Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26901 del 05/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/10/2021, (ud. 15/06/2021, dep. 05/10/2021), n.26901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18806-2018 proposto da:

C.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza

Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALFIERI LUIGI MARIA ZULLINO;

– ricorrente –

contro

CCIAA BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO PIGNATARO;

COMUNE BARI, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato

FABIO CAIAFFA, rappresentato e difeso dall’avvocato LUISA AMORUSO;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO

ECONOMIA FINANZE, TRIBUNALE BARI UFFICIO CAMPIONE PENALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3676/2017 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA,

depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1.2 C.M.G. propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 3676/17 del 13 dicembre 2017, con la quale la commissione tributaria regionale della Puglia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di iscrizione ipotecaria (nonché le prodromiche cartelle di pagamento per tributi erariali, Ici ed altro) notificatole da Equitalia Sud spa il 20 febbraio 2014, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha così testualmente motivato: “a tutte le contestazioni formulate dalla signora C.M.G. hanno prodotto ampie ed analitiche controdeduzioni, sinteticamente innanzi riportate, e pienamente condivise da questa commissione, che si ritiene inutile ripetere ed analiticamente trascrivere ancora una volta, sia l’agenzia delle entrate sia Equitalia, sia il Comune di Bari che la Camera di Commercio, controdeduzioni che chiariscono definitivamente alla ricorrente la motivazione a base delle decisioni assunte dai primi giudici pienamente condivise da questa commissione”.

Resistono con controricorso il Comune di Bari e la Camera di Commercio di Bari.

Le altre parti intimate (Agenzia delle Entrate Riscossione, già Equitalia Sud, Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Tribunale di Bari-Ufficio Campione Penale) non hanno invece svolto difese in questa sede.

La ricorrente ha depositato memoria.

p. 1.2 Il Comune di Bari ha preliminarmente eccepito, nel proprio controricorso, vari profili di inammissibilità del ricorso avversario per:

– difetto di autosufficienza, specificità e riferibilità alla decisione censurata;

– sussistenza preclusiva della “doppia conforme” in ordine all’accertamento fattuale costituito dall’avvenuta regolare notificazione delle cartelle prodromiche;

– mancata analitica indicazione delle precise affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, asseritamente in contrasto con il diritto positivo;

– sollecitazione in sede di legittimità di una nuova valutazione di aspetti fattuali già delibati dal giudice di merito;

– omessa trascrizione dei documenti sui quali il ricorso si basa, con conseguente preclusione per la Corte di Cassazione di valutare le doglianze proposte.

p. 1.3 Queste eccezioni sono tutte infondate, dovendosi osservare che:

– lungi da risultare privo di autosufficienza e specifica riferibilità alla decisione censurata, il ricorso della C. muove proprio dalla ricostruzione puntuale della fattispecie e dal tenore (riportato anche testualmente) della motivazione impugnata; ciò per quanto concerne sia gli aspetti fattuali (mancata comprovata notificazione delle cartelle prodromiche) sia e soprattutto i profili giuridici in contestazione (carenza di motivazione dell’iscrizione ipotecaria; mancata comunicazione preventiva; onere del concessionario di produrre gli originali degli atti notificatori in presenza di puntuale contestazione e disconoscimento nelle copie);

– la preclusione per “doppia conforme” ex art. 348-ter c.p.c. concerne, a tutto concedere, la doglianza proposta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (“omesso esame” circa un fatto decisivo per il giudizio), non anche quelle, dirimenti, con le quali la ricorrente ha invece inteso denunciare violazioni e false applicazioni della legge ex art. 360 c.p.c., comma 4, n. 3);

– l’adeguatezza del contenuto censorio del ricorso per cassazione non può prescindere dal tenore della motivazione della sentenza impugnata, sicché non è dato comprendere come la C. avrebbe potuto meglio specificare ed indicare i passaggi motivazionali censurati, a fronte di una motivazione del giudice regionale (su riportata) così stringata, tautologica e di mero richiamo agli scritti difensivi delle altre parti;

– precluso in effetti, ex art. 348-ter cit., qualsivoglia ingresso in questa sede alla riconsiderazione motivazionale su elementi fattuali, non può fondatamente sostenersi che il ricorso sia inammissibile per mancata trascrizione dei documenti sui quali questa valutazione fattuale dovrebbe riprodursi, muovendo piuttosto il contenuto fondamentale del ricorso non già da tale riconsiderazione ma proprio da varie e ben individuate violazioni di diritto (errores in iudicando).

p. 2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 111 Cost., comma 6, nonché delle norme che disciplinano l’obbligo motivazionale della sentenza. Ciò per avere la Commissione Tributaria Regionale reso una decisione sostanzialmente priva di motivazione perché acriticamente e dichiaratamente recettiva delle deduzioni difensive delle controparti, con conseguente impossibilità di controllare il percorso logico-giuridico posto a fondamento della statuizione.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per difetto di motivazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria non preceduto dalla notificazione delle cartelle prodromiche, né da alcuna comunicazione preventiva D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2; comunicazione da ritenersi stabilita a pena di nullità, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19667 del 2014.

