Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26906 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 26/11/2020), n.26906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36155-2018 proposto da:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA ONLUS CHE L’ERBA CRESCE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato PIETRO

ANNESE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE VOZZO;

– ricorrente –

contro

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

GIUSEPPE GUATTANI 14, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PESIRI,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5048/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso per decreto ingiuntivo del 10 febbraio 2012 G.R. chiedeva il pagamento dei canoni oggetto del contratto di locazione commerciale del 3 novembre 2006 di terreno, sito in Trigoria e relativi locali destinati a stalla per cavalli, per l’importo di Euro 19.500 e riferito al periodo gennaio 2011-febbraio 2012;

avverso tale decreto proponeva opposizione l’Associazione Sportiva Onlus “che l’erba cresce”, deducendo che l’unico contratto concluso tra le parti era quello di comodato, datato 3 novembre 2006, registrato il 20 novembre 2006 ed, a differenza di quello di locazione, affetto da nullità per mancata registrazione, avvenuta solo in data 8 agosto 2012, dopo l’emissione del decreto ingiuntivo, come statuito dalla sentenza n. 6496 del 2017 emessa tra le parti dalla Corte di Cassazione. Aggiungeva, altresì, che pendeva presso il medesimo Tribunale di Roma altro giudizio avente il medesimo oggetto, riferito ai canoni da agosto 2007 a gennaio 2011. Si costituiva G.R. chiedendo il rigetto dell’opposizione ed, in via riconvenzionale, il pagamento degli ulteriori canoni sino a ottobre 2012;

con sentenza n. 25685 del 2012 il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale sulla base della validità del contratto di locazione;

avverso tale decisione proponeva impugnazione l’associazione sportiva e si costituiva G.R.;

la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 28 settembre 2018, rigettava l’impugnazione rilevando che la nullità del contratto di locazione era sanata dalla tardiva registrazione del contratto; che il contratto di comodato era simulato e che le somme corrisposte precedentemente non avrebbero potuto essere imputate a canoni di locazione, in considerazione della causale dei pagamenti, riferiti all’attività svolta da G.R. per la custodia e il sostentamento dei cavalli;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Associazione Sportiva Onlus, Che l’erba cresce, affidandosi a due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso G.R..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte avrebbe violato il principio dell’incontrovertibilità della cosa giudicata, da riferire al dedotto e al deducibile. Pertanto, la dichiarazione di nullità di un contratto di locazione contenuta in una sentenza passata in giudicato preclude ogni successiva azione che abbia il medesimo oggetto. Tali statuizioni adottate dal Tribunale, confermate in appello e in sede di legittimità, si aggiungono alle due sentenze emesse dal Tribunale di Roma, n. 25970-2014 e 7531-2015, riguardanti la medesima questione;

con il secondo motivo si lamenta la violazione delle medesime disposizioni: le statuizioni adottate avrebbero affermato, oltre che la nullità del contratto di locazione, anche la prevalenza, nel merito, del contratto di comodato;

i motivi possono essere trattati congiuntamente perchè strettamente connessi, ruotando intorno alla questione dell’efficacia del dedotto giudicato esterno. A tal fine va chiarito che, poichè tale giudicato si riferisce ad una pronunzia di questa Corte che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, il profilo rilevante va ricercato, non nel contenuto della decisione della Corte di legittimità, ma in quella del giudice di appello, rispetto al quale è stata adottata la decisione di inammissibilità del ricorso per cassazione. A questo fine va rilevato che a pag. 3 della sentenza n. 6496 del 2017 questa Corte ha chiaramente evidenziato che la corte d’appello, decidendo sulla medesima questione, ha affermato che l’unico contratto effettivamente voluto dalle parti era quello di comodato e, conseguentemente, solo tale contratto regolamentava i rapporti tra le parti relativi all’immobile oggetto del presente giudizio. Si legge, infatti, in quella decisione che: “sull’appello del G., la corte territoriale, pur confermando la decisione del primo giudice (e pur dando atto dell’avvenuta registrazione, da parte del G., dopo la decisione di primo grado, del contratto di locazione), ha ritenuto, in accoglimento delle eccezioni formulate dall’associazione sin dal primo grado e reiterate in appello, che l’unico contratto effettivamente voluto dalle parti fosse quello di comodato, tenuto conto che tale contratto era stato registrato il 20 novembre del 2006, mentre il coevo contratto di locazione era stato registrato dal G. solo l’8 agosto del 2012, dopo la sentenza di primo grado (in tal modo manifestando il G. di non contestarne l’inefficacia dichiarata dal primo giudice), e che le ricevute in atti erano state formalmente imputate dalle parti a contributo spese manutenzione e gestione, come previsto nel contratto di comodato”;

la Corte territoriale ha, quindi, espressamente affermato che l’unico contratto che regola i rapporti tra le parti è quello di comodato. In particolare si legge “nella specie, avendo la Corte territoriale disatteso la domanda del G. sul presupposto dell’insussistenza di alcuna volontà delle parti di dare esecuzione al contratto di locazione (solo formalmente stipulato), avendo le stesse viceversa privilegiato l’esecuzione del solo contratto di comodato contestualmente concluso, l’odierna censura del ricorrente, nel tornare a sostenere la decisività, secondo l’asserita argomentazione della Corte d’Appello, della registrazione del contratto di locazione (e della relativa epoca), dimostra di non essersi confrontata con la decisione impugnata”;

orbene, tale statuizione non è stata presa in considerazione dalla Corte territoriale la quale avrebbe dovuto confrontarsi con il valore vincolante di quella decisione, relativa alla prevalenza accordata dalle parti al contratto di comodato, che ha rappresentato l’unico negozio ritenuto vincolante tra le parti;

conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata, demandando al giudice del rinvio il nuovo esame delle domande formulate dalle parti, in considerazione del contenuto vincolante del giudicato esterno relativo all’efficacia e validità tra le stesse del contratto di comodato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 16 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA