Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26901 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 26/11/2020), n.26901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24866-2018 proposto da:

T.L., T.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL

FORTE TIBURTINO 98, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE

BONFIGLIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURO FIORONA;

– ricorrenti –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA SOC. COOP., in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CALLIMACO 45, presso lo studio dell’avvocato DANILO DI

CESARE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 118/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 30/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

su istanza della Banca Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica soc. coop. il Tribunale di Bergamo emetteva decreto ingiuntivo n. 5284 del 2012 nei confronti della T. Fratelli Srl e di T.L. ed A., questi ultimi quali fideiussori della società (poi divenuta Groupedil Costruzioni S.r.l.), per il pagamento della somma di Euro 312.660, oltre interessi convenzionali al tasso dell’11% e accessori;

con atto di citazione del 9 gennaio 2013 T.L. ed A. proponevano opposizione lamentando la violazione degli obblighi di informazione da parte della banca, chiedendo la liberazione dall’obbligo fideiussorio ai sensi dell’art. 1956 c.c., ed, in subordine, di accertare il minore importo dovuto. Si costituiva la banca contestando i motivi di opposizione;

il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 23 marzo 2015, rigettava l’opposizione ritenendo sussistente la prova documentale del contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza e relativi estratti conto ed escludendo la prova dei presupposti dell’art. 1956 c.c.;

avverso tale decisione proponevano appello T.L. e A. e si costituiva la banca contestando i motivi di gravame;

la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 30 gennaio 2018 rigettava l’impugnazione ponendo le spese di lite a carico della parte appellante;

avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione T.A. e L. affidandosi a due motivi e depositano memoria ex art. 380 bis c.p.c.. Resiste con controricorso la Banca Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica soc. coop..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1956 e 1375 c.c.. In particolare, la banca, sul presupposto dell’esistenza di una fideiussione avente ad oggetto obbligazioni future, pur consapevole del deterioramento della situazione patrimoniale della debitrice principale, aveva continuato a fare credito a quest’ultima, senza la speciale autorizzazione dei fideiussori. L’art. 1956 c.c. costituisce una specificazione della regola di buona fede nell’esecuzione del contratto di cui all’art. 1375 c.c., tutelando la posizione del fideiussore. Per cui, in difetto di una speciale autorizzazione risultante da un atto che esprima la consapevolezza del garante dell’aumento del rischio, questi ultimi non avrebbero potuto rispondere del maggior debito della garantita;

il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi. I ricorrenti ribadiscono in sede di legittimità le medesime argomentazioni oggetto del primo motivo di appello: la banca era in possesso degli indicatori idonei a renderla consapevole della precaria situazione finanziaria della debitrice principale. In realtà, la Corte territoriale (pagina 9 della sentenza) ritiene non applicabile l’art. 1956 c.c. in quanto la concessione di ulteriore finanziamento al debitore principale è avvenuta contestualmente al rilascio di un’ulteriore fideiussione, per cui il secondo affidamento era stato espressamente avallato dai garanti attraverso il rilascio di un’ulteriore garanzia. Tale diversa ricostruzione in fatto e conseguente diverso inquadramento giuridico non è censurata;

con il secondo motivo si lamenta la violazione delle medesime disposizioni oltre che dell’art. 2697 c.c.. Il giudice di appello avrebbe compiuto un’errata ricognizione della fattispecie astratta fondata sul combinato disposto degli artt. 1956 e 2697 c.c.. Nel caso di specie, il rapporto tra debiti finanziari e patrimonio netto determinava il quoziente di indebitamento, che invece di essere pari ad 1, era pari a 20, come emergerebbe dal bilancio contabile. Pertanto, gli appellanti avevano adempiuto all’onere probatorio finalizzato alla propria liberazione dalla garanzia prestata, ricorrendo l’ipotesi di peggioramento delle condizioni economiche per un’irreversibile situazione di insolvenza;

il secondo motivo è inammissibile poichè la Corte territoriale ha ritenuto decisiva (pagina 10) la circostanza dell’insussistenza della fattispecie prevista dall’art. 1956 c.c., non ricorrendo alcuna ulteriore erogazione di credito, nonostante la criticità delle condizioni patrimoniali, poichè non sussisteva una situazione di insolvenza della debitrice principale taciuta dalla banca ai garanti, ma l’erogazione di un credito fondato anche su una nuova fideiussione, rilasciata in data 27 ottobre 2009, per l’importo di 1 milione di Euro, che si aggiungeva a quella precedente di Euro 450.000, già emessa l’8 marzo 2004;

la Corte territoriale ha ritenuto assorbente tale questione e ciò, conseguentemente, rende inammissibile ex art. 100 c.p.c. il secondo motivo, che invece riguarda l’ulteriore argomentazione in base alla quale la Corte territoriale, attraverso una ricostruzione in fatto degli elementi contabili, avrebbe escluso la sussistenza di un indebitamento crescente ed anomalo.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) va dichiarato che sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 16 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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