Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26900 del 05/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/10/2021, (ud. 15/06/2021, dep. 05/10/2021), n.26900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26507-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.C., B.D., SAS C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

LUCISANO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIOVANNI MARONGIU, MARIO GARAVOGLIA ed ANGELO CONTRINO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 529/2016 della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE,

depositata il 15/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 529/31/16 del 9.7.15 con la quale la commissione tributaria regionale del Piemonte, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento e la cartella di pagamento notificati a C. sas di C.F. & c., nonché a quest’ultimo ed a B.D. in proprio, in recupero di Irpef su utili extracontabili ed iva 2005 relativamente a cessioni immobiliari asseritamente abusive.

Hanno resistito i contribuenti con controricorso; essi hanno inoltre formulato ricorso incidentale condizionato.

p. 2. Con istanza 3 giugno 2019 i contribuenti hanno chiesto che il processo, previa sospensione, venisse dichiarato estinto a spese compensate, stante l’avvenuta definizione agevolata della lite tributaria ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 2. Hanno a tal fine allegato le domande di definizione agevolata e la prova del versamento di quanto a tale titolo dovuto.

Con istanza 16 aprile 2020 l’agenzia delle entrate ha formulato anch’essa richiesta di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, dando atto dell’avvenuta definizione della controversia ai sensi del citato art. 6, così come da comunicazione interna della Direzione Provinciale di Torino.

L’avvenuta definizione della lite, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 comma 6, conv. in L. n. 136 del 2018, mediante la presentazione della domanda ed il pagamento degli importi dovuti entro il 31 maggio 2019 determina l’estinzione del giudizio a spese compensate, così come richiesto da entrambe le parti.

P.Q.M.

la Corte:

– V.to il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. c.m. in L. n. 136 del 2018;

– Dichiara estinto il processo;

– Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile riunitasi con modalità da remoto, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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