Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 269 del 09/01/2020

Cassazione civile sez. I, 09/01/2020, (ud. 30/09/2019, dep. 09/01/2020), n.269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18742/2017 proposto da:

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.M.,

– intimata –

avverso la sentenza n. 292/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 03/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2019 da FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – N.M., nata in Romania, impugnava avanti al Tribunale di Imperia il decreto di allontanamento dal territorio dello Stato emesso dal Prefetto nei propri confronti, a norma del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 21.

Il Tribunale accoglieva il ricorso.

2. – L’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pronunciata dal Tribunale era impugnata dall’Amministrazione che opponeva in via principale la nullità del procedimento di primo grado, osservando come la notifica del ricorso avrebbe dovuto essere eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato e, in via subordinata, il difetto di legittimazione passiva della Prefettura, la quale nella fattispecie era priva della capacità di stare in giudizio autonomamente.

La Corte di appello di Genova respingeva il gravame con sentenza del 3 marzo 2017. Riteneva, per quanto qui rileva, che la legittimazione passiva, nel procedimento avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di allontanamento, spettasse al prefetto.

3. – Contro quest’ultima pronuncia ricorre per cassazione il Ministero dell’interno, che fa valere due motivi. N.M., intimata, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11. Viene osservato che avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere che nel procedimento in questione fosse legittimata passiva, in via esclusiva, l’autorità che aveva emanato il provvedimento, e cioè il Prefetto: infatti il D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 22, non conterrebbe alcuna deroga al principio generale secondo cui la notificazione alle Amministrazioni dello Stato va fatta presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente.

Col secondo motivo è lamentata la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1611 del 1933, artt. 11 e 53. Viene rilevato che gli organi e le articolazioni delle Amministrazioni, quali la Prefettura, non hanno autonoma legittimazione processuale e che nè l’art. 22, nè il D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 17, derogano a tale principio.

2. – I motivi, da scrutinarsi insieme per le ragioni di connessione che evidenziano, appaiono fondati.

Il D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 22, non individua una speciale legittimazione del prefetto con riguardo al ricorso contro “il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all’art. 21”: e cioè per le ipotesi di impugnativa del provvedimento stesso rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario. Nemmeno il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 17, che regola il procedimento di impugnazione avverso il nominato provvedimento, prevede, per esso, una legittimazione prefettizia. E’ anzi sintomatico che il detto articolo precisi, al comma 4, che il ricorrente possa stare in giudizio personalmente e non contempli analogo potere processuale in capo all’autorità amministrativa (il prefetto, dunque) che ha pronunciato il provvedimento. In tal senso, il giudizio introdotto col ricorso contro il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o dei loro familiari si differenzia da quello avente ad oggetto il provvedimento espulsivo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, che riguarda gli stranieri che non siano cittadini dei detti Stati membri. Infatti, nel disciplinare quest’ultimo procedimento, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, prevede, al comma 6, che l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato possa costituirsi fino alla prima udienza e stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. Ben si comprende, dunque, come la giurisprudenza di questa Corte abbia ripetutamente affermato che nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero spetti al prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità (Cass. 30 luglio 2015, n. 16178; Cass. 19 gennaio 2010, n. 825; Cass. 21 giugno 2006, n. 14293: pronuncia, quest’ultima, richiamata nella sentenza impugnata).

E’ del resto evidente che la disciplina dettata in materia di impugnazione del provvedimento di espulsione non possa estendersi analogicamente al caso in cui sia proposto ricorso contro il provvedimento di allontanamento, giacchè la previsione di cui al cit. art. 18, costituisce eccezione alla regola generale di cui al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, (“Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonchè le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”).

Nella fattispecie non ricorreva, pertanto, l’ipotesi prevista dall’art. 144 c.p.c., comma 2, in cui – in deroga alla regola per cui nelle notificazioni alle amministrazioni dello Stato “si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato” – le notificazioni stesse “si fanno direttamente, presso l’amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede”.

3. – In conclusione, va fatta applicazione del seguente principio: il D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 22, e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 17, con riguardo al ricorso avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui al cit. D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 21, adottato contro cittadini dell’Unione Europea o i loro familiari, non prevedono una speciale legittimazione passiva del Prefetto, la quale non può essere ricavata per analogia dalla previsione, di natura eccezionale, contenuta nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, in relazione al procedimento di opposizione all’espulsione; conseguentemente, tale ricorso va proposto contro il Ministero dell’interno in persona del Ministro, unico legittimato passivo, cui l’atto introduttivo deve essere notificato R.D. n. 1611 del 1933, ex art. 11, comma 1, presso l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede il tribunale innanzi al quale è portata la causa.

La causa va dunque rinviata al Tribunale di Imperia, ricorrendo una nullità della notificazione introduttiva (art. 354 c.p.c., comma 1, in relazione al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 3).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia la causa al Tribunale di Imperia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020

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