Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26909 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 14/12/2011), n.26909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COSTRUZIONI CRESCENTE SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI PAISIELLO 15 (Studi Legali di Consulenza Tributaria e

Societaria), presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BELLOMO,

rappresentata e difesa dall’Avvocato CIANI FABIO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/10/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di BARI, depositata il 04/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CENICCOLA RAFFAELE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il 4 novembre 2008, la CTR-Puglia ha rigettato l’appello proposto dalla soc. Costruzioni Crescente nei confronti dell’Agenzia delle entrate, confermando l’avviso di liquidazione che aveva negato alla società contribuente l’aliquota agevolata dell’imposta di registro prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 33 in relazione alla compravendita immobiliare dell’ottobre 2002.

giudici di prime cure, riscontrato che il Piano di Ristrutturazione Urbanistica di Barletta era del 17 giugno 2003, avevano ritenuto che l’agevolazione spettasse solo per l’acquisto di aree soggette a piani già efficaci al momento della compravendita, mentre tale non era il cespite in questione per l’anteriorità del contratto rispetto alla delibera municipale.

I giudici d’appello hanno, invece, motivato la loro decisione, pur confermativa della pronunzia di prime cure, ritenendo che l’immobile trasferito non fosse soggetto a piani urbanistici particolareggiati – e non fosse, dunque, nelle condizioni di legge per godere dell’aliquota agevolata – e che l’area trasferita ricadesse in zona formata da suoli interessati da atto d’obbligo e concessione edilizia, direttamente edificabili.

Il 20 novembre 2009 ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi per violazione di legge (L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3; L. n. 448 del 2001, art. 76) e omessa pronuncia, la società contribuente; l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Rileva la ricorrente che la previsione di un P.R.U. sarebbe condizione equipollente all’esistenza del P.P., comunque denominato, richiesto dalla norme in materia, e che l’equiparazione sarebbe stata riconosciuta, in fattispecie omologa tra le stesse parti sulla medesima questione, in forza del giudicato formatosi su altra sentenza della CTP di Bari (n. 244/12/2006 del 30 novembre 2006);

ripropone, inoltre, la tesi, oggetto di gravame non esaminato dai giudici d’appello, secondo cui la sequenza temporale entro cui si muove l’agevolazione riguarda l’approvazione del piano e l’inizio dell’intervento edilizio, atteso che è l’approvazione deve precedere l’intervento e non l’atto d’acquisto, il ricorso e fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Sezione (sent. n. 16835 del 20/06/2008) la disposizione dell’art. 33 cit. non intende dare rilievo al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in area in cui, come appunto quelle soggette a piano particolareggiato, sta possibile edificare, non rilevando neanche che ciò avvenga sulla scorta di uno strumento di programmazione e non di uno strumento attuativo. A prescindere dal principio giurisprudenziale secondo cui anche i piani di recupero sono strumenti attuativi (cfr. Consiglio Stato, sez. 1^ 29 luglio 2009 n. 475), va osservato che la C.T.R., con insindacabile accertamento di fatto, afferma: “Nel caso di cui si discute, l’area trasferita ricade in zona formata da suoli interessati da atto d’obbligo e concessione edilizia, direttamente edificabili”. Ma da tale diretta edificabilità trae, sul piano fiscale, la conclusione che “…

dunque l’area risulta esclusa dall’agevolazione di cui sopra” senza tener conto che è “infatti possibile, ad esempio, che il piano regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni e non vi sia necessità di un piano particolareggiato, con la conseguenza che, in tal caso, il piano regolatore generale funge, ai fini in esame, anche da piano particolareggiato” (sent. n. 16835 cit.; conf. sent. n. 28010 del 30/12/2009), stante la centralità che “l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto”.

Ne deriva che, fondato il primo motivo nei termini di cui sopra, restano assorbiti tanto il secondo mezzo, quanto il rilievo in cassazione del preteso giudicato esterno (asseritamente formatosi e non rilevato durante il giudizio di merito). Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti; osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione stessa;

considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello in relazione alla censura accolta con rinvio alla CTR (anche per le spese), affinchè la lite, dopo nuovo esame, sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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