Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26900 del 22/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/10/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 22/10/2019), n.26900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 27516/2012 proposto da:

“Società Sportiva Funivia Madonna di Campiglio srl,” rappresentata e

difesa dall’Avv.ti Raffaele Lupi e Claudio Lucisano con domicilio

eletto in Roma, via Crescenzio n. 91.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi

12.

– controricorrente –

Avverso la decisione della Commissione Tributaria di II grado di

Trento n. 62/01/2012 depositata il 3/09/2012.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella

camera di consiglio del 28/03/2019.

Fatto

RILEVATO

La “Società Sportiva Dilettantistica Madonna di Campiglio srl” proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione Tributaria di II grado di Trento n. 62/01, depositata il 3/09/2012.

Nel corso del giudizio, con nota del 18.12.2017, la Società, che medio tempore aveva mutato la sua denominazione in “Snow service srl”, posta poi in liquidazione e infine ammessa a concordato preventivo, presentava istanza di cessazione della materia del contendere, per effetto di transazione fiscale ai sensi della L. Fall., art. 182 ter, comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

Nel corso del giudizio, con nota del 22.03.2019, l’Avvocatura erariale trasmetteva la missiva della Direzione Provinciale di (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate, con cui la stessa comunicava che parte ricorrente aveva perfezionato la transazione fiscale, con l’avvenuto pagamento, da parte della società in liquidazione di quanto dovuto, in favore di Equitalia Servizi di Riscossione spa. Su tale premessa L’Ufficio aderiva all’istanza del contribuente e chiedeva anch’essa dichiararsi cessata la materia del contendere.

Pertanto, sussistendo i presupposti di legge, va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi della L. Fall., art. 182 ter.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere ai sensi della L. Fall., art. 182 ter. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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