Con il terzo motivo di ricorso la C. lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, e dell’art. 2719 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla mancata prova della preventiva notificazione delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell’iscrizione ipotecaria. Ciò perché Equitalia aveva esibito in giudizio unicamente gli estratti di ruolo e talune risultanze di notificazione; documentazione che era stata da lei contestata e formalmente disconosciuta sia perché prodotta soltanto in copia fotostatica, sia perché comunque limitata ad alcune soltanto delle cartelle prodromiche.

p. 3. E’ fondata, con assorbimento di ogni altro motivo di ricorso, la censura contenuta nel secondo motivo di ricorso, con il quale la contribuente lamenta la violazione del contraddittorio preventivo per mancata previa comunicazione dell’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50.

La questione venne introdotta dalla C. fin dal ricorso introduttivo (v. sent. CTR, pag.3), e poi riproposta all’interno del motivo di appello volto a far constare, L. n. 212 del 2000, ex art. 7, la carente motivazione dell’avviso anche perché privo di menzione in ordine alla dovuta instaurazione di contraddittorio preventivo e concessione di termine.

La Commissione Tributaria Regionale, nel recepire per relationem – come detto – quanto già stabilito sul punto dal primo giudice (oltre che quanto contenuto negli scritti difensivi delle altre parti) ha fatto propria la ragione decisoria secondo cui l’iscrizione ipotecaria in questione non poteva ritenersi nulla per difetto di preavviso, in quanto concretante ‘un’azione cautelare’ (dunque non espropriativa) subordinata unicamente allo scadere del termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento ex art. 77 cit. (sent. pag. 3).

Ebbene, questa affermazione deve ritenersi errata in diritto nei termini che seguono.

Va in proposito richiamato l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte che, con la citata sentenza n. 19667 del 18/09/2014, hanno enunciato i due seguenti principi di diritto: a) l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al medesimo D.P.R., art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento; b) in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal medesimo D.P.R., art. 77, comma 2-bis, come introdotto dal D.L. n. 70 del 2011, conv., con modificazioni, dalla L. n. 106 del 2011), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecarla per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dalla Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, artt. 41, 47 e 48; fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.

Tali principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite con ordinanza n. 15354 del 2015.

Facendo applicazione del principio di diritto sub a), il citato D.P.R., art. 50, comma 2, non era dunque applicabile all’iscrizione ipotecaria in oggetto, con conseguente erroneità, sul punto specifico, della tesi in ricorso.

Ciò non induce tuttavia il rigetto tout court della doglianza.

Va infatti considerato che l’eccezione mossa sul punto dalla C. si risolveva, in buona sostanza, nella denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; e siffatta denuncia è fondata alla stregua del principio sopra riportato sub b) (v. Cass. n. 17838 del 2016; Cass. n. 18349 del 2016; Cass. n. 13115 del 2016 ed innumerevoli altre).

Giova richiamare l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente che abbia comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio, tant’e’ che neppure assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti dedotti, applicando la normativa che ad essi più propriamente si attaglia (Cass. n. 18349 del 2016 cit.; Cass. n. 17612 del 2016; Cass. n. 13407 del 2016; Cass. n. 13115 del 2016 cit.; Cass. n. 7605 del 2016; Cass. n. 6072 del 2015; Cass. n. 8447 del 2015; Cass. n. 9926 del 2015; Cass. n. 11505 del 2015; Cass. n. 15509 del 2015).

In definitiva, nel caso di specie la C., pur avendo formalmente dedotto la violazione di una disposizione inapplicabile – qual è appunto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 – lamenta tuttavia, in sostanza, di non essere stata posta in condizione di far valere preventivamente le proprie difese circa l’assoggettamento del proprio patrimonio al vincolo costituito dall’iscrizione ipotecaria (incombente oggi legislativamente previsto ex art. 77, comma 2-bis cit.).

Ne consegue che, essendo pacifico in causa che l’iscrizione ipotecaria in oggetto non venne preceduta da alcuna comunicazione, né assegnazione di termine per l’esercizio del dovuto contraddittorio, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale – che di tale profilo non si è fatta carico se non nei su riportati, erronei, termini – deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso originario della contribuente.

Le spese di lite vengono interamente compensate in ragione del consolidarsi in corso di causa del su richiamato indirizzo giurisprudenziale.

P.Q.M.

la Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente;

– compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile riunitasi con modalità da remoto, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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