Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26910 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 14/12/2011), n.26910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MOBILIA FABRIZIO giusta mandato speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 122/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di MESSINA del 3/04/08,

depositata il 30/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.C. in persona del Dott. CENICCOLA RAFFAELE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

A.N. instaurava giudizio tributano per ottenere il rimborso d’indebite ritenute operate in sede di erogazione del tfr, con interessi e rivalutazione. I giudici di prime cure, accolto il ricorso, disponevano la riliquidazione dell’imposta secondo la L. n. 154 del 1988 e il rimborso della maggior somma trattenuta “con aggiunto l’interesse legale”, compensavano infine le spese processuali.

Il contribuente appellava per ottenere l’indicazione della decorrenza degli interessi, la rivalutazione monetaria ragguagliata agli indici Istat e la condanna del Fisco alle spese di primo grado con distrazione di esse. Il 30 settembre 2008 la CTR-Sicilia (sez. Messina) accoglieva parzialmente l’impugnazione stabilendo che gli interessi andavano quantificati secondo le modalità, i criteri e i tassi fissati dalla legge speciale (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17;

L. n. 482 del 1985, art. 7; D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44), il che comportava che fosse inapplicabile la disciplina codicistica sul maggior danno (art. 1124 c.c., comma 2); infine, stabiliva “…l’applicazione dell’art. 93 c.p.c. per le spese di giudizio davanti alla commissione tributaria provinciale”.

Con atto consegnato all’Ufficiale Giudiziario il 16 novembre 2009 (lunedì) e notificato a mezzo posta il 20 novembre 2009, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione; l’Agenzia delle entrate non si è costituita nei termini di legge con controricorso, ma al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1″.

Redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c., sono state effettuate le comunicazioni e notificazioni di rito.

Con il primo motivo, denunciando la violazione dell’art. 1224 c.c., il ricorrente chiede che questa Corte si pronunci sul quesito se “nell’ipotesi di declaratoria giudiziale in capo al contribuente del diritto al rimborso di imposta ritenuta in eccesso, il giudice è tenuto o meno a liquidare il relativo maggior danno da svalutazione monetaria riconoscendo automaticamente il dovuto a tale titolo al richiedente l’eventuale eccedenza, rispetto all’ammontare degli interessi legali (eventualmente previsti anche dalla leggi speciali, come la L. n. 482 del 1985, art. 7), del saggio medio – nel periodo di mora – di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi (ovvero del tasso di svalutazione se ancora maggiore)”. Il primo motivo è inammissibile.

Questa Sezione ha stabilito che in tema di obbligazioni pecuniarie costituite dai crediti verso il Fisco – cui non sono applicabili l’art. 1224 c.c., comma 1, e art. 1284 c.c., stante la speciale disciplina relativa agli interessi dovuti dall’amministrazione finanziaria in dipendenza di un rapporto giuridico tributario – la specialità della fattispecie tributaria impone un’interpretazione restrittiva dell’art. 1224 c.c., comma 2; pertanto, il creditore non può limitarsi ad allegare la sua qualità personale (es.

imprenditore, pensionato, dipendente) e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, ma deve, alla stregua dei principi generali dell’art. 2697, fornire indicazioni in ordine al danno subito per l’indisponibilità del denaro, a cagione dell’inadempimento, e ad offrirne prova rigorosa (Sez. 5, Sentenza n. 26403 del 30/12/2010; cfr. anche Sez. 5, Sentenza n. 17813 del 31/07/2009 e Sez. U, Sentenza n. 16871 del 31/07/2007).

Sotto il profilo dell’onere di allegazione, che costituisce presupposto tanto dell’onere della prova, quanto, e prima, della stessa ammissibilità della domanda di risarcimento del danno ex art. 1224 c.c., comma 2, va evidenziato che il contribuente, nella domanda originaria (riassunta nel ricorso per cassazione) non ha affatto dedotto l’esistenza di alcuno specifico danno eccedente quello risarcito dalla corresponsione degli interessi nella speciale e consistente misura prevista dalla legge tributaria e nemmeno ha allegato di avere propensioni economiche tali da giustificare, mediante l’impiego di “dati persona libati” (che devono essere anch’essi forniti dall’interessato), l’utilizzo di presunzioni in ordine all’impiego del denaro se tempestivamente riscosso. Peraltro, l’aspetto della personalizzazione del danno non risulta neppure aver avuto ingresso nel giudizio di mento, ove, dal tenore della narrazione contenuta nel ricorso per cassazione, si è parlato sempre di rivalutazione automatica del credito secondo indici Istat.

Inoltre, anche il quesito si presenta lacunoso mancando quei dati dimostrativi di un differenziale ulteriore tra i tassi speciali, previsti dalla legge fiscale, e i denunciati parametri di riferimento (titoli di Stato, indici Istat).

Il secondo motivo, per omessa pronuncia sul motivo di gravame in ordine alla compensazione delle spese di primo grado, è invece manifestamente fondato, atteso che nella sentenza d’appello manca, finanche graficamente, ogni riferimento alla risoluzione della questione, pacificamente sollevata dal contribuente con il gravame (v. sent. pag. 2-3), mentre la disposta distrazione, per come è formulata non consente di evidenziare alcuna pronuncia implicita, atteso peraltro che la CTR erra persino nell’affermare in narrativa che la commissione di prime cure “…condannava alle spese di giudizio”. Si tratta di vizio di omessa pronuncia, riparabile soltanto con ricorso per cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 11596 del 13/05/2010).

Ne deriva che l’impugnata decisione va cassata solo in relazione al secondo mezzo, con rinvio alla CTR competente per emendare l’omessa pronuncia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla CTR-Sicilia (sez. Messina), in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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