Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2690 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. II, 04/02/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 04/02/2021), n.2690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25272-2019 proposto da:

S.B., rappresentato e difeso dall’Avvocato ENNIO CERIO, ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in CAMPOBASSO, VIA

MAZZINI 112;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1764/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO

depositato il 26/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

6/10/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.B. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria e umanitaria.

Sentito dalla Commissione, il ricorrente aveva riferito di essere (OMISSIS), nato a (OMISSIS), nel (OMISSIS), di etnia (OMISSIS) e di fede (OMISSIS); di essere figlio di un esponente politico; di essere fuggito dal (OMISSIS) a causa di minacce ricevute da parte di esponenti del partito avverso a quello del padre, che nel 2013 lo avevano picchiato e gettato da un ponte nel fiume.

Con decreto n. 1764/2019, depositato in data 26.7.2019, il Tribunale rigettava il ricorso, confermando la motivazione della Commissione relativa alla vaghezza e confusione del racconto del ricorrente; sicchè la protezione internazionale non era concessa, non potendo il ricorrente essere oggetto di persecuzione. Anche la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria veniva rigettata in quanto in (OMISSIS), e in particolare nella regione di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)), non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata tale da comportare un rischio effettivo di danno grave per l’intera popolazione civile o una minaccia grave e individuale alla sua vita. E neppure era accolta la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria non presentando il ricorrente alcuna malattia, essendo in età adulta e privo di legami specifici e personali con il nostro Paese.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione S.B. sulla base di un motivo. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8”, essendo il Tribunale venuto meno al suo dovere di cooperazione istruttoria, limitandosi a valutare la situazione della regione di provenienza sulla base delle “raccomandazioni della Farnesina”, senza dare contezza di quale fonte essa sia, e senza accedere alle fonti qualificate, sia pure richiamate nel ricorso, da cui risulta una situazione di violenza indiscriminata.

1.1. – Il motivo è fondato.

1.2. – Questa Corte ha infatti già ripetutamente affermato che il giudice del merito, nel fare riferimento alle c.d. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 31 deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta a rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (ex plurimis, Cass. n. 13449 del 2019; Cass. n. 13450 del 2019; Cass. n. 13451 del 2019; Cass. n. 13452 del 2019).

Incorre dunque nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (Cass. n. 11101 del 2019); nel caso in esame il Tribunale di Campobasso ha citato un’unica fonte (il report del Ministero degli Esteri consultato a Febbraio 2018: v. decreto pag. 2), limitandosi esclusivamente a rinviare ad esso, senza minimamente illustrarne l’effettivo specifico contenuto, in tal modo violando il disposto dell’art. 8 cit. e rendendo una motivazione apparente, tale da consentire un controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio (Cass. n. 15951 del 2020; Cass. n. 15949 del 2020).

2. – All’accoglimento del motivo di ricorso, conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio del procedimento al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, che, attenendosi al principio enunciato, procederà ad un nuovo esame del merito e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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