Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26908 del 05/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/10/2021, (ud. 01/07/2021, dep. 05/10/2021), n.26908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11010-2018 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’

CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato PIERO SANDULLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO BASILAVECCHIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2173/2017 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA,

depositata il 09/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/07/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I.) nell’ambito degli interventi di mitigazione acustica attuati sulle tratte ferroviarie in esercizio RFI s.p.a. emise alcuni decreti di asservimento nei confronti dei proprietari dei fondi finitimi alla propria rete liquidando la relativa indennità per il ristoro della diminuzione della fruibilità dei fondi medesimi.

I decreti di asservimento venivano registrati sul presupposto di poter usufruire della esenzione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 8, relativo agli atti di espropriazione per pubblica utilità. L’Ufficio, ritenendo l’insussistenza dei presupposti per i benefici agevolativi, notificava a R.F.I. un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte (con normale aliquota proporzionale) e per l’applicazione dell’imposta di bollo. R.F.I. impugnava gli atti impositivi, assumendo di essere un soggetto a proprietà interamente pubblica, riconducibile a tutti gli effetti al concetto di Stato e, quindi, legittimata a godere delle agevolazioni di cui alla L. n. 210 del 1985, art. 24. La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con diverse sentenze, accoglieva i ricorsi. Le pronunce venivano appellate dalla amministrazione finanziaria innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana che, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva i gravami, sulla base del rilievo che R.F.I. era una holding controllata dallo Stato e quindi, benché esercitasse poteri pubblici delegati, non poteva essere equiparata allo Stato, trattandosi di un soggetto di diritto privato.

La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Successivamente, la contribuente ha depositato memorie difensive, eccependo la sussistenza di un giudicato esterno (sentenza n. 587/2020 della CTR della Liguria) in ordine alla propria qualificazione giuridica, ai fini dell’applicabilità dell’esenzione.

Ha inoltre domandato la trattazione congiunta con la causa iscritta al n. RG 18930/2019, avente ad oggetto il ricorso avverso la sentenza della CTR della Liguria che ha respinto la revocazione avverso la sentenza impugnata con l’odierno ricorso per cassazione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In via preliminare, con riferimento alla istanza di trattazione congiunta del presente giudizio con quello proposto avverso la sentenza che respinto la domanda di revocazione delle medesima sentenza oggi impugnata, si osserva come questa Corte abbia già statuito sulla questione, affermando il seguente principio: Il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva che l’istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguiti all’accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev’essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell’impulso d’ufficio che lo caratterizza. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta riunione tra un ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’appello e quello avverso la decisione che aveva deciso l’impugnazione per revocazione avverso la medesima sentenza di appello: Cass. n. 14365 del 2019; Cass. n. 3189 del 2012).

2. Ancora in via preliminarmente va disattesa l’eccezione di giudicato sollevata dalla contribuente con le memorie difensive, in quanto il decidente ha valutato le circostanze fattuali (partecipazione dell’ente ed altre), traendone conseguenze giuridiche errate peraltro già disattese da questa Corte (Cass. n. 17034 del 2020; S.U. Cass. n. 30978 del 2017; Cass. n. 27289 del 2017) come si espliciterà di seguito.

La preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici – per identità di soggetti, “causa petendi” e “petitum”, per la cui valutazione occorre tenere conto dell’effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione – ma nei soli limiti dell’accertamento della questione di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (Cass. n. 12763 del 2014; Cass. n. 235 del 2014; Cass. n. 1514 del 2007).

3. Con l’unico motivo si denuncia violazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), art. 57, comma 8, approvato con D.P.R. n. 131 del 1986, e del Testo Unico, art. 1, comma 2, e art. 10, comma 8, approvato con D.Lgs. n. 347 del 1990, nonché della L. n. 210 del 1985, art. 24, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che la qualificazione giuridica della contribuente non può essere inferita dalla natura di società per azioni, senza indagare se a detta natura corrisponda una privatizzazione delle funzioni. Si afferma che il trattamento agevolativo può trovare applicazione non solo agli interventi espropriativi compiuti direttamente dallo Stato ma, altresì, dagli enti pubblici anche ad ordinamento autonomo sprovvisti o meno di personalità giuridica.

