Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2690 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. I, 05/02/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 05/02/2020), n.2690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20758/2018 proposto da:

A.Q., rappresentato e difeso dall’avvocato Villanova Enrico,

giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi, 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/10/2019 dal cons. CLOTILDE PARISE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 2636/2018 depositato il 22-05-2018 il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso di A.Q., erroneamente indicato come Q.A., cittadino del Pakistan, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile, e comunque di natura privata, la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per timore di ritorsioni e violenze da parte della famiglia di un ragazzo che aveva ferito in conseguenza delle gravi offese da quest’ultimo rivolte a sua moglie e sua sorella. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Pakistan, descritta nel decreto impugnato.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

3. il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1, c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare il ricorrente chiede di sollevare questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) in relazione ai seguenti profili: 1) l’adozione del rito camerale e l’eliminazione del grado d’appello, per la violazione degli artt. 3,24,111 e 117 Cost. nonchè in relazione all’art. 46 par. 3 della direttiva 32/2013, degli artt. 21 e 47 della Carta di Nizza ed agli artt. 6 e 14 CEDU; 2) la mancanza del requisito di straordinarietà ed urgenza per violazione dell’art. 77 Cost..

2. Con le ordinanze n. 17717/2018 e n. 28119/2018 questa Corte ha ritenuto manifestamente infondate tutte le questioni di illegittimità costituzionale che il ricorrente ripropone. Le argomentazioni di cui alle citate ordinanze, da intendersi, per brevità, richiamate, sono integralmente condivise dal Collegio.

3. Con il secondo (rectius primo) motivo lamenta “Nullità del decreto impugnato per motivazione apparente – art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione al mancato accoglimento della domanda principale sussidiaria”.

3. Con il terzo (rectius secondo) lamenta “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) per il mancato accoglimento della domanda principale di protezione sussidiaria”.

4. Con il quarto (rectius terzo) motivo il ricorrente lamenta “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e n. 3 del D.Lgs. n. 25 del 2008 per il mancato accoglimento della domanda subordinata di protezione umanitaria”.

Nell’illustrare congiuntamente i suddetti motivi, lamenta il ricorrente l’errata valutazione da parte del Tribunale della vicenda personale dallo stesso narrata, con riferimento alla domanda di protezione D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 14, lett. b) allegando che il suo racconto era da ritenersi attendibile sia perchè circostanziato, quanto alla grave minaccia subita dagli assalitori anche con armi, sia perchè coerente con le informazioni reperibili sul sito Viaggiare sicuri circa la condizione del Paese di provenienza, non potendo il ricorrente ottenere protezione dalla locale polizia, nè dall’anziano del suo villaggio.

Con riferimento alla domanda di protezione D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 14, lett. c) il ricorrente richiama un precedente specifico del Tribunale di Venezia, riguardante la richiesta di protezione sussidiaria di un suo connazionale proveniente, anch’egli, dall’area del Punjab, e deduce che, al contrario di quanto affermato apoditticamente dal Tribunale confondendo le varie ipotesi previste dal citato art. 14, la situazione di violenza generalizzata nel Paese e l’impossibilità della polizia locale di farvi fronte era confermata anche da parte del Centro Studi Internazionali del parlamento Italiano e dal rapporto Easo 2015 emergevano la grave compressione di diritti fondamentali e la grave situazione di violenza e sottosviluppo che connota l’area del Punjab. Circa la domanda di protezione umanitaria, rileva che il Tribunale ha omesso la comparazione tra l’esame della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e quello della situazione del richiedente in Italia, in base ai principi affermati dalla sentenza n. 4455/2018 di questa Corte.

5. Le censure sono infondate.

5.1. Circa il diniego della protezione sussidiaria, sono insussistenti sia il vizio motivazionale, sia quello di violazione di legge denunciati. Le doglianze, sotto distinti ma collegati profili, involgono il giudizio di credibilità della vicenda personale narrata dal ricorrente e la valutazione della situazione del Paese di provenienza.

Quanto al giudizio di credibilità, questa Corte ha chiarito che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass. ord. n. 3340/2019). Inoltre il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in base ai parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). La suddetta verifica è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione adeguata, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b), D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 16275/2018). Non vi è infatti ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo. In casi siffatti, una indagine nel senso indicato si manifesta inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall’istante, siccome riferito a fatti non dimostrati, difetterebbe comunque di concretezza e non potrebbe mai presentare il richiesto grado di personalizzazione (Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019).

Nel caso di specie, il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, attraverso il richiamo alle disposizioni che assume disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto al giudizio di non credibilità, difforme, inammissibilmente, da quella accertata nel giudizio di merito.

Il Tribunale ha ritenuto inattendibile la vicenda narrata, giustificandone, seppur sinteticamente, le ragioni, ed in ogni caso ha ritenuto insussistente il rischio di danno grave paventato, sicchè neppure ricorre il vizio motivazionale denunciato, da scrutinarsi secondo i criteri individuati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 3084/2014).

Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018).

Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione adeguata, ha analizzato la situazione politica del Paese ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente.

Infondata è anche la doglianza riferita al diniego della protezione umanitaria.

Il ricorrente si limita a richiamare la pronuncia di questa Corte n. 4455/2018, dolendosi dell’omessa comparazione tra la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e quella in cui si trova in Italia.

Il Tribunale ha escluso ogni profilo di vulnerabilità e il fattore dell’integrazione sociale diventa recessivo, in assenza di vulnerabilità, proprio in base a quanto statuito da questa Corte con la pronuncia n. 4455/2018 richiamata dal ricorrente.

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

8. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto (Cass. SU 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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