Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2690 del 05/02/2010

Cassazione civile sez. I, 05/02/2010, (ud. 20/10/2009, dep. 05/02/2010), n.2690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22658/2006 proposto da:

D.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso l’avvocato MANNUCCI

Luigi, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M.L.T. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso

l’avvocato BARONE Carlo Maria, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1703/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/10/2009 dal Consigliere Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato SABRINA FASULO, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ANSELMO BARONE, per

delega, che ha chiesto l’inammissibilità o in subordine il rigetto

del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva del 6.5.2003 il Tribunale di Roma dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da D.S. e M.M.L.T. e con successiva sentenza del 2.8.2004 imponeva al D. l’obbligo di versare alla M. l’assegno divorzile di Euro 1.456,51 mensili con decorrenza dalla data della decisione.

Relativamente al riconoscimento dell’assegno, proponeva impugnazione il D. ed all’esito del giudizio, nel quale si costituiva la M. chiedendone il rigetto e proponendo anche appello incidentale sulla sua misura, la Corte d’Appello di Roma con sentenza dell’8.2-5.4.2006 rigettava entrambi gli appelli, compensando interamente fra le parti le spese del giudizio.

Dopo aver confermato le argomentazioni del Tribunale che, nel riconoscere il diritto all’assegno divorzile, aveva precisato che esso ha carattere assistenziale e che la sua attribuzione postula nel richiedente la mancanza di mezzi adeguati per consentire non già la mera autosufficienza economica ma un tenore di vita sostanzialmente non diverso da quello goduto in costanza di matrimonio, rilevava la Corte d’Appello con espresso riferimento ai criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, che, mentre la M. risultava nei 2004 titolare di un reddito netto di Euro 21.150,00, quale medico iscritto alle liste speciali per le visite di controllo disposte dall’INPS ai lavoratori assenti per malattia e vive in un appartamento condotto in locazione per il corrispettivo di Euro 800,00 mensili, il D., oltre ad essere proprietario di un appartamento in Roma e di un altro immobile in (OMISSIS), aveva, in qualità di ingegnere alle dipendenze della società MBDA Italia, distaccato in (OMISSIS) dal (OMISSIS), percepito nell’anno 2002, come risultava dall’informativa trasmessa da detta società, l’importo netto annuo di Euro 89.744,33, di cui Euro 44.926,72 per retribuzione ordinaria e premio di produzione, Euro 29.877,62 per indennità estera ed Euro 14.939,99 per indennità di alloggio, voci tutte aventi natura retributiva e costituenti comunque una componente di non modesto valore del reddito in quanto non più gravato dalle maggiori spese di abitazione e di vita all’estero. Osservava infine che il D. non aveva nemmeno dedotto che la M. svolgesse altre attività e che non si fosse nemmeno attivata per assumere altri incarichi, essendo anzi risultato documentalmente che la stessa aveva offerto la propria disponibilità alla ASL RM/(OMISSIS) per l’assegnazione di incarichi trimestrali ma non aveva ricevuto risposta.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione D. S. che deduce due motivi di censura illustrati, anche con memoria.

Resiste con controricorso, illustrato anch’esso con memoria, M.M.L.T..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso D.S. denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6.

Lamenta che la Corte d’Appello abbia riconosciuto alla M. il diritto all’assegno divorzile sul rilievo che fosse necessario assicurarle un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio come se si trattasse di un giudizio di separazione e non abbia invece considerato che in sede di divorzio, stante il carattere assistenziale dall’assegno, il parametro di riferimento debba essere individuato in uno squilibrio reddituale tale tra i coniugi da non consentire ad uno di essi la disponibilità di mezzi adeguati ai mantenimento, senza la pretesa di stabilire un equilibrio economico fra i due patrimoni. Ne deduce quindi che il reddito che la M. percepisce dall’INPS quale medico fiscale e certamente adeguato per consentirle il suo mantenimento stante, oltre tutto, la possibilità di incrementarlo nell’esercizio della professione, senza che possa assumere rilievò la valutazione comparativo-contabile fra i due redditi.

La censura è inammissibile.

Al di là di ogni considerazione in ordine alla condivisibilità delle ragioni esposte con il presente motivo di ricorso, deve prendersi atto dell’estrema genericità del quesito formulato al riguardo ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., certamente applicabile “ratione temporis” nel caso in esame, essendo stata depositata in data 5.4.2006 la sentenza impugnata e trovando applicazione tale norma, in forza del regime transitorio previsto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, relativamente alle sentenze ed ai provvedimenti impugnabili per cassazione, depositati dal 2.3.2006.

A fronte di una censura articolata su una supposta diversità di criteri adottabili nella determinazione dell’assegno in favore del coniuge a seconda che si verta in tema di separazione ovvero di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio – nel senso che in tale secondo caso la valutazione sul reddito adeguato va operata senza alcun riferimento al tenore di vita goduto dal richiedente in costanza di matrimonio – il relativo quesito si limita a far riferimento alla sussistenza di “mezzi adeguati”, senza precisare a quale contesto essi debbano essere rapportati, e cioè a quelli di cui fruisce nell’attualità il coniuga richiedente, come si sostiene nel motivo di ricorso, ovvero al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, come ha rilevato la Corte d’Appello.

In altri termini il quesito non riflette adeguatamente il contenuto della censura in quanto non precisa, rivelandosi in tal modo assolutamente generico, l’ambito entro il quale deve operarsi il raffronto cui il ricorrente aveva pur fatto riferimento nell’articolazione della censura.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3. Sostiene che erroneamente la Corte d’Appello, nel determinare l’ammontare del suo reddito, ha tenuto conto anche dei rimborso da parte dell’azienda, che l’aveva distaccato all’estero, delle spese per il vitto, l’alloggio, i biglietti aerei ecc., senza considerare che tali voci sono esenti da tassazione, che di conseguenza il suo reddito netto nell’anno 2002 è stato pari ad Euro 39.576,00 e che infine nel l’ottobre 2005 ha contratto nuovo matrimonio con la conseguente insorgenza di nuove esigenze di vita.

La censura è infondata.

Nell’elencare le “voci” di reddito che non avrebbero natura retributiva, il ricorrente ha richiamato le spese per il vitto, per l’alloggio e per i biglietti aerei, senza tener conto però che, nel calcolare l’importo netto annuo (di Euro 89.744,33), la Corte d’Appello aveva invece considerato, tra queste, solo l’indennità di alloggio, senza menzionare le altre due “voci” (vitto e biglietti aerei) (le quali esulano pertanto da ogni valutazione ai riguardo.

Ora non v’è dubbio che la c.d. indennità di alloggio, mirando a sollevare il beneficiario da possibili maggiori oneri derivanti dal servizio prestato all’estero e determinando così migliori condizioni di vita sul piano economico, non può non essere considerata nella valutazione delle attuali disponibilità dell’obbligato e nel giudizio sulla adeguatezza della condizione economica della richiedente rispetto alla situazione precedente di cui la medesima godeva anche in virtù di tale integrazione, al fine di ripristinare, per quanto possibile, un certo equilibrio. Del resto, in tal senso è la giurisprudenza di questa Corte, sia pure in relazione alla c.d.

indennità di servizio spettante ai diplomatici ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 171, essendo evidente nel caso in esame la stessa finalità rappresentata dall’esigenza di assicurare migliori condizioni di vita che non possono non riflettersi sul giudizio di comparazione in esame (Cass. 5380/97; Cass. 19527/97).

Il ricorso va pertanto nel complesso rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.500,00 per onorario ed in Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2010

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