Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2690 del 05/02/2018
Cassazione civile, sez. VI, 05/02/2018, (ud. 16/01/2018, dep.05/02/2018), n. 2690
Fatto
RILEVATO
che C.E.L. ha proposto istanza di regolamento di competenza, illustrata anche con memoria, avverso l’ordinanza del 13 febbraio 2017, con cui il Tribunale di Firenze ha dichiarato inammissibili le istanze di ricusazione da lui proposte nei confronti del Dott. Cr.Co., giudice istruttore del giudizio vertente tra il ricorrente ed il Medio Credito S.p.a., e delle Dott.sse R.M. e A.G.G., rispettivamente presidente e componente del collegio chiamato a decidere sull’istanza di ricusazione proposta nei confronti del Dott. Cr.;
che gl’intimati non hanno svolto attività difensiva;
che il Collegio ha deliberato, ai sensi del Decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che l’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione del giudice, emessa ai sensi dell’art. 53 c.p.c., non è impugnabile con la istanza di regolamento di competenza, in quanto, pur avendo carattere decisorio (nel senso che decide su un’istanza diretta a far valere concretamente l’imparzialità del giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generale dell’amministrazione della giustizia, ma anche un diritto soggettivo della parte, alla luce sia dell’art. 6 della CEDU che dell’art. 111 Cost.: cfr. Cass., Sez. 6, 9/02/2016, n. 2562; Cass., Sez. 3, 12/07/2006, n. 15780; Cass., Sez. 1, 27/07/2004, n. 14164), non contiene nè una statuizione sulla competenza, come richiesto dagli artt. 42 c.p.c. e segg., nè un provvedimento di sospensione del giudizio, come prescritto dall’art. 295 c.p.c., avendo ad oggetto esclusivamente la sostituzione della persona fisica del giudice nell’ambito del medesimo ufficio giudiziario (Cass., Sez. 1, 1/02/2005, n. 1978; Cass., Sez. 1, 12/07/1996, n. 6352);
che, d’altronde, il contenuto di tale provvedimento è suscettibile di riesame nel corso del processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) judex suspectus, in quanto l’eventuale vizio causato dall’incompatibilità del giudice ricusato è destinato a convertirsi in motivo di nullità dell’attività svolta dal medesimo, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa (cfr. Cass., Sez. 3, 3/02/2015, n. 1932; Cass., Sez. lav., 12/03/2012, n. 3866; Cass., Sez. 1, 15/09/2009, n. 19803);
che il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degl’intimati;
che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (cfr. Cass., Sez. 6, 22/03/2017, n. 7368; Cass., Sez. lav., 2/09/2014, n. 18523).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2018