Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26904 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26904 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA
sul ricorso 6276-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel Spa, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA, in persona del proprio procuratore, nonchè ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA, Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel Spa, nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona
del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G.
DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato SZEMERE
RICCARDO, che le rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;

Data pubblicazione: 29/11/2013

- ricorrenti contro
ALBANESE ALBERTO;

– intimato –

MARIA CAPUA VETERE del 21/06/2011, depositata il
09/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza depositata
in data 9 settembre 2011, ha rigettato l’appello proposto da Enel
Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace, che aveva
accolto la domanda di Alberto Albanese, intesa ad ottenere il
risarcimento del danno conseguito a una serie di inadempimenti del
contratto di somministrazione di energia elettrica, inadempimenti che
avevano determinato il pagamento di bollette relative all’utenza con
costi aggiuntivi per le spese postali.
Il fondamento della domanda era stato individuato nel fatto che
con deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, art. 6, comma, 4, l’Autorità
per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli
esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e,
quindi, all’Enel, di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di
pagamento della bolletta”; che a tanto l’Enel non aveva ottemperato;
che, in particolare, l’Enel non aveva informato l’attore della possibilità
Ric. 2012 n. 06276 sez. M3 – ud. 06-11-2013
-2-

avverso la sentenza n. 2520/2011 del TRIBUNALE di SANTA

di pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli obblighi di
informazione incombenti su di essa come professionista.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Enel
Servizio Elettrico s.p.a., nella qualità di procuratore speciale di Enel
Distribuzione e di beneficiaria del relativo ramo d’azienda.

Motivi della decisione
1. Preliminare e assorbente è il rilievo della inammissibilità
dell’impugnazione. Nel caso di specie trova invero applicazione il
principio, enunciato dalle sezioni unite di questa Corte e ormai assurto
a diritto vivente, secondo cui “la produzione dell’avviso di ricevimento
del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione
spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art.
149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale
giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle
formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge
esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento
del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione
del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e
non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di
discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio
la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino
all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod.
proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai
sensi dell’art. 372, comma 2, cod. proc. civ. In caso, però, di mancata
produzione dell’avviso di ricevimento, e in assenza di attività difensiva
da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non
essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non
ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi
Ric. 2012 n. 06276 sez. M3 – ud. 06-11-2013
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Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente
in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può
domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod.
proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto,
offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel

secondo quanto previsto dalla legge n. 890 del 1982, art. 6, comma 1”
(Cass. civ. sez. un. 14 gennaio 2008, n. 627; Cass. civ. 10 luglio 2009, n.
16292; Cass. civ. 8 novembre 2012, n. 19387).

2. Nello specifico il ricorso di Enel Servizio Elettrico s.p.a. è stato
notificato dal procuratore della ricorrente, ai sensi della legge n. 53 del
1994 e dell’autorizzazione n. 456 del 2009 del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma, mediante invio di copia conforme a mezzo del
servizio postale con raccomandata spedita dall’Ufficio Sin Territoriale
Roma. L’avviso di ricevimento del piego raccomandato non è tuttavia
stato allegato al ricorso, ne’ risulta depositato successivamente.
Il destinatario, dal canto suo, non ha svolto attività difensiva. Né il
ricorrente è comparso in udienza.
Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che, come
detto, l’intimato non ha svolto attività difensiva.
P. Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Roma 6 novembre 2013
Il Presidente

L’estensore
Adelaide Amendola
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Mario Fin cchiaro
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richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso,

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