Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26903 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 14/12/2011), n.26903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Avv. F.S., rappresentato e difeso da se medesimo,

elettivamente domiciliato nel proprio studio in Roma, via Tacito, n.

23;

– ricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, 2^ sezione

penale, in data 17 dicembre 2009 (nel procedimento n. 684/09 V.G.);

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 2 settembre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“L’Avv. F.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Presidente della 2^ Sezione penale della Corte d’appello di Napoli con la quale è stato liquidato in favore del predetto professionista, quale difensore di un collaboratore di giustizia, la somma di Euro 585,00 oltre accessori.

Il ricorso per cassazione non è stato notificato ad alcuno.

Occorre premettere che, in tema di spese di giustizia ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’opposizione al provvedimento del giudice introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 3 settembre 2009, n. 19161). Pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 cod. proc. civ., per esservi dichiarato inammissibile, non essendo stato proposto secondo le regole del processo civile, attesa la mancanza di notifica”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici (non potendo essere presa in considerazione la memoria depositata il 15 novembre 2011, e quindi fuori termine, dal ricorrente);

che nella specie non v’ è spazio per la concessione di una rimessione in termini per proporre e notificare ricorso nelle forme del codice di procedura civile, secondo il principio enunciato da Cass., Sez. 2^, 17 giugno 2010, n. 14627, e da altre ordinanze interlocutorie successive conformi;

che difatti, all’applicazione della rimessione in termini osta nella specie la circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto nel marzo 2010, molto tempo dopo la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 19161 del 2009, da cui origina la svolta giurisprudenziale e l’abbandono del precedente indirizzo;

che pertanto, al momento della proposizione del ricorso, avvenuta il 27 maggio 2010, la parte ricorrente non poteva più fare affidamento sul pregresso consolidato orientamento, basato sulla natura secondaria e collaterale del procedimento di opposizione rispetto a quello principale nel quale è emesso il provvedimento di liquidazione, che imponeva di promuovere il ricorso per cassazione nelle forme e secondo i termini del rito penale se l’opposizione era stata decisa da un giudice penale (Cass., Sez. 2^, 7 febbraio 2011, n. 3030);

che quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, in difetto di instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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