Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2691 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2011, (ud. 21/09/2010, dep. 04/02/2011), n.2691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CASAVACANZE 2000 di Pruneddu Antonio & C. s.a.s., nella qualità

di

capogruppo dell’A.T.I. costituita tra la Casavacanze 2000 di Pruneddu

Antonio & C. s.a.s., P.S. e C.M.A. tutti

elettivamente dom.ti in Roma, via Luigi Lanciani 1, presso lo studio

dell’avvocato Manca-Bitti Daniele, dal quale sono rappresentati e

difesi, per procura speciale in margine al ricorso per cassazione;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi 12 e Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– intimata –

avverso la sentenza n. 24/04/08 della Commissione tributaria

regionale di Cagliari, emessa il 25 gennaio 2008, depositata il 24

giugno 2008, R.G. 743/06;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 21 settembre

2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di P. A. (in proprio e nella qualità di amm.re della Casavacanze 2000 s.a.s. di A. Pruneddu & C), dell’avviso di accertamento relativo al recupero di versamenti non eseguiti negli anni 2000-2002 a titolo di imposte sui concorsi pronostici e sulle scommesse. I contribuenti hanno eccepito la decadenza dell’Amministrazione dall’azione, il difetto di motivazione dell’accertamento e, comunque, la sua erroneità nel merito. Agenzia delle Entrate e Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato hanno contestato il ricorso riaffermando la fondatezza della pretesa fiscale.

Nel corso del predetto giudizio, conclusosi in primo grado con decisione della C.T.P. di Cagliari di rigetto del ricorso, P. A., nelle predette qualità, ha presentato istanza di definizione della lite pendente L. n. 289 del 2002, ex art. 16, che è stata rigettata dall’Agenzia delle Entrate e dalla Amministrazione dei Monopoli in quanto le due amministrazioni hanno ritenuto l’atto di accertamento escluso dall’ambito di applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16. P.A. e la s.a.s. Casavacanze hanno impugnato tale rigetto e la C.T.P. di Cagliari ha respinto l’impugnazione.

Le due decisioni della C.T.P. sono state impugnate congiuntamente e la C.T.R. ha respinto il gravame.

Ricorre per cassazione il P. nella qualità di legale rappresentante della società Casavacanze 2000 di Pruneddu Antonio s.a.s. quale capogruppo dell’A.T.I. costituita fra Casavacanze 2000 s.a.s. P.S. e C.M.A. con un unico motivo di impugnazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, del D.L. n. 282 del 2002, art. 5 ter, comma 1, e della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 194.

Il contribuente pone alla Corte il seguente quesito di diritto: se in una fattispecie come la presente, vertente sulla validità della domanda di definizione di lite pendente e sulla conseguente estinzione della controversia, avente ad oggetto un avviso di accertamento relativo all’imposta unica sulle scommesse, erri il giudice di merito che, ritenendo la materia esclusa dall’ambito di applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, neghi la validità della definizione fiscale della lite pendente, operata dai contribuenti.

Al quesito deve essere data risposta negativa in quanto la distinzione fra liti pendenti e potenziali, che i ricorrenti pongono al centro dell’impugnazione, limitando a quest’ultima categoria l’applicabilità della disposizione di cui al D.L. n. 282 del 2002, art. 5 ter, comma 1, abrogativa della L. n. 289 del 2002, art. 8, comma 2, che, precedentemente, aveva previsto la possibilità di definizione delle controversie e dei versamenti relativi all’imposta unica sulle scommesse, non trova alcuna plausibile ragione testuale o logica che valga a limitare la portata applicativa della predetta disposizione. Per altro verso non vi è alcuna possibile relazione con la disposizione di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 194, che faccia ritenere razionale la tesi dell’applicazione limitata alle controversie potenziali. Il richiamo alla disposizione dell’art. 4, sopra citato da parte della motivazione della decisione della C.T.R. ha una funzione argomentativa che non assume comunque un rilievo decisivo al fine di suffragare la linearità dell’interpretazione della C.T.R. sulla portata applicativa dell’art. 5 ter.

Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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