Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26904 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 26/11/2020), n.26904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28192-2018 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIAN PIETRO PILLIU, GABRIELA DISTO;

– ricorrente –

contro

CENTRO SPORTIVO LA TALPA DI M.F.A. & C. SAS, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LORENZO MAGALOTTI 15, presso lo studio

dell’avvocato BARBARA MIOLI, rappresentata e difesa dall’avvocato

CORRADO BOLOGNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 978/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso per cassazione datato 3 ottobre 2018, F.M. espone che, con atto di citazione del 6 novembre 2009, aveva evocato in giudizio davanti al Tribunale di Varese il Centro sportivo La Talpa di F.A.M. & C S.a.s. per sentir dichiarare “l’inadempimento della società… alle obbligazioni assunte… con i contratti stipulati in data 1 ottobre 2008 e 10 ottobre 2008” e per la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. “A sostegno delle proprie domande deduceva una serie di inadempienze contrattuali della società convenuta, risultate provate in modo incontrovertibile nel giudizio di primo grado e che la società convenuta ha cercato invece di imputare alla ricorrente con lettera datata 7 settembre 2009”. Si costituiva il Centro sportivo chiedendo il rigetto delle domande e spiegando domanda riconvenzionale per la risoluzione per inadempimento della controparte;

il Tribunale di Varese con sentenza del 16 marzo 2015 rigettava le domande del F.;

con atto notificato il 15 ottobre 2015 quest’ultimo proponeva appello deducendo “l’inadempimento del Centro sportivo La Talpa, varie violazioni contrattuale, reiterata violazione dei principi di correttezza, di diligenza e buona fede nell’esecuzione del contratto e violazioni di legge e degli artt. 112 e 91 c.p.c.”. Si costituiva il Centro sportivo chiedendo il rigetto e, in via riconvenzionale, insistendo per la risoluzione per inadempimento di F.;

la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 21 febbraio 2018 rigettava l’impugnazione;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione F.M. affidandosi a tre motivi illustrati da memoria e resiste con controricorso il Centro sportivo La Talpa di Franco Alessandro M. & C S.a.s. che illustra con memoria chiedendo la liquidazione delle spese della fase di sospensione dell’esecutività della sentenza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si deduce la violazione agli artt. 1362 e 1364 c.c., in relazione all’art. 1571 c.c. per avere il giudice di secondo grado erroneamente interpretato il contratto, in quanto tra le parti sarebbe intervenuto solo quello di affitto del campo, per il quale il ricorrente avrebbe pagato anticipatamente la somma di Euro 10.000;

con il secondo motivo si deduce, ai sensi art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità delle sentenze di primo e secondo grado in quanto la Corte d’Appello avrebbe considerato in maniera errata la testimonianza del teste F.;

con il terzo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione, circa un punto decisivo della controversia, in quanto la Corte non spiegherebbe in cosa consisterebbe il motivo del recesso o di risoluzione del contratto stipulato in data 1 ottobre 2008;

il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. Il giudizio è stato introdotto con atto di citazione del 6 novembre 2009, successivo alla data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (4 luglio) con conseguente applicazione del termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, oltre a quello di 31 giorni di sospensione dei termini feriali. La sentenza della Corte d’Appello di Milano è stata pubblicata il 21 febbraio 2018, per cui avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine del 22 settembre 2018. Nel caso di specie il ricorso per cassazione è stato notificato il 4 ottobre 2018. Sotto altro profilo non rileva la circostanza, riportata nella prima pagina del ricorso per cassazione, secondo cui la sentenza impugnata sarebbe stata notificata il 3 settembre 2018 poichè tale adempimento, come emerge dalla documentazione in atti, si riferisce alla notifica, presso la residenza del ricorrente, della sentenza unitamente all’atto di precetto in forma esecutiva. Tale adempimento, per giurisprudenza costante, non fa decorre il termine breve per l’impugnazione (Cass. 2 settembre 2015 n. 17452);

il ricorso è inammissibile, altresì, per violazione l’art. 366 c.p.c., n. 3 poichè non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un’esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003).

Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata;

in effetti il tenore dell’esposizione del fatto risulta omettere: a) l’indicazione dei fatti costituivi della domanda; b) il contenuto dei contratti evocati, la specificazione delle “inadempienze contrattuali della società convenuta”; c) le modalità di svolgimento del giudizio di primo grado; d) le ragioni della decisione di primo grado; e) quelle della sentenza impugnata. In sostanza, dal tenore del ricorso è possibile evincere solo taluni sporadici elementi della vicenda processuale, mentre risulta del tutto omesso il riferimento all’attività istruttoria, alla causa petendi ed alle ragioni della decisione. Lo scrutinio dei tre motivi risulta impossibile in ragione delle dette lacune;

a prescindere da ciò, il ricorso è, altresì, inammissibile perchè i motivi sono tutti dedotti in violazione l’art. 366 c.p.c., n. 6. Le censure riguardano la presunta erronea interpretazione delle scritture private e della lettera del 7 settembre 2009, oltre che l’errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali e la contraddittorietà della motivazione con riferimento al contenuto della predetta dichiarazione. Ma tali censure sono dedotte senza trascrivere i documenti richiamati e le dichiarazioni testimoniali. In particolare, delle scritture private del 1 e 10 ottobre 2008 ed alla lettera del 7 settembre 2009, parte ricorrente, pur indicando la produzione del fascicolo di primo grado, omette di trascrivere il contenuto, allegare il documento e localizzare gli atti all’interno del fascicolo di legittimità. Quanto alle deposizioni testimoniali, il ricorrente non indica il verbale di udienza, non trascrive le dichiarazioni e le ragioni per le quali sarebbe stata contestata la correttezza logica della valutazione operata dal giudice di appello;

la domanda di rimborso spese della procedura di sospensione dell’esecuzione della sentenza avanzata per la prima volta nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., non può trovare accoglimento perchè la controricorrente non ha prodotto, nei termini di cui all’art. 372 c.p.c., comma 2, una specifica e documentata istanza, comprensiva dei relativi atti, in modo da offrire alla controparte la possibilità di interloquire sul punto, nel rispetto del principio del contraddittorio (Cass. Sez. 3 n. 24201 del 04/10/2018-Rv. 651132 – 01);

infatti, la richiesta di pronuncia sull’istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata può essere esaminata alla condizione che venga notificata, con i relativi documenti da produrre, alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato, comunque, rispettato, con la conseguenza che detta istanza è inammissibile ove venga proposta in un procedimento soggetto a rito camerale mediante memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. e art. 372 c.p.c., comma 2, non notificata alla controparte. Nel caso di specie difetta la prova della notifica al ricorrente dell’istanza di liquidazione di tali spese;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) va dichiarato che sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 16 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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