Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26909 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 15/09/2016, dep.23/12/2016),  n. 26909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10739/2015 proposto da:

M.R., S.E., R.A., in proprio e

nella qualità rispettivamente di madre, sorella e nonna di

S.L., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CAIO MARIO 13, presso

lo studio dell’avvocato MARIO CAPPELLERI, che le rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURO PASQUALE D’ANTONIO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI PULCI,

4, presso lo studio dell’avvocato ANDREA LUCIBELLO, che lo

rappresenta e difende per procura speciale in margine al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

ALLEANZA TORO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4643/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

31/03/2014, depositata il 09/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Saverio Cosi (delega verbale) difensore delle

ricorrenti che si riporta agli scritti;

è solo presente l’Avvocato Manuel Piras difensore del

controricorrente.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Roma 9.7.2014 n. 4643, con la quale – in conformità a quanto ritenuto dal giudice di primo grado – è stata rigettata la domanda, proposta dalle odierne ricorrenti, di risarcimento del danno patito in conseguenza della morte del proprio congiunto S.L., causata da un sinistro stradale.

2. Con l’unico motivo di ricorso le ricorrenti deducono, in sostanza, che la Corte d’appello avrebbe malamente valutato le prove di cui di disponeva, ed erroneamente escluso ogni addebito di responsabilità al convenuto A.F..

3. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto sollecita da questa Corte quel che non può fare: ovvero valutare le prove in modo diverso da quanto ritenuto dal giudice di merito.

4. Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Va preliminarmente rilevata la nullità dell’atto di costituzione del nuovo difensore dell’intimato A.F..

La sottoscrizione della procura, infatti, risulta autenticata dall’avvocato Manuel Piras.

Tuttavia questa modalità di autenticazione della sottoscrizione della procura speciale non è utilizzabile nel presente giudizio.

Infatti la norma che la consente (ovvero il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c., secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso), si applica ai giudizi instaurati in primo grado dopo l’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, vale a dire dopo il 4 luglio 2009.

Per i giudizi già pendenti a tale data, invece, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83 c.p.c., comma 2 (ex multi s, Sez. 3, Sentenza n. 18323 del 27/08/2014, Rv. 632092; Sez. 5, Ordinanza n. 7241 del 26/03/2010, Rv. 612212).

Il presente giudizio iniziò in primo grado prima del 4.7.2009 (per l’esattezza il 19.6.2008), e dunque la suddetta norma non è ad esso applicabile.

Deve solo aggiungersi come non possa essere presa in esame la procura conferita per atto pubblico all’avv. Manuel Piras, che si rinviene in atti ma che risulta essere stata depositata l’11.10.2016, ovvero dopo la trattazione del ricorso.

4. Nel merito, il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalle ricorrenti nella propria memoria.

5. Con la propria memoria, in sostanza le ricorrenti deducono di non avere affatto voluto censurare, col proprio ricorso, una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di merito, ma di avere voluto censurare la mancata applicazione, da parte di quel giudice, delle norme di legge coerenti con i fatti accertati. Spiegano, richiamando il ricorso, che proprio i fatti accertati dalla Corte d’appello avrebbero dovuto indurla a ritenere non superata, da parte di A.F., la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054 c.c., comma 2.

Assumono, in sostanza, che proprio il fatto stesso che si sia verificato l’urto dimostrerebbe che A.F. iniziò la manovra di svolta alla propria sinistra senza previamente accertarsi se essa potesse essere compiuta senza pericolo od intralcio per gli altri conducenti.

6. Queste osservazioni, tuttavia, non valgono a sanare la già rilevata inammissibilità del ricorso.

Una violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, da parte della Corte d’appello vi sarebbe stata se questa avesse – ad esempio – da un lato affermato di non avere prove per ricostruire la dinamica del sinistro, e dall’altro attribuito la colpa esclusiva ad uno solo dei conducenti; oppure se avesse qualificato come “colposa” la condotta di uno dei due conducenti, per poi attribuire la responsabilità esclusiva all’altro; od ancora se, dopo avere qualificato come diligente la condotta di uno dei conducenti, gli avesse attribuito in tutto od in parte la responsabilità dell’accaduto.

Non è questo il nostro caso. La Corte d’appello ha infatti ritenuto che la condotta della sventurata vittima ebbe efficacia causale assorbente nella produzione dell’evento, e nulla potè fare l’altro conducente per evitare l’impatto. Pertanto la statuizione di rigetto della domanda costituisce non già violazione, ma puntuale applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, dal momento che è stata esclusa la responsabilità concorrente ivi prevista, dopo avere accertato in concreto la responsabilità esclusiva di uno soltanto dei due conducenti.

Stabilire, poi, se le prove raccolte consentissero o meno di ritenere dimostrata l’incolpevolezza di A.F. è questione di puro fatto, non sindacabile in questa sede.

V’è solo da aggiungere che le doglianze con le quali nel ricorso si lamenta l’illogicità della motivazione sono inammissibili, non essendo più deducibile in sede di legittimità il vizio di motivazione illogica o contraddittoria (salvo il caso estremo di motivazione mancante o totalmente incomprensibile, certo non ricorrente nel nostro caso).

7. Le spese del presente giudizio vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

8. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di Cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna M.R., S.E. e R.A., in solido, alla rifusione in favore di A.F. delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 2.050, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.R., S.E. e R.A., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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