Si sostiene sul punto che essa sarebbe continuazione dell’organismo pubblico ” A.A. FF. SS” a cui è succeduta per successione universale D.L. n. 333 del 1992, ex art. 15, assumendo in carico la gestione infrastrutturale delle ferrovie; con la conseguenza che, come confermato dal C.d.S., il processo di privatizzazione avrebbe riguardato solo la prima fase, mentre le azioni della società ferrovie restano interamente in mano pubblica.

4. Il ricorso non merita accoglimento per le considerazioni che seguono.

4.1 Il T.U. dell’imposta di registro, art. 57, comma 8, dispone testualmente: “negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento (…) l’imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato”. Il D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10, comma 3, stabilisce che: “non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell’interesse dello Stato né quelle relative a trasferimenti di cui al testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni, art. 3, approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto dallo stesso articolo, comma 3”. Il D.P.R. n. 647 del 1972, Tabella Allegata B, indica gli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo ed in particolare l’art. 22, prevede l’esenzione per gli: “Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell’indennità di espropriazione”.

La questione all’esame della Corte è se R.F.I. S.p.A. sia assimilabile, ai fini fiscali, allo Stato, al fine di usufruire del trattamento agevolativo previsto dalle suddette disposizioni. A tale riguardo, è necessario inquadrare correttamente la natura giuridica di R.F.I. S.p.A., società a partecipazione pubblica, secondo i recenti arresti di questa Corte. R.F.I. è gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale. Ferrovie dello Stato S.p.A. composta da un socio unico (Ministero dell’Economia e delle Finanze) è la holding proprietaria al 100% del pacchetto azionario, e detiene il 100% del pacchetto azionario di Trenitalia S.p.A. (società di trasporto ferroviario) e di R.F.I. S.p.A. (società di gestione dell’infrastruttura ferroviaria). La società R.F.I., in qualità di responsabile delle linee, delle stazioni e degli impianti, garantisce alle diverse imprese ferroviarie l’accesso alla rete italiana, assicura la manutenzione e la circolazione in sicurezza sull’intera infrastruttura, gestisce gli investimenti per il potenziamento e per lo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari e sviluppa la tecnologia dei sistemi e dei materiali. Sul fronte internazionale promuove l’integrazione dell’infrastruttura italiana nella Rete Ferroviaria Europea, coordinandosi con i Paesi dell’UE in merito agli standard di qualità, alle azioni e alle strategie di commercializzazione dei servizi. Questa Corte, in tema di giurisdizione, ha ritenuto che in relazione alle società a partecipazione pubblica, l’autonoma soggettività della società, specificata come autonomia giuridica e patrimoniale rispetto al socio pubblico, impedisce, per mancanza di rapporto di servizio e per mancanza di un danno immediato e diretto per lo Stato o altro ente pubblico, di radicare la giurisdizione del giudice contabile (Cass. S.U. n. 1159 del 2015, Cass. S.U. n. 26806 del 2009). Tali società, infatti, sono organizzate secondo il tipo societario di stampo civilistico e conservano la loro natura privata, essendo pubblico soltanto il soggetto che partecipa ad esse (v. Cass. n. 17034 del 2020, in motiv).

