Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26909 del 22/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/10/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 22/10/2019), n.26909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2752-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

CNC DI M.R. SAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATANASIO

KIRCHER 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA,

rappresentato e difeso dagli avvocati ERNESTO PROCACCINI, ERMANNO

FERRARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 348/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 04/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/04/2019 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Campania n. 348/52/13 depositata il 4.12.2013 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2019

dal relatore cons. Dott. Mele Francesco.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con atto di contestazione di violazione di norme tributarie e di irrogazione di sanzioni amministrative, l’Agenzia delle Dogane -sulla scorta di un PVC conclusivo di una indagine della G. di F. in danno della C.N. C. sas di Di M.R., destinataria di merci non comunitarie importate a seguito di immissione in libera pratica dopo virtuale introduzione in un deposito fiscale IVA-ha irrogato a quest’ultima la sanzione di Euro 25.266,95, D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13, comma 2. In particolare, l’Agenzia ha dedotto che le merci importate dalla C.N. C. (162 operazioni relative agli anni 2004 e 2005) non sarebbero mai transitate nel deposito IVA di Marcianise gestito da Saima Avandero spa, ma dal luogo di arrivo (porto di Napoli) sarebbero state consegnate direttamente dal trasportatore presso i magazzini della società contribuente.

– L’Agenzia ha quindi ravvisato nei fatti esposti la violazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, comma 1, da parte della società quale responsabile in solido con Saima Avandero spa sul presupposto della inapplicabilità del beneficio dell’esclusione (o della sospensione) del pagamento dell’imposta di cui al D.L. n. 33 del 1793, art. 50 bis, comma 4, stante l’introduzione solo “cartolare” e non effettiva della merce nel predetto deposito.

– La commissione tributaria provinciale di Napoli, adita dalla società, ha pronunciato sentenza con cui ha rigettato il ricorso compensando le spese di lite.

– Avverso tale sentenza ha proposto appello la società soccombente; l’ufficio si è costituito per resistere al gravame; la commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello e ha riformato la sentenza impugnata dichiarando nullo l’atto impositivo oggetto della controversia.

– La CTR ha ritenuto fondata la questione pregiudiziale relativa alla dedotta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e la conseguente nullità dell’atto impositivo in quanto emesso e notificato prima dello scadere del termine di 60 giorni.

– Per la cassazione della predetta sentenza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo.

– Resiste con controricorso la società contribuente.

– Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– La ricorrente censura la sentenza della CTR con un unico motivo recante: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”, dopo avere premesso di avere impugnato con autonomo ricorso per cassazione altra sentenza della CTR della Campania (avente ad oggetto l’atto impositivo che è atto presupposto dell’atto di contestazione delle sanzioni, oggetto del presente giudizio), sulla base di motivo analogo a quello contenuto nell’odierno ricorso.

– Il motivo è fondato

E’ inapplicabile l’invocato L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, operando in tale ambito lo “ius specialis” di cui al D.Lgs. n. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11 nel testo utilizzabile ratione temporis, preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento comunque anticipato rispetto all’impugnazione in giudizio degli avvisi di cui si parla (ex multis cass. n. 12832 del 23.5.2018; ord. n. 2176 del 25.1.2019 e ord. n. 4061 del 12.2.2019); nè sussiste una violazione dei principi unionali in materia di contraddittorio preventivo, con conseguente disapplicazione delle norme in esame in quanto l’orientamento giurisprudenziale sopra indicato è in linea con i suddetti principi.

La Corte di Giustizia (3.7.2014 Kamino), dopo avere ricordato che il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione di cui il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento è parte integrante, ha rilevato che, quando il diritto dell’Unione non fissa nè le condizioni alle quali deve esere garantito il rispetto dei diritti della difesa nè le conseguenze della violazione di tali diritti, condizioni e conseguenze dette rientrano nella sfera del diritto nazionale, purchè i provvedimenti adottati in tal senso siano dello stesso genere di quelli di cui beneficiano i singoli in situazioni di diritto nazionale comparabili (principio di equivalenza) e non rendono in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività). Siffatta soluzione è applicabile alla materia doganale nella misura in cui l’art. 245 codice doganale rinvia espressamente al diritto nazionale, precisando che “le norme di attuazione della procedura di ricorso sono adottate dagli Stati membri”, fermo restando che questi ultimi possono legittimamente consentire l’esercizio dei diritti della difesa secondo le stesse modalità previste per la disciplina delle situazioni interne purchè esse siano conformi al diritto dell’Unione.

Inoltre, la Corte, con la successiva sentenza resa in data 20.12.2017 nella causa C-276/16, Preqù, ha precisato che le disposizioni del diritto dell’Unione, come quello del codice doganale, devono essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali e che le disposizioni nazionali di attuazione delle condizioni previste dall’art. 244, comma 2 codice doganale per la concessione di una sospensione dell’esecuzione devono, in mancanza di una previa audizione, garantire che tali condizioni non siano applicate o interpretate restrittivamente; se il destinatario di avviso di rettifica dell’accertamento ha la possibilità di ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impositivo sino alla sua eventuale riforma e se il giudice nazionale verifica che nell’ambito del procedimento amministrativo, le condizioni di cui all’art. 244 codice doganale non sono applicate in modo restrittivo, non può ritenersi pregiudicato il rispetto dei diritti della difesa del destinatario dell’atto.

In definitiva il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima della adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi deve essere interpretata nel senso che i diritti di difesa del destinatario di un avviso di rettifica dell’accertamento, adottato dall’autorità doganale in mancanza di una previa audizione dell’interessato, non sono violati se la normativa nazionale che consente all’interessato di contestare tale atto nell’ambito di un ricorso amministrativo prevede la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione di tale atto fino alla sua eventuale riforma rinviando all’art. 244 del codice doganale comunitario, benchè la proposizione di un ricorso amministrativo non sospenda automaticamente l’esecuzione dell’atto impugnato, dal momento che l’applicazione del comma 2 di tale articolo da parte dell’autorità doganale non limita la concessione della sospensione della esecuzione qualora vi siano motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata con la normativa doganale o vi sia da temere un danno irreparabile per l’interessato (ord. 4061/2019 city.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 22 ottobre 2019

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