Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26901 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26901 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

processo ai sensi
della legge n. 89
del 2001

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

DITTA GENERAL STAMP di PUMA NICOLO’ (P.I.: 01489740843), in persona del
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Davide Lo Giudice ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’Avv. Fabrizio Gallo, in Roma, alla v. Calabria, n. 12;
– ricorrente –

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F.: 80184430587), in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e

domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente —

avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta relativo al proc. n. 2290/’10
V.G., depositato in data 14 marzo 2012 (e non notificato).

Data pubblicazione: 29/11/2013

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2013
dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Ignazio Patrone, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Ditta Generai Stamp chiedeva alla Corte d’appello di Caltanissetta, con ricorso
depositato 1’11 dicembre 2010, il riconoscimento dell’equa riparazione, ai sensi della
legge 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un giudizio civile instaurato
con atto di citazione notificato il 10 ottobre 2005 dinanzi al Tribunale di Agrigentosez. dist. di Canicattì e definito con sentenza depositata il 25 febbraio 2010,
invocando la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni non
patrimoniali subiti per la irragionevole durata del predetto giudizio.
Nella costituzione del resistente Ministero, l’adita Corte di appello rigettava la
domanda sul presupposto che, detratto il periodo di anni uno e mesi cinque
imputabile ai rinvii richiesti dalle parti (al fine di esaminare la relazione del c.t.u. e
valutare se depositare deduzione tecniche di parte), il giudizio era stato definito nel
termine ragionevole di tre anni, ragion per cui nessun indennizzo era riconoscibile in
favore della ricorrente.
Avverso il suddetto decreto (non notificato) ha proposto ricorso per cassazione la
suddetta ditta Generai Stamp, con atto notificato il 2 novembre 2012, sulla base di
due motivi. L’intimato Ministero si è costituito con controricorso.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione
dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, con riferimento alla supposta erroneità della

Ritenuto in fatto

durata ragionevole del giudizio presupposto, anche in relazione alle ragioni dei rinvii
considerati imputabili alle parti.
2. Con il secondo motivo dedotto la ricorrente ha denunciato (ai sensi dell’art. 360, n.
5, c.p.c.) il vizio di carente e contraddittoria motivazione del decreto impugnato in

5. I due motivi — esaminabili congiuntamente siccome strettamente connessi e riferiti
alla stessa questione ancorché censurata sotto i diversi profili della violazione di
legge e del vizio motivazionale — sono fondati per le ragioni che seguono.
Alla stregua dello svolgimento delle censure, caratterizzate da sufficiente specificità
contenendo anche la riproduzione dell’oggetto dell’atto introduttivo del giudizio
presupposto e del suo conseguente svolgimento nelle sue varie fasi, è emerso che i
rinvii considerati dalla Corte territoriale non potevano considerarsi dipesi da intenti
meramente dilatori o imputabili ad un abuso del diritto di difesa.
A tal proposito deve, infatti, ricordarsi (cfr., ad es., Cass. n. 19771 del 2010) che, in
tema di equa riparazione ex lege 24 marzo 2001, n. 89, il giudice, nel
determinare la ragionevole durata del processo, può detrarre dalla sua durata
complessiva i rinvii ascrivibili a richiesta della parte purché indichi
analiticamente, nella motivazione, le ragioni per le quali quei rinvii siano da
considerarsi imputabili ad intenti dilatori della parte medesima. Del resto si è

anche chiarito (cfr. Cass. n. 11307 del 2010) che, ai fini della eventuale ascrivibilità,
nell’area della irragionevole durata del processo, dei tempi corrispondenti a rinvii
eccedenti il termine ordinatorio di cui all’art. 81 disp. att. c.p.c., la violazione della
durata ragionevole non discende, come conseguenza automatica, dall’essere stati
disposti rinvii della causa di durata eccedente i quindici giorni ivi previsti, ma dal
superamento della durata ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri,

relazione alla stessa circostanza dedotta con la prima censura.

-i

di ordine generale, fissati dall’art. 2 della legge suddetta; da tale durata sono detraibili
i rinvii richiesti dalle parti solo nei limiti in cui siano imputabili ad intento dilatorio o a
negligente inerzia delle stesse, e, in generale, all’abuso del diritto di difesa, restando
addebitabili gli altri rinvii alle disfunzioni dell’apparato giudiziario, salvo che ricorrano

processo. E’, perciò, indubbio che, allo scopo dell’accertamento della durata
ragionevole del giudizio civile, non possono essere espunti i tempi dei rinvii
dovuti alle esigenze di rituale incardinazione del contraddittorio, di completa
definizione dell’oggetto del giudizio, di svolgimento delle istanze istruttorie e di
esplicazione delle relative difese nonché di quelle finali, mentre devono essere
computati nella sua durata irragionevole gli intervalli temporali ascrivibili a
rinvii riconducibili a disfunzioni dell’apparato giudiziario (ivi compresi quelli causati da
provvedimenti dell’ufficio giudiziario o da necessità organizzative dello stesso).
La Corte territoriale non si è conformata a tali principi dal momento che — oltre ad
adottare una motivazione essenzialmente superficiale e, comunque, incongrua – ha
considerato illegittimamente imputabile (almeno parzialmente) alle parti il periodo di
un anno e due mesi (dal 26 giugno 2008 al 5 novembre 2009), invero riconducibile
alla legittima esplicazione delle garanzie difensive delle parti correlate al necessario
esame della relazione del c.t.u. ed alla conseguente valutazione del deposito delle
osservazioni tecniche di parte (che non era stato possibile presentare prima
dell’avvenuto deposito della predetta relazione). Infatti, deve evidenziarsi (cfr., ad es.,
Cass. n. 24792 del 2010) che, in tema di consulenza tecnica di ufficio, le parti
possono legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione
da parte del consulente tecnico d’ufficio, atteso che il diritto di esse ad
intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti tecnici

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particolari circostanze, che spetta alla P.A. evidenziare, riconducibili alla fisiologia del

deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione
medesima, che è atto riservato al consulente d’ufficio, ma soltanto
all’accertamento materiale dei dati da elaborare. Pertanto, il predetto intervallo
temporale — siccome collegato all’esercizio di una legittima attività difensiva —

precisazione delle conclusioni, non erano addebitabili alle parti e non potevano
essere espunti dal computo da eseguire per la determinazione della durata
irragionevole del giudizio.

In definitiva, quindi, in accoglimento del ricorso, il decreto impugnato deve essere
cassato, con rinvio della causa alla stessa Corte di appello di Caltanissetta, che — nel
riesaminare lo svolgimento complessivo del giudizio presupposto nelle sue varie fasi
ed articolazioni – si adeguerà ai predetti principi e provvederà anche a regolare le
spese della presente fase di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per
le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa
composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte
suprema di Cassazione, in data 4 ottobre 2013.

così come quello riconducibile alla rituale richiesta di fissazione dell’udienza di

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