Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2691 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. I, 05/02/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 05/02/2020), n.2691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20936/2018 proposto da:

N.H.J., rappresentato e difeso dall’avvocato Rizzo Maria

Pia, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

04/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/10/2019 da Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 3084/2018 depositato il 04-06-2018 il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso di N.H.J., cittadino del Camerun, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dal Camerun a causa del proprio orientamento omosessuale. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Camerun, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 1, lett. A e art. 2 della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 (ratificata con L. n. 722 del 1954 e modificata dal protocollo di New York del 31/01/1967 ratificato con L. n. 95 del 1970) e del D.Lgs. n. 251 del 2017, artt. 7 e 8. Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Omesso esame di tutta la documentazione atta a dimostrare la credibilità del ricorrente. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di prova decisiva. Violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e art. 13 CEDU”. Deduce che il Tribunale ha omesso l’esame di elementi nuovi, rispetto a quelli prodotti in sede amministrativa, ossia l’esame della memoria illustrativa, ricca di particolari sulla vicenda personale, del certificato sullo stato di salute mentale del ricorrente stesso e di attestazione sul suo percorso scolastico. Inoltre, ad avviso del ricorrente, neppure il Tribunale ha valutato le risultanze dell’audizione personale e non ha considerato che il ricorrente ha disconosciuto la firma apposta sul modello C3. Pertanto assume che sia meritevole di censura la valutazione di non credibilità della vicenda personale narrata e sia dimostrato il fondato timore, in caso di rimpatrio, di persecuzione in ragione della sua omosessualità..

2. Con il secondo motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Contraddittorietà nel ragionamento logico giuridico. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3”. Ad avviso del ricorrente la protezione sussidiaria deve essere riconosciuta anche nell’ipotesi di non credibilità perchè il codice penale camerunese punisce l’omosessualità con multe e detenzioni fino a cinque anni di carcere e la situazione carceraria nel Camerun è oltremodo degradante.

3. Con il terzo motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Omessa valutazione di prove decisive relative al riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria del ricorrente. Violazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 251 del 2007 e violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5”. Censura di nuovo la valutazione di non credibilità per omesso esame di documenti decisivi (certificato sullo stato di salute mentale all. 11 e percorso scolastico) e deduce che il Tribunale non ha neppure menzionato l’età del richiedente. Assume che la vulnerabilità soggettiva sia stata documentata.

4. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, involgendo tutti il giudizio di credibilità, ai fini del riconoscimento del rifugio politico, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, sono inammissibili.

4.1. Questa Corte ha chiarito che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass. n. 3340/2019). Inoltre il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). La suddetta verifica è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito.

4.2. Nel caso di specie, il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, attraverso il richiamo alle disposizioni che assume disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto al giudizio di non credibilità, difforme, inammissibilmente, da quella accertata nel giudizio di merito. Il Tribunale ha espresso, con adeguata motivazione, la valutazione di non credibilità, in dettaglio indicando le parti del racconto ritenute generiche ed implausibili (pag. n. 7 e n. 8 decreto impugnato).

Circa le doglianze che riguardano l’omesso esame di documenti sul suo stato mentale, il ricorrente non ne riporta, in ricorso, il preciso contenuto, sicchè non è possibile stabilire “se il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa” (Cass. n. 16812/2018).

Le medesime considerazioni valgono in ordine al lamentato omesso esame delle risultanze dell’interrogatorio libero, nonchè dell’asserito disconoscimento della firma del modello C3, non avendo il ricorrente precisato il contenuto dell’interrogatorio, nè i tempi e le modalità del suddetto disconoscimento.

Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione adeguata, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b), D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 6503/2014; Cass. n. 16275/2018). Non vi è infatti ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo (Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019).

Alla stregua di detti principi, il riferimento alla legge penale del Camerun (secondo motivo) nei confronti dei soggetti omosessuali, oltre che genericamente espresso, non ha alcun pregio, e così anche la doglianza, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, sulla valutazione della vulnerabilità soggettiva, sempre ricondotta, in ricorso, all’accusa o condizione di omosessualità, ritenute non credibili nella specie, per quanto si è detto, dal Tribunale. Resta da aggiungere che il fattore dell’integrazione sociale diventa recessivo, in assenza di vulnerabilità, in base a quanto chiarito proprio dalla pronuncia di questa Corte n. 4455/2018, richiamata anche dal ricorrente.

5. Con il quarto motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione al patrocinio a spese dello Stato e violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3”. Deduce che il ricorso non era manifestamente infondato, ma corredato da nuovi motivi e nuovi elementi probatori rispetto alla fase amministrativa, sicchè il patrocinio a spese dello Stato non poteva essere revocato.

6. Anche l’ultimo motivo è inammissibile.

6.1. Secondo l’orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 della stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del D.P.R. citato (Cass. n. 3028/2018 e n. 32028/2018).

7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla dovendosi disporre circa le spese del presente giudizio, essendo rimasto intimato il Ministero.

8. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA