Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26910 del 22/10/2019
Cassazione civile sez. trib., 22/10/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 22/10/2019), n.26910
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20252-2016 proposto da:
R.A., elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI
MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1202/2016 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,
depositata il 11/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/04/2019 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO.
Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria
regionale della Campania n. 1202/03/16 depositata l’11.2.2016 e non
notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4
aprile 2019 dal relatore cons. Dott. Mele Francesco.
Fatto
RILEVATO
Che:
– La predetta sentenza ha confermato la sentenza della commissione tributaria provinciale di Napoli di rigetto -previa riunione- dei ricorsi proposti da R.A. avverso avvisi di accertamento contenenti la contestazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della omessa dichiarazione di redditi per l’anno 2007 (Euro 132.159,00) e per l’anno 2008 (Euro 132.610,00) sulla scorta di incongruenze fra i redditi dichiarati e gli investimenti mobiliari per gli anni 2008, 2009, 2010 oltre ad intestazioni di immobili.
– Per la cassazione della predetta sentenza R.A. propone ricorso affidato a quattro motivi.
– Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
– Sia la contribuente che l’amministrazione hanno depositato istanza di estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11.
– Deve provvedersi in conformità dichiarando la cessazione della materia del contendere e disponendo la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.
Depositato in cancelleria il 22 ottobre 2019