Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26910 del 29/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 26910 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 6012-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel Spa, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA, in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA, Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel Spa, nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona
del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G.
DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato SZEMERE
RICCARDO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PIETRO GUERRA giusta procura a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 29/11/2013

- ricorrenti contro
ZULLO ANGELO;

– intimato –

MARIA CAPUA VETERE del 17/05/2011, depositata il
24/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Va premesso in fatto che:
1.1. con sentenza n. 2364 depositata il 24.8.11 in causa n. 91/11 r.g. il
tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettò l’appello proposto da
Enel Distribuzione S.p.A. avverso la sentenza del giudice di pace di
Santa Maria Capua Vetere, che l’aveva condannata a risarcire ad
Angelo Zullo il danno da inadempimento del contratto di
somministrazione di energia elettrica, ravvisato nell’inottemperanza al
provvedimento dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica e il Gas
(d’ora in avanti AEEG o A.E.E.G.) — deliberazione n. 200 del 1999 ed
in particolare il suo art. 6, comma 4— che aveva previsto l’obbligo per
il fornitore di predisporre una modalità gratuita di pagamento
dell’energia, in tal senso ritenuto integrato il contratto di
somministrazione;
1.2. avverso tale sentenza Enel Servizio Elettrico s.p.a., nella duplice e
distinta qualità di procuratore speciale di Enel Distribuzione S.p.A. e di
beneficiaria di ramo di azienda di Enel Distribuzione spa, ha proposto
Ric. 2012 n. 06012 sez. M3 – ud. 06-11-2013
-2-

avverso la sentenza n. 2364/2011 del TRIBUNALE di SANTA

ricorso per cassazione affidato a sei motivi; controparte, dal canto suo,
non ha espletato attività difensiva.

Motivi della decisione
2. Parte ricorrente si duole:
– col primo motivo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge

i contratti di utenza al di fuori delle delibere in tema di produzione ed
erogazione di servizi;

col secondo motivo, di vizio motivazionale su come il

provvedimento dell’AEEG abbia potuto ricondursi all’art. 2, comma
12, lett. h), della legge suddetta, unica norma a consentire l’integrazione
dei contratti di utenza, ma in materia diversa;
– col terzo motivo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma
12, lett. h), della legge n. 481 del 1995, in relazione all’art. 1196 cod.
civ., sussistendo in capo all’AEEG solo il potere di incidere sulle tariffe
dei contratti;
– col quarto motivo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 1339
cod. civ. e vizio motivazionale sulla reputata sostituzione automatica di
clausole, esclusa invece perché l’inottemperanza dell’ENEL era
sanzionata ex art. 20, lett. c), 1. cit.;
– col quinto motivo, di vizio motivazionale sull’idoneità della
deliberazione AEEG a porre un precetto integrativo sufficientemente
determinato;
– col sesto motivo, di difetto di interesse ad agire, violazione dei
principi in tema di causalità adeguata (richiamandosi gli artt. 40 e 41
cod. pen. e 1223 cod. civ.) e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., pure
adducendo un abuso del diritto di controparte.
3. Sul punto è giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le prime,
v. Cass. 27 luglio 2011, n. 16401; tra le innumerevoli altre, v.: Cass.,
Ric. 2012 n. 06012 sez. M3 – ud. 06-11-2013
-3-

14 novembre 1995, n. 481, negando un potere dell’AEEG di integrare

ord. 12 dicembre 2011, n. 26610; Cass. 20 dicembre 2011, n. 27818;
Cass., ord. 7 febbraio 2012, n. 1734; Cass. 22 novembre 2012, n.
20691; Cass., ord. 25 febbraio 2013, n. 4690; Cass. 4 luglio 2013, nn.
16757, 16758, 16759, 16760, 16761, 16762; Cass. 5 luglio 2013, nn.
16917, 16918, 16919, 16920; Cass. 8 luglio 2013, nn. 16959, 16960,

agosto 2013, n. 18998; Cass. 9 agosto 2013, n. 19046; Cass. 9 ottobre
2013, n. 22998; Cass. 14 ottobre 2013, nn. 23286 e 23300) che:
– il potere normativo secondario (o, altrimenti, il potere di emanazione
di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, art. 2,
comma 12, lett. h), si può concretare anche nella previsione di
prescrizioni specifiche, che non lascino al destinatario margini di scelta
sul quando e sul quomodo, le quali, tramite l’integrazione del regolamento
di servizio, di cui al comma 31 dello stesso art. 2 citato, possono in via
riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., il contenuto dei
rapporti di utenza individuali pendenti anche in via derogatoria delle
norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano
meramente dispositive – e, dunque, derogabili dalle stesse patti – e che
la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse
dell’utente o consumatore, restando invece esclusa – salvo che una
previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia
diretta non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto
imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore
dell’utente e consumatore;
– nella specie, la previsione della deliberazione n. 200 del 1999, art. 6,
comma 4, imponendo all’esercente “di offrire al cliente almeno una
modalità gratuita di pagamento della bolletta”, si connotava certamente
come prescrizione del tutto inidonea ad integrare una clausola di
Ric. 2012 n. 06012 sez. M3 – ud. 06-11-2013
-4-

16961, 16962, 16963, 16964; Cass. 9 luglio 2013, n. 17032; Cass. 8

contenuto determinato, come già affermato nei precedenti di questa
Corte; in realtà, una prescrizione come quella in discorso, per la sua
indeterminatezza, assegnava all’esercente una sorta di obbligo di
perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la
valutazione dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato

documentazione e notizie;
– pertanto, la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della Delibera
dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 non ha comportato la modifica o
integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca
della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai
sensi dell’art. 1339 cod. civ., sicché l’azione di responsabilità per
inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di
fondamento, perché basata su una clausola contrattuale inesistente,
siccome non introdotta nel contratto di utenza;
– inoltre, anche un eventuale preteso inadempimento dell’obbligo di
informazione sarebbe infondato: essendo evidente che, se la delibera
non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto
dell’obbligo de quo non poteva neppure essere insorto.
4. Il Collegio condivide in pieno tale orientamento e ritiene doveroso
assicurargli continuità, con la conseguente necessità di accogliere il
ricorso, sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi
quattro motivi — per la loro evidente connessione e con assorbimento
degli altri, anch’essi complessivamente ed unitariamente considerati — e
la sentenza è cassata.
5. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio,
potendo la causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono
accertamenti di fatto per ritenere che la domanda proposta dall’utente
debba essere rigettata: al riguardo, prospettandosi l’infondatezza della
Ric. 2012 n. 06012 sez. M3 – ud. 06-11-2013
-5-

attraverso i poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di

domanda anche per il profilo ulteriore inerente il preteso
inadempimento dell’obbligo di informazione, la domanda originaria
può senz’altro essere rigettata, per quanto argomentato sopra al punto
3; ma le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve
provvedere, possono essere integralmente compensate, poiché è

dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in modi
opposti.
Le spese del giudizio di legittimità seguono, invece, la soccombenza e
si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti, assorbiti gli altri; decidendo la
causa nel merito, accoglie l’appello dispiegato dall’odierna ricorrente e
rigetta la domanda della parte intimata; compensa le spese dei gradi di
merito; condanna parte intimata al pagamento, in favore di
controparte, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di
legittimità, liquidate in euro seicento, di cui euro duecento per esborsi,
oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile
della Corte suprema di cassazione, addì 6 novembre 2013.

notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA