Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26910 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 26/11/2020), n.26910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30948-2019 R.G. proposto da:

CREVAL PIU’ FACTOR SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO ALEANDRI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARINA CAVEDAL;

– ricorrente –

contro

NEW GENERATION SOC. COOP.; B&M SRL;

– intimate –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1884/2019 del

TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 6/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE, che chiede che

la Corte di Cassazione accolga il ricorso, con le conseguenze di

legge.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Creval Più Factor S.p.a., già Claris Factor S.p.a., con ricorso tempestivamente notificato ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1884/19, pubblicata in data 6 settembre 2019, con cui il Tribunale di Treviso ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bergamo in relazione alla domanda avanzata da Claris Factor S.p.a. nei confronti di B&M S.r.l., confermando invece la propria competenza in relazione alla domanda avanzata da Claris Factor S.p.a. nei confronti di New Generation Soc. Coop., domanda nel merito accolta;

le società intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

il P.G. ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, sostenendo che anche la causa relativa alla domanda proposta nei confronti di B&M S.r.l. debba essere decisa dal Tribunale di Treviso;

la ricorrente ha pure depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Claris Factor S.p.a., società di factoring, aveva acquistato pro solvendo dei crediti vantati da New Generation verso B&M in virtù di contratto di subappalto; B&M S.r.l. aveva adempiuto solo in parte i propri obblighi di pagamento, per cui Claris Factor S.p.a. aveva receduto dal contratto di factoring ed aveva agito sia contro la cedente New Generation Soc. coop. che contro la debitrice ceduta B&M S.r.l.; quest’ultima, nel costituirsi, aveva eccepito l’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale di Treviso a fronte del “foro esclusivo” di Bergamo concordato nel contratto di subappalto stipulato tra le parti ed aveva formulato domanda riconvenzionale nei confronti di New Generation Sóc. coop.;

il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 1884/2019 già richiamata, ha accolto la proposta eccezione di incompetenza, ritenendo, invece, inopponibile a B&M S.r.l., il “foro esclusivo” di Treviso convenuto tra Claris Factor S.p.a. e New Generation Soc. coop. nel contratto di factoring, contratto cui era rimasta estranea B&M S.r.l.;

con il proposto regolamento di competenza Creval Più Factor S.p.a., già Claris Factor S.p.a., ha censurato la declaratoria di incompetenza, sostenendo che la clausola di “foro esclusivo” stipulata tra creditrice cedente e debitrice ceduta era inopponibile nei confronti di essa cessionaria, stante la connessione oggettiva con la domanda, di identico contenuto, da essa cessionaria proposta nei confronti della cedente;

ritenuto che:

la censura proposta è fondata;

questa Corte ha già avuto modo di affermare che “In tema di cessione dei crediti, il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario le eccezioni opponibili all’originario creditore cedente, compresa, quella relativa alla clausola riguardante il foro esclusivo pattuito tra le parti” (Cass. 10/02/1995, n. 1499; Cass., ord., 29/11/2017, n. 28490);

come evidenziato pure dal P.G., la ratio, come nel caso analogo della opponibilità della clausola compromissoria (Cass. 21/11/2006, n. 24681; Cass., ord., 28/12/2011, n. 29261: v. anche Cass., sez. un., 17/12/1998, n. 12616), è quella di consentire al debitore ceduto di conservare le eccezioni opponibili all’originario creditore, evitando che il debitore stesso sia pregiudicato da un accordo tra cedente e cessionario al quale egli sia rimasto estraneo;

nel caso all’esame, Claris Factor S.p.a. aveva proposto identica domanda di pagamento del debito residuo nei confronti della cedente New Generation Soc. coop. e rispetto a tale domanda il “foro esclusivo” era quello di Treviso in forza della clausola specifica del contratto di factoring;

quelle proposte da Claris Factor S.p.a. sono domande palesemente connesse per l’oggetto e l’art. 33 c.p.c. consente la trattazione dinanzi al medesimo giudice di cause contro più persone che sarebbero di competenza di giudici diversi qualora esse “siano connesse per l’oggetto o per il titolo” e., secondo la giurisprudenza di legittimità, “il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile, per connessione oggettiva ai sensi dell’art. 33 c.p.c., sicchè la parte che eccepisce l’incompetenza del giudice adito, in virtù della competenza esclusiva ad altro giudice, ha l’onere di eccepirne l’incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall’art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragioni di connessione” (Cass., ord., 10/10/2016, n. 20310; Cass., ord., 21/12/2018, n. 33150);

B&M s.r.l. non ha assolto tale onere, essendosi limitata ad eccepire l’esistenza della clausola di “foro esclusivo” nel contratto di subappalto (vedi la comparsa di riposta di B&M, nel fascicolo di parte di Claris Factor S.p.a.);

alla luce delle considerazioni che precedono, ai sensi dell’art. 33 c.p.c. anche la causa relativa alla domanda proposta contro B&M S.r.l. deve essere decisa dal Tribunale di Treviso;

va, pertanto, dichiarata, anche in relazione alla predetta causa, la competenza del Tribunale di Treviso dinanzi al quale la stessa va riassunta nei termini di legge;

le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Treviso; condanna le società intimate al pagamento, in solido, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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