Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2691 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2691 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 17414/2017 R.G., sollevato dalla Corte d’appello di Napoli con ordinanza in data 14 luglio 2017, nel
procedimento vertente tra SERRAO GIOVANNI S.A.S. DI SERRAO GAETANO
& C., da una parte, e COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER
LA REALIZZAZIONE DEGL’INTERVENTI DI CUI AL TITOLO VIII DELLA LEGGE
14 MAGGIO 1981, N. 219, ANAS S.P.A. e CONSORZIO CO.GE.RI. dall’altra,
ed iscritto al n. 4575/2016 R.G. di quell’Ufficio.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2018
dal Consigliere Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucio CAPASSO, che ha chiesto la dichiarazione d’inammissibilità del regolamento di competenza.

Rilevato che con sentenza del 4 luglio 2016 il Tribunale di Napoli ha di-

Data pubblicazione: 05/02/2018

chiarato la propria incompetenza in ordine alla domanda di rideterminazione
dell’indennità di asservimento e dell’indennità di occupazione legittima proposta dalla Serrao Giovanni S.a.s. di Serrao Gaetano & C. nei confronti del
Commissario Straordinario di Governo per la realizzazione degl’interventi di
cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, dell’Anas S.p.a. e del
Consorzio Co.Ge.Ri.;

stualmente riassumendo il giudizio dinanzi al Giudice indicato dalla sentenza
impugnata;
che con ordinanza del 14 luglio 2017 la Corte d’appello di Napoli ha sailevato conflitto negativo dì competenza, sostenendo che, in quanto avChtC
ad oggetto un intervento previsto dalla legge n. 219 del 1981, riguardante
un’area esterna al Comune di Napoli e realizzato mediante un procedimento
in cui l’indennità era stata determinata non già dall’UTE, ma dal concessionario, la controversia esula dalla propria competenza in unico grado;
che le parti non hanno svolto attività difensiva;
che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente
del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Considerato che, come rilevato dall’ordinanza di rimessione, l’atto di citazione dinanzi alla Corte d’appello, pur recando la denominazione di «appello», ha un contenuto complesso, essendo volto da un lato a censurare la
declaratoria d’incompetenza pronunciata dal Tribunale, della quale l’attrice
ha chiesto la riforma, e dall’altro a riassumere il giudizio dinanzi al Giudice
dichiarato competente, per l’ipotesi di reiezione dell’appello;
che in riferimento all’ipotesi in cui, come nella specie, avverso la sentenza declinatoria della competenza del tribunale a favore di quella della
corte d’appello in unico grado la parte soccombente, con il medesimo atto,
abbia proposto innanzi a quest’ultima gravame contro quella pronuncia e,
subordinatamente alla reiezione dell’appello, atto di riassunzione della causa
ai sensi dell’art. 50 cod. proc. civ., questa Corte ha già avuto modo di affermare l’inammissibilità del regolamento di competenza proposto d’ufficio

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che avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Serrao, conte-

ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., osservando che, in difetto di una pronuncia definitiva di rigetto o di inammissibilità dell’appello proposto in via
principale, non può ritenersi realizzata la condizione che sola consente di
considerare efficace, a tutti gli effetti, l’atto di riassunzione subordinatamente formulato (cfr. Cass., Sez. I, 26/04/1986, n. 2911);
che infatti, anche in mancanza di un’espressa manifestazione di volontà

competenza del giudice adìto deve considerarsi logicamente subordinata al
rigetto o alla dichiarazione d’inammissibilità dell’appello, determinandosi altrimenti un’intrinseca contraddizione nel contenuto dell’atto, volto da un lato
ad ottemperare alla predetta pronuncia e dall’altro a censurarla, e privandosi la parte soccombente del diritto di ottenere una decisione in ordine al
gravame espressamente formulato, in contrasto con il principio dispositivo
che ispira il processo civile;
che d’altronde, per effetto del medesimo principio, le parti hanno il potere di disporre dell’ordine logico delle questioni proposte nel giudizio, salvo
che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio, con la conseguenza che il
giudice (anche in sede di legittimità) deve esaminare le questioni che non
siano rilevabili d’ufficio nell’ordine proposto dalle parti, le quali restano libere di condizionare l’esame della questione logicamente principale a quella
della questione logicamente subordinata;
che nella specie, pertanto, l’avvenuta proposizione di specifiche censure
da parte dell’attrice in ordine alla dichiarazione d’incompetenza pronunciata
dal Tribunale imponeva alla Corte d’appello di pronunciare preliminarmente
in ordine alla fondatezza delle stesse, e di valutare solo in caso di rigetto o
d’inammissibilità del gravame l’eventualità della proposizione del regolamento d’ufficio;
che il regolamento va conseguentemente dichiarato inammissibile, senza che occorra procedere alla disciplina delle spese processuali, trattandosi
d’iniziativa assunta d’ufficio.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il regolamento di competenza.

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in tal senso, la riattivazione del giudizio a seguito della declaratoria d’in-

Così deciso in Roma il 16/01/2018

Il Presidente

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