Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2691 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. II, 30/01/2019, (ud. 19/09/2018, dep. 30/01/2019), n.2691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24193-2015 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. MONTEVERDI

20, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO CODACCI PISANELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI IACOPETTI;

– ricorrente –

contro

C.A., C.R. in persona del suo procuratore generale

C.A., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PLAUTO, 12,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO POMPEI, che le rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PAOLO DE CESARI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 465/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/09/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. TRONCONE Fulvio, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto la Corte d’appello, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettata l’impugnazione avanzata da C.C., confermò quella di primo grado, la quale, decidendo sulla domanda del predetto, aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al ripristino delle parti comuni di un edificio goduto in comproprietà con le germane R. e A., prescritto il diritto al risarcimento per i danni concernenti la proprietà esclusiva dell’attore e, infine, acquisito dalle convenute per usucapione il diritto a mantenere il contestato sdoppiamento dell’impianto idraulico;

ritenuto che avverso la sentenza d’appello C.C. ricorre sulla base di quattro motivi di doglianza, ulteriormente illustrati da memoria e che le intimate resistono con controricorso;

ritenuto che con il primo e il secondo motivo, fra loro osmotici, il ricorrente denunzia omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 2733,2734e 2697 c.c., assumendosi che:

– la Corte locale aveva erroneamente assegnato valore confessorio alla dichiarazione resa in giudizio dal medesimo: “prima del 2000 io ero a Roma e non sapevo niente. Nel 2000 i danni da infiltrazione al tetto ce li ho già trovati”, stante che con l’anzidetta espressione il C. aveva inteso riferirsi ai soli danni al tetto e non già anche agli interni, che, invece, non gli erano all’epoca noti;

– con siffatta interpretazione la sentenza aveva violato la regola dell’onere della prova, poichè sarebbe stato onere della controparte chiamata in giudizio dimostrare che il diritto al risarcimento dell’attore si fosse prescritto;

considerato che la censura è radicalmente destituita di fondamento per una convergente pluralità di ragioni, ognuna delle quali idonea a sostenere l’assunto:

a) il ricorso sollecita un improprio esame di merito in ordine al vaglio delle dichiarazioni rese in udienza dalla parte (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 12803, 27/9/2000, con l’avvertenza che l’attuale testo in vigore dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente alcun sindacato sulla motivazione), restando, inoltre, nuda congettura, priva financo di un apparente costrutto verificabile, la denunzia di omesso esame di un fatto controverso e decisivo;

b) la prospettazione censuratoria, peraltro, pecca d’evidente irragionevolezza, anche considerando che proviene da soggetto qualificato (lo stesso ricorrente dichiara di essere geometra), corrispondendo all’id quod plerumque accidit che le infiltrazioni “al tetto” non possono che sfociare al disotto della copertura, altrimenti non si coglierebbe in cosa si concretizzerebbero le predette;

c) infine, vengono mossi rilievi all’apprezzamento probatorio, di esclusivo dominio del giudice del merito e non censurabile in questa sede; difatti, la evocazione della regola sull’onere probatorio perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi I prospettata violazione di legge, essendo, all’evidenza, occorrente ch l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la conclusione nel senso auspicato dal ricorrente, evenienza che qui niente affatto ricorre, richiedendosi, in definitiva, che la Corte di legittimità, sostituendosi inammissibilmente alla Corte d’appello, faccia luogo a nuovo vaglio probatorio; di talchè, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile;

ritenuto che con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2947 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendosi che la sentenza non aveva fatto applicazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza di questa Corte n. 5831 del 13/3/2007 e sintetizzato nella massima seguente: allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l’eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all’immobile, sia l’illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sè e per sè quale fonte di danno come tale all’immobile, sia l’illecito rappresentato dalla verificazione di danni all’immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall’ultimazione dell’opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l’eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall’immobile in conseguenza dell’esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni “de die in diem”, a mano a mano che essi si verificano (Rv. 596351);

considerato che la doglianza non è fondata, in quanto:

a) il caso preso in esame dalla sentenza invocata dal ricorrente riguardava il ben diverso caso della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento derivante da un illecito stato di fatto introdotto e mantenuto contro il titolare del diritto assoluto;

b) per contro, nel caso in esame si è esattamente nell’alveo delle conseguenze dannose derivanti da un fatto originatore lesivo, non essendo stata fornita la prova che il danno abbia avuto eziologia nuova ed autonoma (Sez. 3, n. 7139, 21/3/2013, Rv. 625504);

c) trattandosi di illecito istantaneo, caratterizzato da un’azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno – S.U., n. 23763, 14/11/2011, Rv. 619392, la quale pone, nel resto della massima, la netta distinzione con l’illecito permanente, a riguardo del quale, invece, protraendosi la verificazione dell’evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicchè il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica -;

ritenuto che con il quarto motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 981,1027,1100,1102,1141 e 1158 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, sulla base di quanto appresso:

– la Corte d’appello aveva rigettato la domanda volta alla rimozione del contatore dell’acqua e relative tubazioni collocati sulla proprietà esclusiva del C. affermando essere decorso il termine per la maturazione dell’usucapione in favore delle germane, stante che l’opera era stata posta in essere dal padre delle parti, che godeva del diritto d’usufrutto, nel 1985;

– l’affermazione, secondo il ricorrente, è giuridicamente errata, poichè il predetto genitore, secondo le norme del tempo sul diritto di successione legittima del coniuge, era usufruttuario per 1/3 dell’intiero compendio ereditario della moglie e, pertanto, non avrebbe potuto compiere atti del proprietario, rivestendo nei confronti dei figli, unici comproprietari, qualità di mero detentore, con la conseguenza che dalla di lui morte, avvenuta il 17/11/1990, alla domanda del 16/11/2007 non era decorso il ventennio di legge;

considerato che l’esposto motivo non può essere accolto poichè, attraverso quell’intervento, palese, anzi vistoso, sulle murature e gli impianti tecnologici del fabbricato, in assenza di opposizione da parte dei proprietari (i figli), il padre operò un tipico atto di mutamento della detenzione in possesso (art. 1141 c.c., comma 2) e dalla morte di costui e fino alla domanda del 2007 non consta che quello stato di fatto abbia subito mutamenti od opposizioni;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore delle controricorrenti, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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