Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26907 del 14/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 14/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 14/12/2011), n.26907
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.E.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 29/16/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE del 9/06/08, depositata il 14/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. CENICCOLA RAFFAELE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Il 14 luglio 2008 la CTR-Toscana ha rigettato l’appello dell’Agenda delle entrate nei confronti di arch. B.E., confermando la pronuncia di prime cure che aveva accordato al contribuente il rimborso per IRAP relativa agli anni 2000, 2001, 2002. Ha motivato la decisione ritenendo che il ricorrente svolgesse un’attività senza organizzazione, dipendenti o collaboratori e con non eccessivi beni strumentali.
Il 12 ottobre 2009 ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, l’Agenzia delle entrate; la controparte non si è costituita.
Preliminarmente, si rileva che l’erronea indicazione del numero della sentenza impugnata (28 invece di 29) non è causa di inammissibilità del ricorso essendovi elementi (data, oggetto, periodi d’imposta, etc.) ampiamente sufficienti per individuare senza possibilità di equivoci la decisione impugnata (Sez. L, Sentenza n. 7053 del 24/03/2009).
Con l’unico motivo, l’avvocatura erariale denuncia la violazione della L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere i giudici d’appello omesso di considerare che l’istanza di condono fiscale e la definizione automatica prevista dalla norma invocata precludevano al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamele inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie IRAP).
La questione sollevata in cassazione non è stata in alcun modo delibata dalla commissione regionale e di essa v’è traccia fugace nella narrativa dello svolgimento del processo d’appello.
Sennonchè, sotto manifesto profilo d’inammissibilità del mezzo, la decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado e impugnabile per cassazione solo per omessa pronuncia su un motivo di gravame; ne consegue, quindi, che, se il vizio è denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione di legge sostanziale, anzichè dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c., il ricorso si rivela radicalmente inammissibile (Sez. 3, Sentenza n. 12952 del 04/06/2007; Sez. 2, Sentenza n. 26598 del 17/12/2009). Si aggiunga che esso difetta pure di autosufficienza, avendo la ricorrente omesso di osservare il principio che impone di trascrivere l’atto invocato, nella specie quello relativo al condono, almeno nelle sue parti salienti, onde consentire in via immediata e completa la percezione della questione, sottoposta al vaglio giurisdizionale della Corte di legittimità, nei suoi termini essenziali anche fattuali. Conseguentemente il ricorso puh essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”.
Rilevato che il ricorso è stato ritualmente ricevuto il 15 ottobre 2009 e la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’unica parte costituita;
osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta inammissibilità del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione stessa;
considerato che all’inammissibilità del ricorso nulla consegue in ordine a spese, stante la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011