4.2 Le Sezioni Unite hanno chiarito che: a) Ferrovie dello Stato S.p.A. “svolge un’attività economica e commerciale in regime di mercato libero e la sua veste giuridica non rappresenta un mero schermo di copertura di una struttura amministrativa pubblica”; b) Tale società, “in quanto holding, non ha rapporti di servizio pubblico con lo Stato”. c) Alla Capogruppo fanno capo le Società Operative nei diversi settori della filiera e altre Società di servizio e di supporto al funzionamento del Gruppo. Le società sono dotate di una propria specificità aziendale e godono di autonomia gestionale nel perseguimento degli obiettivi di business. La gestione della holding è affidata dallo Statuto agli Organi societari – Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale – che ne ha individuato i rispettivi poteri e compiti in conformità alle disposizioni del codice civile in materia di società per azioni”. d) La struttura del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane deriva “dal processo di riorganizzazione – societarizzazione avviato nel 2000. Questo processo di privatizzazione ha risentito del recepimento, nell’ordinamento nazionale, del principio generale, di derivazione sovranazionale, finalizzato a garantire la libertà di accesso al mercato dei trasporti di passeggeri e di merci per ferrovia da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti e tali da garantire lo sviluppo della concorrenza nel settore ferroviario (così l’ art. 2, 7 R.G.N. 8333-14 comma 1, lett. d), D.P.R. n. 227 del 1998, abrogato dal D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188, art. 38). e) L’apporto finanziario dell’Autorità pubblica, finalizzato all’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, è erogato, alla luce del Reg. CE n. 1370 del 2007, entro limiti ben precisi. Nel dettaglio, il Gruppo riceve risorse e compensazioni dallo Stato unicamente a copertura di oneri derivanti da finalità di interesse generale (investimenti e servizi all’utenza) erogati a prescindere dalla loro remuneratività economica. Scopo di tali erogazioni e’, infatti, la remunerazione alle imprese che prestano il servizio delle spese sostenute, determinate con criteri di calcolo idonei ad evitare compensazioni eccessive. In particolare, secondo le SS.UU. di questa Corte: “La natura industriale e commerciale dell’attività gestita dalla società collocata in capo alla filiera si riverbera, quale logico corollario, sulla natura delle società poste in coda, oltre che essere imposta dal carattere unitario della politica aziendale di un Gruppo di imprese operante nel mercato, con strategie di sviluppo competitive in ambito comunitario ed internazionale. “(Cass. SS.UU. n. 30978 del 2017). Si traggono argomenti dal D.Lgs. n. 112 del 2015, emanato in attuazione della Direttiva 2012/34/UE, che istituisce uno spazio Europeo ferroviario unico, ed in particolare dall’art. 4, comma 1, norma che recide ogni forma di dipendenza delle imprese ferroviarie rispetto all’apparato pubblicistico, stabilendo che: “le imprese ferroviarie stabilite in Italia sono indipendenti per quanto riguarda la gestione, l’amministrazione ed il controllo interno in materia amministrativa, economica e contabile. Il patrimonio, il bilancio e la contabilità delle imprese ferroviarie devono essere distinti da quelli dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali”… le imprese ferroviarie, inoltre,” sono gestite secondo i principi validi per le società commerciali, a prescindere dalla loro proprietà pubblica o privata, anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti dallo Stato all’impresa e i contratti di servizio pubblico conclusi dalla medesima con le autorità competenti”.

La Corte sostiene che “il controllo pubblico realizzato mediante holding indebolisce il rapporto di dipendenza con l’ente pubblico. L’affermata natura privatistica della holding, in uno con il collegamento di derivazione infragruppo, convergono in una piattaforma che stempera il legame con l’ente pubblico, facendo emergere, per converso, l’autonomia e la specificità aziendale delle singole società operative del Gruppo quale sintomatica del regime civilistico applicato a detti enti” ed afferma che: ” R.F.I non agisce tramite l’esercizio di poteri e funzioni di stampo amministrativo, ma attraverso lo svolgimento della propria libertà di iniziativa economica privata orientata all’interesse generale, senza per questo essere attratta nel dominio pubblicistico”.

Sulla base dei rilievi espressi, si ritiene di condividere l’indirizzo espresso da questa Corte, secondo cui: “In materia tributaria, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 8, esonera dall’imposta di registro unicamente lo Stato – persona ed una estensione interpretativa del beneficio a soggetti solo indirettamente riconducibili all’amministrazione statale (nella specie, TAV s.p.a, partecipate da Ferrovie dello Stato s.p.a., a sua volta partecipata dallo Stato) è preclusa dalla natura eccezionale delle norme di esenzione fiscale. L’opzione legislativa di limitare il beneficio fiscale in esame ha carattere eminentemente discrezionale, giustificandosi in funzione del contemperamento tra la promozione delle acquisizioni pubbliche e la salva guardia del flusso tributario, conseguendone la manifesta infondatezza della relativa eccezione di incostituzionalità con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.” (Cass. n. 27289 del 2017). Il principio affermato con riferimento all’imposta di registro può certamente trovare applicazione anche alle altre disposizione agevolative di cui si invoca l’applicazione nel presente giudizio, riferite, per le ragioni sopra ampiamente illustrate, esclusivamente allo Stato persona. Ne consegue che la Commissione Tributaria Regionale ha fatto buon governo dei principi espressi, ritenendo che R.F.I., in quanto naturale società di diritto privato non potesse godere delle agevolazioni invocate.

5. In definitiva, il ricorso va respinto.

Le spese di lite, per il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate, rispetto all’epoca della introduzione della lite, vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spesi di lite. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della corte di cassazione, tenuta da remoto, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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