a dar prova per poter essere considerato in buona fede”) ha cura di fornire ulteriori indicazioni.

Rileva, in primo luogo, il carattere dell’errore, ossia deve trattarsi di “un errore di natura tale da non poter ragionevolmente essere riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e la diligenza di cui era tenuto a dar prova”.

Ciò significa che “è compito degli operatori economici adottare, nell’ambito dei loro rapporti contrattuali, i provvedimenti necessari per premunirsi contro i rischi di un’azione di recupero a posteriori e che tale prevenzione può consistere, in particolare, nel fatto che il debitore ottenga dall’altro contraente, al momento della conclusione del contratto o successivamente, tutti gli elementi di prova attestanti che le merci provengono dallo Stato beneficiario del sistema di preferenze tariffarie generalizzate, inclusi documenti attestanti tale origine”.

Non è imposto, invero, in termini indistinti “un obbligo generale a carico di un importatore di verificare sistematicamente le circostanze del rilascio, da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione, di un certificato di origine “modulo A”, compreso il ruolo dell’esportatore nella produzione delle merci”.

Un tale obbligo, peraltro, sorge e “grava sull’importatore Qualora abbia ragioni evidenti per dubitare dell’esattezza di un certificato di origine”, con la conseguenza che, in tal caso, non può considerarsi in buona fede se esso si sia “astenuto dall’informarsi, nella massima misura possibile, delle circostanze del rilascio di tale certificato per verificare se detti dubbi fossero giustificati” per cui “si dovrà considerare che l’errore manifesto commesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione avrebbe potuto – o avrebbe dovuto – essere scoperto dall’importatore “.

3.8. La sentenza 8 novembre 2012, in C-438/11, Lagura Vermogensverwaltung GmbH, inoltre, da un lato, ribadisce la piena applicabilità degli esposti principi all’ipotesi, come quella in giudizio, in cui il regime preferenziale sia “introdotto non da un accordo internazionale fra l’Unione e uno Stato terzo basato su obblighi reciproci, ma da un provvedimento autonomo dell’Unione”, non potendo le autorità dello Stato di esportazione “vincolare quest’ultima (l’Unione Europea) e i suoi Stati membri alla loro valutazione in merito alla validità dei certificati d’origine “modulo A”” poichè la soluzione contraria “priverebbe le autorità doganali dello Stato di importazione… della possibilità di domandare la prova che il certificato d’origine si basa su una situazione fattuale riferita in maniera inesatta o esatta dall’esportatore” sì da vanificare “l’esattezza dell’origine delle merci indicata nel certificato d’origine”.

Dall’altro, con riguardo all’onere della prova, ribadisce che questa è a carico del debitore (esclusa, dunque, ogni presunzione a suo favore), con le incisive considerazioni che è sicuramente vero che detto onere “può essere per lui fonte di inconvenienti” ma che ciò è giustificato poichè “è bene ricordare che, nel calcolare i vantaggi realizzabili mediante il commercio di prodotti che possono fruire di preferenze tariffarie, l’operatore economico accorto e al corrente della normativa vigente deve valutare i rischi inerenti al mercato che gli interessa ed accettarli come facenti parte della categoria dei normali inconvenienti dell’attività commerciale”.

3.9. Ne deriva, in termini univoci, che:

a) debbono ricorrere tutte e tre le condizioni di cui all’art. 220, comma 2, lett. b, CDC;

b) la semplice falsità della dichiarazione d’origine legittima l’azione di recupero dei dazi;

c) non costituisce, di per sè, errore attivo il rilascio di una certificazione falsa e ciò, in ispecie, se sia stata determinata da una falsa rappresentazione in fatto dell’esportatore;

d) per ritenere, in questo caso, l’errore imputabile all’autorità emittente occorre provare che essa sapeva o doveva sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale;

e) occorre provare, inoltre, che un simile errore non poteva ragionevolmente essere conosciuto dal debitore in buona fede;

f) l’onere della prova di tutti gli indicati elementi incombe sull’operatore;

g) gli operatori economici, in relazione alla loro esperienza professionale e al grado di diligenza che necessariamente l’accompagna, devono munirsi di tutti gli elementi attestanti la corretta applicazione del regime preferenziale, ivi compresa l’origine delle merci;

h) gli obblighi di diligenza, e i relativi oneri, non si spingono, normalmente, fino a richiedere la verifica sistematica di tutte le circostanze del rilascio del certificato e del ruolo dell’esportatore;

i) ove, peraltro, sussistano circostanze che inducano a dubitare dell’esattezza di un certificato d’origine, è richiesta la massima diligenza possibile, che, parimenti, va provata dall’operatore.

