Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26902 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 26/11/2020), n.26902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25879-2018 proposto da:

L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 46,

presso lo studio dell’avvocato MARCO DI LOTTI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ILARIA DI PUNZIO;

– ricorrente –

contro

ASSIMOCO SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI MOVIMENTO

COOPERATIVO, P.L., A.C. SOLUZIONI SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 66/2018 del TRIBUNALE di CASSINO, depositata

il 17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la società AC soluzioni Srl esponeva, davanti al Giudice di pace di Sora, di essere cessionaria, fino alla concorrenza di Euro 858, del credito vantato da L.E. in occasione del sinistro stradale che lo aveva coinvolto a causa della condotta del conducente del veicolo Ford di proprietà di P.L. e assicurato con Assimoco Assicurazioni S.p.A.. Pertanto, chiedeva accertarsi la responsabilità di tali soggetti e la validità della cessione di una quota del credito, corrispondente all’importo indicato, oltre al rimborso dei costi sostenuti per l’attività di patrocinio svolta per la bonaria risoluzione della vertenza. Si costituiva L.E. lamentando che la controversia era stata determinata dalla condotta inadempiente delle debitrici cedute, formulando conclusioni analoghe a quelle dell’attrice, ma al fine di sentir dichiarare il proprio diritto ad essere integralmente risarcito, sentir accertare l’esistenza di una cessione di una quota di tale credito per l’importo di Euro 858, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese. L’assicuratore, nelle more del giudizio, riconosceva la propria posizione debitoria, che definiva con un accordo transattivo concluso con l’attrice AC soluzioni Srl; accordo al quale rimaneva estraneo L.E., il quale riconosceva la cessazione della materia del contendere insistendo, però, per il pagamento delle spese processuali da porre a carico delle convenute cedute;

il Giudice di pace, con sentenza del 27 novembre 2012, dichiarava la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite, attesa la rinunzia da parte della società attrice e la contestuale accettazione, senza riserve, da parte del convenuto L.E.;

avverso tale decisione proponeva appello L.E. deducendo di essere estraneo alla transazione conclusa tra l’assicuratore e la società attrice e lamentando la violazione del principio di causalità e di soccombenza. Si costituiva la compagnia, mentre P.L. rimaneva contumace;

il Tribunale di Cassino, con sentenza del 17 gennaio 2018, rigettava l’impugnazione compensando le spese di lite;

avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione L.E. affidandosi ad un motivo. Gli intimati non svolgono attività processuale in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si lamenta la violazione artt. 92,132 e 156 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. e la motivazione illogica, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. In particolare, il ricorrente sarebbe stato costretto a costituirsi ed a partecipare ad un giudizio introdotto da AC soluzioni Srl, ma originato dall’inadempimento della compagnia di assicurazione e, nell’ipotesi di sentenza favorevole alla compagnia, l’odierno ricorrente avrebbe potuto subire una condanna ingiusta. Era, pertanto, evidente la sussistenza di un interesse di L.E. a costituirsi in giudizio. Il giudice, nel pronunziare sulle spese, oltre al criterio della soccombenza, avrebbe dovuto prendere in esame il principio di causalità nel giudizio. Sotto tale profilo la lite era insorta solo per l’ingiustificata renitenza dell’assicuratore;

il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6. Riguardo alla esposizione sommaria del fatto, dal contenuto del ricorso non è in alcun modo possibile evincere la dinamica del sinistro ed individuare correttamente i soggetti coinvolti in tale vicenda. Tale profilo assume rilievo poichè, a causa di tale deficit di esposizione, non è dato comprendere il significato della decisione del Giudice di pace, per la parte riportata in ricorso (pagina 5) riguardo alla richiesta di liquidazione delle spese processuali avanzata da L.E. nei confronti di Agusta S.p.A., soggetto del quale non si chiarisce il ruolo. Sotto il profilo dell’autosufficienza, parte ricorrente non ha riportato il contenuto della sentenza di primo grado e ciò non consente a questa Corte di valutare la rilevanza delle argomentazioni poste a sostegno del ricorso;

per quello che è dato comprendere dalla lettura della sentenza di appello, il Tribunale ha superato la censura dell’appellante sulla base di tre considerazioni: ha condiviso la valutazione del Giudice di pace il quale aveva interpretato l’accordo transattivo come diretto a evitare la corresponsione delle spese in favore di L., trattandosi di negozio teso alla definizione bonaria ed avente carattere definitivo, onnicomprensivo e generale;

in secondo luogo, ha valorizzato la circostanza che, rispetto all’accordo raggiunto tra l’attrice e Assimoco, vi era stata “accettazione senza riserve” da parte di L.. Tale profilo non è correttamente contrastato, perchè il vizio della decisione impugnata è dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 poichè parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere la parte del verbale relativa alla proposta transattiva, per dimostrare l’inesistenza di un’accettazione da parte dell’odierno ricorrente ed eventualmente di avere contestato la proposta;

in terzo luogo, il Tribunale osserva che, rispetto alla domanda originaria di L. nei confronti degli altri convenuti, il profilo della soccombenza virtuale era incerto, poichè il contraddittorio “non si è mai correttamente instaurato per i motivi esposti nella sentenza impugnata”, aggiungendo quali ulteriori profili, “la complessità della vicenda, la non chiarezza delle singole posizioni, l’incertezza per il L. nel merito, anche attraverso un giudizio prognostico, l’atteggiamento processuale tenuto e prima descritto”;

a prescindere dalla circostanza decisiva che tali profili non sono censurati, limitandosi il ricorrente a ribadire che, in applicazione del principio di causalità, la controversia è stata determinata dalla renitenza dell’assicuratore, la censura è, anche sotto tale profilo, dedotta in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 poichè la doglianza non consente di valutare il contenuto dell’accordo, il profilo dell’accettazione senza riserve e la regolarità del contraddittorio riguardo alla domanda e il tema della soccombenza virtuale;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese perchè la controparte non ha svolto attività processuale in questa sede. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) va dichiarato che sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 16 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA