Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26907 del 23/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 23/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.23/12/2016),  n. 26907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14984-2013 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato presso il proprio

studio in ROMA, VIA GUGLIELMO PEPE 37, rappresentato e difeso da sè

medesimo unitamente all’avvocato DORODEA CIANO, per delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA depositata il 13/02/2013

(r.g. n. 8520/11 V.G.);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’8/11/2016 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

uditi gli avvocati Dorodea CIANO e Federico DI MATTEO per

l’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del primo motivo,

assorbito il secondo, infondato il terzo.

Fatto

L’avv. A.G. impugnava, davanti al Tribunale di Roma, il decreto di liquidazione, col quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva liquidato compensi spettanti per l’attività professionale dallo stesso espletata a favore di S.S., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento promosso nei confronti del Ministero dell’Interno per ottenere l’annullamento del silenzio diniego sulla istanze di accesso ai documenti contenuti nel fascicolo personale relativo alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, definito con sentenza con la quale è stata dichiarata la illegittimità dell’impugnato silenzio-diniego e il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione.

Lamentava l’esiguità del compenso,avendo anche omesso il TAR di indicare le singole voci e i corrispondenti importi liquidati.

Per quanto di interesse, il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a decidere l’opposizione, rilevando, in base al combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170 che la prevista opposizione avverso il decreto di pagamento dovesse essere proposta dinanzi allo stesso ufficio giudiziario che ha trattato il giudizio nel quale il difensore ha assistito la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

L’avv. A. propone ricorso per cassazione eccependo, sotto diversi profili, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, vertendosi in tema di diritti soggettivi, trattandosi di diritto autonomo rispetto alle domande azionate davanti al TAR.

L’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva. Il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione controversa concerne la individuazione del giudice chiamato a decidere sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del legale ammesso al patrocinio a spese dello Stato, emesso in un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo.

Nel caso di specie trova applicazione, ratione temporis, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (che prevede che l’opposizione debba essere proposta al “Presidente dell’Ufficio giudiziario competente”) essendo stata proposta l’opposizione prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011 che, all’art. 15, prevede che il ricorso debba essere proposto al “capo dell’Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento”.

Questa Corte ha chiarito che il procedimento di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 non ha natura di impugnazione ed introduce una controversia di natura civile relativa alla spettanza e alla liquidazione dell’onorario (Cass., S.U., n. 19161/2009). Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, trattandosi di un giudizio autonomo – avente ad oggetto la controversia relativa alla spettanza e alla liquidazione del compenso – e non consequenziale rispetto a quello svoltosi davanti al Tar.

Non si ravvisa, inoltre, – così come rilevato dalla Consulta – alcuna “connessione ontologica tra il contenzioso volto al recupero del compenso professionale e la controversia di base” (Corte Cost. 11.4.2008, n. 96).

Il diritto al compenso dei difensori di una parte, nell’ambito di un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo, ha natura di diritto soggettivo e non può essere degradato ad interesse legittimo, essendo estraneo rispetto alle materie di competenza del TAR.

Pur dovendosi rilevare la mancanza di un coordinamento funzionale tra il D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170 la proponibilità dell’opposizione “al presidente dell’ufficio giudiziario competente” non significa che lo stesso debba necessariamente coincidere, così come invece ritenuto nella sentenza impugnata, con quello davanti al quale si è svolto il giudizio concernente il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato.

Il cit. art. 170 è certamente volto a valorizzare la prossimità organizzativa tra primo decidente e giudice dell’opposizione (cfr anche, in tal senso, Cass. n. 23020 del 2015), ma sempre sul presupposto che entrambi detti giudici appartengano al medesimo plesso giurisdizionale. Si tratta, insomma, di una norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione: giacchè, come già osservato, qui si verte in materia di diritti soggettivi e la possibilità di spostare la tutela dei diritti dinanzi al giudice amministrativo, sotto forma di giurisdizione esclusiva, è pur sempre di carattere eccezionale. Perciò non può ritenersi che con la disposizione in esame il legislatore abbia solo implicitamente inteso introdurre nell’ordinamento un’ulteriore e non prevista ipotesi di giurisdizione esclusiva.

Ammettere la giurisdizione amministrativa comporterebbe, inoltre, una diminuzione di tutela in quanto, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 2, contro le decisioni dei giudici amministrativi il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Deve essere, quindi, affermata la giurisdizione del giudice ordinario e, specificamente del Presidente del Tribunale ordinario di Roma, sede del Tar che ha liquidato i compensi, oggetto di impugnazione, per l’attività professionale espletata dal difensore, secondo le regole generali del rito civile.

Va, conseguentemente, accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e rimessa la causa davanti al Tribunale di Roma che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rimette la causa davanti al Tribunale di Roma anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA