Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26904 del 05/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/10/2021, (ud. 24/06/2021, dep. 05/10/2021), n.26904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4887/2015 R.G. proposto da:

IP Maestrale Holding Italy s.r.l., in persona del l.r.p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv, Paolo Mereu, presso cui

elettivamente domicilia in Roma, alla via Giuseppe Gioacchino Belli

n. 27;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in

Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6555/23/14 della Commissione tributaria

regionale della Campania, pronunciata in data 28 gennaio 2014,

depositata in data 1 luglio 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno

2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la IP Maestrale Holding Italy s.r.l. ricorre con quattro motivi avverso l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 6555/23/14 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata in data 28 gennaio 2014, depositata in data 1 luglio 2014 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’ufficio, in controversia concernente l’impugnativa della cartella di pagamento emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, per maggiore Ires relativa all’anno di imposta 2006;

con la sentenza impugnata la C.t.r. ha ritenuto che, incontestate le circostanze dell’avvenuta interruzione della tassazione di gruppo e della continuazione del regime consolidato per scelta di tutte le società coinvolte, l’Agenzia avesse liquidato le somme dovute per gli acconti, il cui calcolo andava fatto per legge (art. 118 T.u.i.r., comma 3) nel primo esercizio, senza aumentare o diminuire il reddito di imposta, come previsto dall’art. 124 T.u.i.r.;

a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24 giugno 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380-bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

in data 24 ottobre 2018 la società Erg Wind Holding Italy s.r.l., già IP Maestrale Holdings Italy s.r.l., ha depositato istanza, notificata a controparte, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinunzia al ricorso, attesa l’intervenuta definizione del contenzioso per “rottamazione” della cartella impugnata, come da documentazione allegata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente deve darsi atto che la società ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso, notificato all’Agenzia delle entrate, deducendo di aver definito la lite pendente;

“in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi di tale norma, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato” (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018);

pertanto, nel caso di specie, stante la rinunzia del ricorrente, notificata a controparte, che non ha eccepito alcunché, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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