Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26902 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 14/12/2011), n.26902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.L., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Baratto Adolfo e Marco

Merlini, elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in

Roma, via Pasubio, n. 2;

– ricorrente –

contro

V.F. e P.G., rappresentati e difesi, in forza

di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Bressan

Giorgio e Di Giovanni Francesco, elettivamente domiciliati presso lo

studio del secondo in Roma, via Sardegna, n. 38;

– controricorrenti –

e sul ricorso proposto da:

V.F. e P.G., rappresentati e difesi, in forza

di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Bressan

Giorgio e Francesco Di Giovanni, elettivamente domiciliati presso lo

studio del secondo in Roma, via Sardegna, n. 38;

– ricorrenti in via incidentale –

contro

C.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2111 del 30

novembre 2009;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 2 settembre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-Bis cod. proc. civ.: Con sentenza depositata il 15 marzo 2004, il Tribunale di Treviso, accogliendo la domanda di V.F. e G. P., ha condannato C.L. al pagamento di Euro 72.303,97, oltre accessori.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 30 novembre 2009, in totale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato le domande degli attori e compensato interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il C. ha proposto ricorso, con atto notificato l’11 gennaio 2011, lamentando l’omessa pronuncia da parte del giudice di secondo grado sulla domanda dell’appellante di restituzione delle somme dallo stesso versate agli appellanti in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva.

Hanno resistito, con controricorso notificato il 16 febbraio 2011, il V. ed il P., proponendo a loro volta ricorso incidentale.

Ad avviso del relatore, il ricorso principale è improcedibile, perchè il C. ha omesso di depositarlo nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ. Il ricorso incidentale, a sua volta, perde efficacia, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, essendo stato proposto quando per il V. e per il P. era decorso il termine di impugnazione. Sotto questo profilo, va data continuità al principio secondo cui qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l’eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 334 c.p.c., comma 2, – dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale – bensì in base ad un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un’impugnazione (tra l’altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità (Cass., Sez. Un., 14 aprile 2008, n. 9741). In conclusione, i ricorsi possono essere trattati in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 cod. proc. civ., per esservi dichiarato improcedibile il principale, con conseguente perdita di efficacia dell’incidentale tardivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che pertanto, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile, mentre di quello incidentale tardivo va dichiarata la perdita di efficacia;

che l’esito del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e la perdita di efficacia di quello incidentale tardivo; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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