3.10. In relazione ai reiterati e chiari interventi della Corte di Giustizia sulla questione, pertanto, va disattesa la richiesta di rinvio pregiudiziale avuto riguardo alla portata e contenuto dell’art. 220 CDC.

4. Orbene, l’impugnata decisione non si è attenuta ai principi sopra esposti nè con riferimento all’oggetto dell’accertamento, così determinando l’errata applicazione dell’art. 220 CDC, nè con riguardo alla ripartizione dell’onere della prova.

4.1. Quanto all’errore attivo, la CTR si è limitata ad affermare che il rilascio del certificato Form A la CTR “è imputabile primariamente alla scarsa diligenza se non alla connivenza delle autorità filippine”, senza in alcun modo soffermarsi, in primo luogo, se l’errore sia dipeso o meno da una falsa rappresentazione dell’esportatore e, in secondo luogo, raggiungendo una simile conclusione in conclamata violazione dei criteri di riparto dell’onere della prova, in capo al debitore.

4.2. Ancor più stridente con i principi sopra esposti è la conclusione in ordine alla non riconoscibilità dell’errore, che si fonda, innanzitutto, su una presunzione di aver operato con diligenza, con improprio riversamento dell’onere probatorio sull’Agenzia delle dogane, le cui allegazioni, inoltre, sono ritenute destituite di fondamento (pur in assenza di opposte allegazioni) per il solo fatto che gli accertamenti erano successivi.

4.3. Quanto all’asserita buona fede, la CTR si limita ad affermare che “non si rinvengono elementi che possano provare il contrarlo”, mentre, per contro, doveva essere fornita la prova positiva – e da parte del debitore – della diligenza e delle verifiche eventualmente operate.

Non sfugge, del resto, che l’erronea applicazione della norma da parte della CTR si coglie anche nell’incongruenza del ragionamento giuridico, che, da un lato, postula (apoditticamente) imputabile l’errore attivo per essere l’Autorità filippina collusa con i produttori (affermazione di evidente gravità), mentre, dall’altro, ritiene irriconoscibile un simile errore da parte di un operatore professionale che da lungo tempo in quel paese opera, presumendo che abbia operato con diligenza.

Ed anzi, proprio alla stregua di tali elementi appare radicale l’errata applicazione dell’art. 220 CDC e dell’art. 2697 c.c. atteso che occorreva anche valutare se, nella situazione in esame, fosse da richiedere o meno alla contribuente la prova della massima diligenza possibile e ciò, tanto più, che, come riconosce la stessa contribuente, la Inox Mare acquistava da molti anni merce dal gruppo taiwanese Tong-The – al quale appartenevano le società esportatrici Cano e Tapu – da cui l’esigenza da parte dell’operatore professionale di una approfondita e puntuale verifica per escludere che la modificazione soggettiva fosse solo apparente.

5. Va dunque accolto il secondo motivo di ricorso, con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo giudizio.

6. La richieste di rinvio pregiudiziale, con riguardo all’interpretazione della disciplina antidumping pertinente, nonchè in riferimento alla decisione della Commissione Europea e al Final Report dell’OLAF, vanno allo stato disattese, dovendo la CTR, primariamente, rinnovare il giudizio.

7. Il ricorso incidentale – con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 con riguardo alla statuizione di compensazione nella misura del 50% delle spese – resta assorbito in relazione all’accoglimento del ricorso principale e cassazione della decisione della CTR.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, infondato il primo, ed assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Liguria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 22 ottobre 2019

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