Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26910 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.23/12/2016),  n. 26910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5134-2015 proposto da:

S.L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

APPENNINI 46, presso lo studio dell’avvocato STEFANO ISIDORI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO ATTANASIO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.P.A, C.P.,

SQ.DE.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 39/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. In data che il ricorso non indica, S.L.M. convenne dinanzi al Tribunale di Cassino Sq.De., C.P. e la società Assitalia s.p.a., quale impresa designata per conto del Fondo di Garanzie Vittime della Strada, esponendo che il (OMISSIS) era rimasto vittima di un sinistro stradale, allorchè era trasportato su un veicolo condotto da C.P. e di proprietà di Sq.De., privo di assicurazione; e chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.

2. Con sentenza n. 17 del 2008 il Tribunale rigettò la domanda.

La Corte d’appello di Roma, adita dal soccombente, con sentenza 7.1.2014 n. 39 rigettò il gravame.

La Corte d’appello ritenne che al momento del sinistro S.L.M. stesse guidando il veicolo sul quale viaggiava, e che pertanto non aveva diritto ad alcun risarcimento.

3. La sentenza d’appello è stata implicata per cassazione da S.L.M., con ricorso fondato su tre motivi.

4. Col primo motivo il ricorrente lamenta il vizio di “omessa e insufficiente motivazione in ordine alla valutazione delle prove” (così il ricorso, p. 9).

Sostiene che dal rapporto redatto dalla Polizia Stradale in occasione del sinistro emergeva che S.L.M. venne rinvenuto incastrato al posto di guida, ed il giudice di merito – se intendeva discostarsi da questa risultanza – “doveva addurre un ragionamento tecnico critico e motivato”:

Il motivo è manifestamente inammissibile:

-) sia perchè lamenta il vizio di “insufficiente motivazione” in un giudizio soggetto ratione temporis al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che non consente più di invocare tale vizio come motivo di ricorso per cassazione;

-) sia perchè sollecita da questa Corte una nuova e diversa valutazione delle prove rispetto a quella adottata dal giudice di merito, il che non è consentito in sede di legittimità.

5. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c.; nonchè artt. 115 e 116 c.p.c.. Deduce che la Corte d’appello ha posto in non cale un rapporto redatto da pubblici ufficiali dotato di fede privilegiata; nè ha dato il giusto peso alla mancata risposta del convenuto C.P. (all’interrogatorio formale).

Anche questo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile, per le medesime ragioni già indicate al p. che precede.

6. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c.. Vi si sostiene che se la Corte d’appello avesse correttamente applicato la legge, l’appello si sarebbe dovuto accogliere, e l’appellante non poteva essere condannato alle spese.

Il motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice di merito condannato alle spese la parte risultata soccombente.

7. Si propone pertanto il rigetto del ricorso.

Attesa la manifesta infondatezza del ricorso, si propone altresì al collegio la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato per il presente giudizio di legittimità, ai sensi del D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136, comma 2, in considerazione del fatto che deve ritenersi in colpa grave chi impugni per cassazione un provvedimento di merito prospettando quale motivo di ricorso il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove”.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalla ricorrente nella propria memoria.

In questa, il ricorrente sostiene una tesi così riassumibile:

(-) nel corso del giudizio di merito sono stati interrogati vari testimoni, i quali hanno reso deposizioni contrastanti;

(-) tutti od alcuni di loro hanno quindi, necessariamente, commesso il delitto di falsa testimonianza, di cui all’art. 372 c.p.;

(-) ergo, deve ritenersi che il ricorso abbia prospettato questioni di diritto, e non di fatto (come ritenuto nella relazione preliminare), in quanto il giudice di merito, prestando fede a testimoni probabilmente inattendibili, avrebbe violato gli artt. 251 e 256 c.p.c., nonchè l’art. 372 c.p..

3.1. Si tratta di una tesi francamente originale.

A prescindere, infatti, dal rilievo che la memoria di cui all’art. 380 bis c.p.c. può illustrare i motivi già proposti, ma non può certo introdurne di nuovi rispetto a quelli denunciati nel ricorso, non viola certo l’art. 251 c.p.c. o l’art. 256 c.p.c. il giudice che, dinanzi a testimonianze non coincidenti, ne privilegi alcune invece di altre.

4. In considerazione del contenuto oggettivo della sentenza impugnata e del ricorso, il Collegio ritiene che nella specie non sussistano i presupposti per l’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

4.1. S.L.M. è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli del 15.4.2014 n. 463, allegato agli atti.

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in materia civile, può essere accordata solo a favore di chi vanti una pretesa “non manifestamente infondata”, così come desumibile D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 122.

La medesima norma chiarisce che la valutazione della non manifesta infondatezza va compiuta dal Consiglio dell’Ordine competente non in astratto, il quale deve a tal riguardo valutare “le enunciazioni in fatto ed in diritto” di cui l’istante intende avvalersi, e le “prove specifiche” di cui intende chiedere l’ammissione.

4.2. Nel caso di specie S.L.M. ha proposto un ricorso per cassazione col quale ha censurato – e lo ha dichiarato nello stesso ricorso – il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove raccolte: un ricorso, dunque, manifestamente inammissibile.

Da quanto esposto consegue che il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Napoli il 15.4.2014, fu adottato in assenza dei presupposti di legge e va revocato, perchè nella specie mancava il requisito della “non manifesta infondatezza” della pretesa che il richiedente intendeva azionare in giudizio.

Ricorre, dunque, nel caso di specie, l’ipotesi di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, cit., e cioè l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione.

In applicazione del comma 3 norma da ultimo citata, pertanto, l’ammissione di S.L.M. al patrocinio a spese dello Stato va revocata ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 per manifesta infondatezza della sua pretesa, con effetto retroattivo.

5. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefesio degli intimati.

5.1. Il rigetto del ricorso, unitamente alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, costituiscono presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore di S.L.M., con effetto retroattivo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 136, comma 3;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di S.L.M. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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