Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26901 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 14/12/2011), n.26901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.P.C. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.

Bonsignore Tommaso ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via

Giusti, n. 51, presso lo studio dell’Avv. Bonsignore Aloisia;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

per la cassazione dell’ordinanza collegiale (adottata in sede di

reclamo possessorio) dal Tribunale di Sciacca, in composizione

collegiale, depositata il 6 luglio 2010 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente;

sentito l’Avv. Aloisia Bonsignore, per delega, nell’interesse del

ricorrente;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 7 luglio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

Con ricorso per cassazione, notificato il 2 ottobre 2010 e depositato il 19 ottobre successivo, il sig. D.P.C. ha invocato la cassazione del provvedimento del Tribunale di Sciacca, in composizione collegiale, adottato nella forma di ordinanza in data 6 luglio 2010 su reclamo proposto ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. dallo stesso ricorrente avverso un’ordinanza di rigetto dello stesso Tribunale in composizione monocratica del 23-30 dicembre 2009, pronunciata su ricorso possessorio per manutenzione ex art. 1170 c.c. e art. 703 c.p.c. del medesimo D.P..

Con l’ordinanza impugnata il suddetto Tribunale in composizione collegiale rigettava il reclamo e condannava il D.P. al pagamento delle spese del procedimento. A sostegno del ricorso il D. P. ha dedotto due motivi, il primo riferito alla supposta violazione e falsa applicazione dell’art. 1144 c.c. e il secondo a quella dell’art. 161 c.p.c.. L’intimato non si è costituito in questa fase.

Ritiene il relatore che sembrano sussistere, nella fattispecie, le condizioni, in relazione all’art. 380 bis c.p.c., per pervenire alla declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso per cassazione.

Si deve, infatti, osservare, in via assolutamente pregiudiziale, che il formulato ricorso investe un’ordinanza del Tribunale di Sciacca in composizione collegiale adottata ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. avverso un provvedimento di rigetto del giudice monocratico dello stesso Tribunale ai sensi dell’art. 703 c.p.c. in relazione ad un ricorso di manutenzione del possesso avanzato dal D.P..

Orbene, secondo la giurisprudenza (anche recente) di questa Corte (v.

Cass., sez. VI, n. 17211 del 2010 e, già precedentemente, tra le tante, Cass. ord. n. 8446 del 2006) Il ricorso per cassazione (da riferirsi, peraltro, a quello straordinario ex art. 111 Cost.) è inammissibile avverso l’ordinanza con cui il tribunale, a norma dell’art. 669 terdecies c.p.c., abbia provveduto sul reclamo proposto contro un provvedimento attinente ad un ricorso formulato in materia possessoria ai sensi dell’art. 703 c.p.c. e liquidato le spese del procedimento senza fissare un termine per la prosecuzione del giudizio di merito, atteso che il provvedimento suddetto incide su situazioni di rilevanza meramente processuale e non ha carattere decisorio nè definitivo. In altri termini, deve qualificarsi inammissibile (cfr, in senso generale, anche Cass. n. 10069 del 2010) il ricorso per cassazione proposto in virtù dell’art. 111 Cost. (e, a maggior ragione, quello ordinario ex art. 360 c.p.c.) avverso il provvedimento del giudice competente a decidere, in sede di reclamo, sull’ordinanza possessoria emessa dal giudice monocratico, avendo la decisione in esso contenuta i medesimi caratteri di provvisorietà e non decisorietà dell’ordinanza reclamata, ed avendo il reclamo “de quo” natura di rimedio teso alla sostituzione del provvedimento di prima istanza con altro che, del primo, conserva gli stessi caratteri di provvisorietà e non definitività. Tale impostazione rimane valida anche a seguito dell’eventualizzazione del giudizio di merito con riferimento ai procedimenti possessori, come introdotta per effetto delle modifiche ed integrazioni di cui al D.L. n. 35 del 2005, conv., con modif., nella L. n. 80 del 2005 e succ. modif., che deve intendersi riferita a qualsiasi provvedimento emanato (incidente sulla tutela possessoria richiesta) all’esito della fase a cognizione sommaria, il quale, ai sensi del novellato dell’art. 703 c.p.c., comma 3 rimane assoggettabile al solo rimedio del reclamo. Da ciò deriva che a parte avente interesse, nel termine di cui al citato art. 703 c.p.c., comma 4 può rimettere in discussione l’esito raggiunto con l’ordinanza possessoria (di rigetto o di accoglimento che essa sia), solo instaurando il giudizio di merito, per ottenere una decisione nella forma di sentenza (con l’applicazione, nella sussistenza dei relativi presupposti, dell’art. 669 novies c.p.c., comma 3), impugnabile nelle forme e nei termini ordinari, in dipendenza della sua effettiva decisorietà e definitività.

Pertanto, nel caso in esame, si ritiene che emergano le condizioni per pervenire alla dichiarazione di inammissibilità del formulato ricorso”.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, non assumendo alcuna rilevanza, in senso contrario, il contenuto della memoria depositata nell’interesse del ricorrente, con la quale si è insistito nel motivo di supposta nullità assoluta del provvedimento impugnato per essere stato sottoscritto dal solo Presidente del collegio, dal momento che lo stesso è qualificabile, sia sostanzialmente che formalmente, come ordinanza (adottata ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., comma 5) e, quindi, come tale, legittimamente sottoscritta dal solo Presidente del collegio, in virtù della previsione normativa generale di cui all’art. 134 c.p.c., comma 1;

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza che si debba far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese del presente giudizio in dipendenza della mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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